Legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 24 10 1977

Bollettino ufficiale 5 11 1977 n. 10

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione.

Art. 1

(Ruoli del personale non docente)

Per il funzionamento delle segreterie e dei servizi delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione sono istituiti i seguenti ruoli speciali del personale non insegnante:

1) ruolo dei segretari;

2) ruolo dei coadiutori di segreteria;

3) ruolo degli aiutanti tecnici;

4) ruolo dei magazzinieri;

5) ruolo dei bidelli.

Gli organici del personale non insegnante, complessivi e per singola scuola, sono stabiliti entro il 31 marzo di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, in conformità dei criteri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge e sulla base della situazione esistente al 31 gennaio dello stesso anno.

Qualora entro le date indicate nei precedenti commi non si verifichino mutamenti tali da comportare variazioni negli organici del personale, rimangono in vigore quelli approvati nell'anno precedente.

Nel caso di sdoppiamento di classi all'inizio dell'anno scolastico o di istituzione di nuove scuole, l'Assessore alla Pubblica Istruzione provvede, ove occorra, all'istituzione di nuovi posti in via provvisoria in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi regionali di preparazione agli esami, corsi per studenti lavoratori e attività parascolastiche ed extrascolastiche debitamente autorizzate dai competenti organi scolastici.

Art. 2

(Reclutamento del personale)

Le assunzioni nei ruoli dei segretari, dei coadiutori di segreteria, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi per esami e titoli indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno. Le nomine dei vincitori sono disposte dalla Giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Le assunzioni nel ruolo dei bidelli sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per soli titoli indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno.

I candidati inclusi nella graduatoria relativa al primo concorso per posti di bidello, che non saranno nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in una graduatoria permanente.

Detta graduatoria sarà integrata, in occasione di ciascuno dei successivi concorsi, con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e l'aggiornamento del punteggio dei candidati già inseriti, i quali, a tal fine, avranno presentato, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, titoli di cultura e di servizio valutabili, acquisiti posteriormente all'iscrizione nella graduatoria stessa.

Le nomine nel ruolo dei bidelli sono disposte annualmente dalla Giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.

Il personale nominato nei ruoli della scuola non può essere trasferito per alcun motivo, nemmeno a domanda, presso altri servizi regionali prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza della nomina.

Salvo quanto previsto per l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto articolo 1.

È fatto altresì divieto di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti primo e secondo comma per l'assunzione di personale in altri posti regionali di qualifica corrispondente e di utilizzare le graduatorie relative ad altri concorsi regionali per l'assunzione di personale scolastico non docente.

Art. 3

(Norme generali concernenti i concorsi)

I requisiti generali per l'accesso a ciascun ruolo e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l'ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.

Per l'ammissione ai ruoli dei segretari è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica. Sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda e addetto alla contabilità di azienda.

Per l'ammissione ai ruoli dei coadiutori di segreteria, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri è richiesto un titolo finale di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'ammissione nei posti di bidello è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse qualifiche, i programmi d'esame, nonché i criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio e delle altre condizioni preferenziali.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.

Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate, per ciascun ruolo, sulla consistenza degli organici complessivi. A ciascuna scuola non può essere assegnato personale invalido in misura superiore alla aliquota di legge, calcolata per eccesso.

Art. 4

(Stato giuridico e trattamento economico)

Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale scolastico non insegnante sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.

Per ciascun ruolo il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella B annessa alla presente legge.

Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.

Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche attuate nelle istituzioni stesse. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto il preside o direttore didattico fissa i turni di servizio, sentito il personale interessato.

Le funzioni e le mansioni del personale scolastico non docente, non indicate nel successivo comma, sono quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DPR 31 maggio 1974, n. 420.

Il segretario aggiunto assegnato alle scuole secondarie con più di 24 classi coadiuva il segretario nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Nelle scuole predette il posto di segretario aggiunto è ricoperto da quello, dei due segretari assegnati alla scuola, in possesso della minore anzianità effettiva di servizio di ruolo nella qualifica.

Art. 5

(Sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare, note di qualifica)

Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al Dirigente dell'Assessorato ed ai Capi Servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente, rispettivamente dal Sovraintendente agli Studi e dai presidi o direttori didattici.

Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal Regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la Commissione di disciplina.

Le norme del regolamento organico del personale regionale trovano applicazione, nei confronti del personale scolastico non docente, anche in materia di attribuzione delle note di qualifica.

Art. 6

(Incarichi e supplenze)

Le graduatorie relative ai concorsi di cui al primo comma del precedente articolo 2 hanno validità fino al termine dell'anno scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Gli incarichi e le supplenze per posti di bidello sono conferiti secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria permanente compilata a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 2 predetto.

