Legge regionale 12 novembre 1979, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 12 11 1979

Bollettino ufficiale 13 12 1979 n. 10

Interventi regionali per il recupero occupazionale della ex IMVA.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di cui agli articoli successivi per la fase d’avvio e di ripresa dell’attività industriale nonché per il recupero occupazionale e il mantenimento delle strutture produttive della ex-IMVA, corrente in Verrès.

Le forme di controllo regionale intese a garantire il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, saranno previste in apposita convenzione da stipulare dalla Giunta regionale con la società indicata al successivo articolo 2.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società " Alluver " srl con sede in Verrès, un contributo fino all’ammontare massimo di lire 400 milioni, da liquidare in cinque annualità uguali e costanti.

Art. 3

Al fine di perseguire con maggior incisività gli scopi indicati al precedente articolo 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per l’industria, il commercio e l’artigianato, potrà disporre per la liquidazione del contributo in annualità diverse per numero e importo da quelle determinate al precedente articolo 2, con rispetto del limite dell’intervento complessivo concesso e della relativa copertura finanziaria.

Per l’anno 1979 resta, comunque, fisso l’importo della prima annualità di cui all’articolo 2.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse della srl " Alluver " con sede in Verrès, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, a garanzia di finanziamenti da contrarre dalla predetta società con uno o più Istituti di credito. La garanzia fideiussoria ha validità quinquennale a decorrere dal 1° novembre 1979, comprende anche gli interessi, le spese e gli altri accessori richiesti dagli Istituti mutuanti.

Art. 5

Il fondo di rotazione di cui alla legge 8 ottobre 1973, n. 33, è aumentato per l’anno 1979 della somma di lire 900 milioni e sarà totalmente utilizzata per il recupero occupazionale in industrie temporaneamente in difficoltà.

L’onere di lire 900 milioni derivanti dall’applicazione del precedente comma graverà sul capitolo 2730 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979. La copertura della maggiore spesa è assicurata dall’accertamento di una maggiore Entrata sul capitolo 920 del bilancio stesso.

Art. 6

La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società di cui all’articolo 2 per l’acquisto di macchinari nuovi o ex IMVA, uno o più mutui fino alla concorrenza di lire 900 milioni per la durata di anni 15 alle condizioni e modalità di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33. La spesa ritenuta ammissibile potrà essere ragguagliata fino al 100 percento del valore dei macchinari.

Il mutuo è assistito per il 75 percento da garanzia regionale e per il restante 25 percento da garanzia della società.

Art. 7

La restituzione alla Regione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, capo terzo " industria ".

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o di impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 4 della presente legge, a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa nonché alla firma della convenzione prevista dal precedente articolo 1.

Art. 9

L’onere a carico del bilancio della Regione per l’anno 1979, per l’applicazione della presente legge, previsto in lire 1.000 milioni, graverà:

1) per lire 80.000.000, per effetto dell’articolo 2, sul capitolo 4906 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1979, con la seguente denominazione " Quota annua del contributo concesso alla " Alluver" srl ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65 ";

2) per lire 20.000.000, per effetto dell’articolo 4, sul capitolo 2610 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) ";

3) per lire 900.000.000, per effetto dell’articolo 5, sul capitolo 2730 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 " Spese per finanziamento su fondi regionali di rotazione instituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d’Aosta (legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, 11 agosto 1975, n. 41 e 5 luglio 1976, n. 23 ".

Alla copertura dell’onere di lire 1.000 milioni, di cui al precedente comma, si provvede con le maggiori entrate già accertate derivanti alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9 legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni).

Gli oneri di cui ai precedenti punti 1 e 2, gravanti anche sui futuri esercizi con scadenza nell’anno 1983, saranno iscritti con la legge di approvazione dei pertinenti bilanci.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 920 - Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 1.000.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 4900 - (di nuova istituzione) Quota annua del contributo concesso alla " Alluver " srl per gli scopi di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65 L. 80.000.000

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. 20.000.000

Cap. 2730 - Spese per finanziamento sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d’Aosta L. 900.000.000

L. 1.000.000.000

Nell’allegato I del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 12 novembre 1979, n. 65.

Interventi regionali per il recupero occupazionale della ex IMVA (garanzia fideiussoria della Regione a favore della srl " Alluver " di Verres presso uno o più Istituti di credito) L. 1.000.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.