Legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 09 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 1

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. L’Amministrazione regionale istituisce il rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale si applica la normativa regionale che regola il rapporto a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito per profili professionali iscritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima.

3. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali e al Corpo Forestale Valdostano.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale degli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 2

(Determinazioni della pianta organica del rapporto a tempo parziale)

1. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell’orario di lavoro ai sensi della presente legge nell’ambito della dotazione organica stessa.

2. Il contingente determinato ai sensi del primo comma è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno.

3. Con regolamento regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, saranno definiti il contingente di posti a tempo pieno trasformabili in posti a tempo parziale per ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale, i profili professionali per i quali invece è fatto divieto di istituire detti rapporti di lavoro, l’articolazione dell’orario di lavoro, secondo i criteri indicati al successivo articolo 4.

Art. 3

(Criteri di individuazione dei profili professionali)

1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di servizi, uffici o unità organiche comunque denominate dell’Amministrazione regionale ovvero l’obbligo della resa del conto giudiziale.

Art. 4

(Orario)

1. La durata dell’orario settimanale delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna qualifica o profilo professionale.

2. L’articolazione delle prestazioni di servizio nell’ambito dell’orario settimanale definito ai sensi del primo comma è determinata secondo le procedure previste dal terzo comma dell’articolo 2.

3. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio, e in casi particolari, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, può derogarsi:

a) al limite di cui al precedente primo comma in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno;

b) all’articolazione delle prestazioni di servizio nell’ambito dell’orario settimanale, come definito ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

Art. 5

(Lavoro straordinario)

1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire dei benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione della Giunta regionale, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attività di istituto dell’Amministrazione regionale.

Art. 6

(Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza)

1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all’orario di servizio prestato con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.

2. Per il trattamento di quiescenza e di previdenza al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego.

Art. 7

(Procedure di trasformazione del rapporto)

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e quelli con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente a tempo parziale e a tempo pieno, purché nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale esistano disponibilità di posti, ai sensi di cui al precedente articolo 2.

2. La trasformazione del rapporto a tempo parziale e a tempo pieno può essere disposta, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione, solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall’assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.

3. La domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno alla Giunta regionale che, valutate le esigenze di servizio, deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine sopraindicato.

4. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1o gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Tali effetti decorrono dal 1° settembre successivo all’accoglimento della domanda per il personale appartenente alle qualifiche di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode del ruolo speciale del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, e dal 16 agosto per il restante personale non docente appartenente al medesimo ruolo.

5. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono nell’ordine titoli di preferenza:

a) esseri portatori di handicaps o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) avere familiari a carico bisognosi di assistenza;

d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo o portatori di handicaps;

e) avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio;

f) sussistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione regionale.

6. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.