Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 12 12 1986

Bollettino ufficiale 24 12 1986 n. 17, 1° S.S. al n. 31 del 22 12 1986

Rifinanziamento per l'anno 1986 degli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

Art. 1

1. È autorizzata, per l'anno 1986, l'ulteriore spesa di L. 800.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, riguardante la costituzione di fondi di rotazione per il commercio.

Art. 2

1. L'onere di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36950 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento - allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986, utilizzando l'importo di L. 800.000.000 previsto per l'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente contributi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e miste.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 800.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 36950 Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio

- LR 30 dicembre 1982 n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni L. 800.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.