Legge regionale 13 dicembre 1984, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 13 12 1984

Bollettino ufficiale 28 12 1984 n. 17

Modificazioni della legge regionale primo giugno 1984, n. 17, riguardante interventi assistenziali ai minori.

Art. 1

Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale primo giugno 1984, n. 17, è così modificato: " I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura dell’80 percento ".

Art. 2

Per l’applicazione della legge regionale primo giugno 1984, n. 17 è autorizzata, limitatamente all’anno 1984, la maggiore spesa di lire 100.000.000.

L’onore derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984, e a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire 100.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di lire 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali -spese correnti) della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

L. 100.000.000

Variazione in aumento

cap. 41700 Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore e in stato di bisogno (legge regionale primo giugno 1984 n. 17)

L. 100.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.