Legge regionale 17 novembre 1992, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 17 11 1992

Bollettino ufficiale 24 11 1992 n. 50

Interventi a favore delle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei ad evitare l'inquinamento ambientale.

Art. 1

(Finalità )

1. 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a ridurre l'inquinamento ambientale attraverso interventi a favore delle imprese industriali che installino impianti, collegati alla produzione, destinati alla depurazione delle acque, dell'aria o adottino tecniche e dispositivi atti alla riduzione del rumore ai sensi delle leggi vigenti in materia

Art. 2

(Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli investimenti di cui all'articolo 1, che comportino una spesa superiore a lire 100 milioni per ogni intervento, contributi in conto capitale nella misura del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile con un massimo di contributo di lire 500 milioni, Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica( ISTAT).

2. Gli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammessi a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute nei diciotto mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere erogati anche per stati di avanzamento.

Art. 3

(Procedure)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale. previo parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4. La Giunta regionale provvede altresì alla revoca dei contributi per la violazione di cui al comma uno dell'articolo 6.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede, con la collaborazione della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4, all'espletamento dell'istruttoria.

3. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per materia, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

5. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di dieci anni.

Art. 4

(Commissione tecnico-consultiva)

1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge è istituita una commissione tecnico - consultiva, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale.

2. La Commissione tecnico-consultiva è così costituita:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, il quale funge da presidente della commissione;

b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, designato dall'Assessore;

d) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore

e) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 5

(Alienazione, mutamento di destinazione o sostituzione degli impianti)

1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli impianti finanziati, deve ottenere, tramite, apposita istanza, la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

2. L'eventuale sostituzione di impianti finanziati dovrà essere preventivamente autorizzata all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 6

(Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma cinque dell'articolo 3 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma uno dell'articolo 5.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui al comma uno dell'articolo 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.000 milioni per l'anno 1992, graverà sull'istituendo capitolo 46945 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento ", a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per favorire l'installazione, negli stabilimenti industriali, di impianti antinquinamento ambientale (Area

tutela dell'ambiente e valorizzazione territorio - tutela e protezione dell'ambiente - codice: C. 1.3.). Su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.000 milioni.

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 2.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.09.

codificazione 2.2.2.4.3.3.10.28.05.

Cap. 46945 (di nuova istituzione)

" Contributi in conto capitale alle imprese

industriali per l'installazione di impianti antinquinamento. Legge regionale 17 novembre 1992, n. 64 " lire 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.