Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 29 12 1980

Bollettino ufficiale 30 12 1980 n. 14

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell’azienda autonoma "Agraria regionale valdostana".

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito a favore dell’azienda autonoma " Agraria regionale valdostana ", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell’azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte dell'azienda autonoma " Agraria regionale valdostana ", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all’impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell’azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l’assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati 5.000.000 (cinquemilioni) faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l’anno 1981.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all’importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Per l’anno 1981 gli oneri necessari saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di lire 5.000.000.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese d’investimento) L. 5.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Nell’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 65.

Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito per l’assunzione di un mutuo bancario da parte dell’azienda autonoma " Agraria regionale valdostana ".

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.