Sono coperti per incarico sino al termine dell'anno scolastico i posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nei casi di assenza o di impedimento del segretario e di sopravvenuta vacanza del posto, il segretario è sostituito sino al termine dell'assenza o alla nomina del titolare, dal dipendente della scuola con la qualifica più elevata o, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità di servizio. Se l'assenza o la vacanza si protraggono oltre i due mesi, al sostituto di qualifica inferiore compete, a decorrere dall'inizio del terzo mese, un'indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale. Il dipendente incaricato di svolgere le funzioni del segretario può essere sostituito, a sua volta, con un coadiutore, secondo le modalità e limitatamente ai casi indicati nel successivo comma.

Nei casi di assenza del personale scolastico non docente di ruolo e non di ruolo, diverso dal segretario, la cui durata sia superiore a dieci giorni, se trattasi di personale appartenente al ruolo dei bidelli, e a venti giorni, se trattasi di personale appartenente agli altri ruoli, si procede alla loro sostituzione, escluso il periodo di congedo ordinario, allorchè le sostituzioni si rendano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche e limitatamente ai periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. Le supplenze sono conferite dal direttore didattico o dal preside secondo l'ordine delle graduatorie indicate nel primo e secondo comma.

Del conferimento della supplenza i direttori didattici e i presidi daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della Giunta regionale.

Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.

Art. 7

(Trasferimenti del personale)

I trasferimenti del personale non insegnante di ruolo, nell'ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla Giunta regionale, prima della nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo appartenenti ad altri servizi, che abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore ad un anno.

Dei posti disponibili per i trasferimenti il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai presidi e ai direttori didattici, da affiggersi agli albi dei rispettivi uffici per almeno 15 giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai Dirigenti di Assessorato e Capi Servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.

Nella comunicazione saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

Sulla base delle domande pervenute è formata una graduatoria degli aspiranti, tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.

I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascun ruolo. Nelle scuole secondarie in cui è previsto un posto di segretario aggiunto, i posti vacanti di segretario sono disponibili esclusivamente per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica una anzianità effettiva di servizio superiore a quella del segretario aggiunto; diversamente, i posti vacanti di segretario aggiunto sono disponibili soltanto per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica una anzianità di servizio inferiore a quella del segretario.

Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'Amministrazione si avvale di un'apposita Commissione composta di due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente all'ufficio del personale, e di due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.

Il personale scolastico non docente di ruolo può essere trasferito ad altri servizi o uffici dell'Amministrazione regionale secondo le modalità della legge regionale 4 agosto 1975, n. 35, sempre che abbia maturato almeno un anno di anzianità di ruolo.

Art. 8

(Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale)

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del Sovraintendente agli Studi, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non insegnante.

Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

I primi organici del personale scolastico non docente delle scuole dipendenti dalla Regione, determinati secondo la tabella A annessa alla presente legge, saranno approvati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, e avranno applicazione dall'anno scolastico 1977/1978.

Il personale regionale di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione al termine dell'anno scolastico 1976/ 1977, sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui all'articolo 1 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e dalla corrispondente classe di stipendio e sarà assegnato alla stessa sede in cui, a tale data, presta servizio.

I posti ancora disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo e da quelli successivi saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge, entro il 31 dicembre 1977.

Art. 10

Il personale scolastico non docente appartenente ai ruoli statali, che, nell'anno scolastico 1976/1977, sia stato distaccato a prestare servizio presso le scuole dipendenti dalla Regione, può essere inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in seguito a presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Il personale predetto sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d'organico, con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica. Ai fini economici e di carriera gli sarà riconosciuta per intero l'anzianità maturata nell'amministrazione dello Stato.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito all'amministrazione di appartenenza.

Art. 11

Gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano assegnati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche della Regione, sono inquadrati nel ruolo dei segretari a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 1977/1978.

Agli insegnanti elementari inquadrati nel ruolo dei segretari sarà riconosciuta per intero, ai fini economici e di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Agli stessi sarà assegnata la sede nella quale presteranno servizio al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 12

I coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo presso una scuola coordinata dell'Istituto Professionale Regionale, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari qualora ne abbiano svolto di fatto le funzioni da almeno cinque anni consecutivamente. L'inquadramento sarà disposto, in via straordinaria e a domanda, previo accertamento della idoneità professionale a mezzo di esame - colloquio, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, purché, nella qualifica di provenienza, l'interessato abbia conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione della terza classe di stipendio.

Al suddetto esame - colloquio possono partecipare inoltre, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, i coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio nella qualifica di appartenenza e reggano da almeno 18 mesi continuativamente la segreteria di una scuola o istituto al quale, per legge, spetta un segretario.

Al personale di cui ai precedenti commi si applicano, ai fini della determinazione del trattamento economico e del successivo sviluppo della carriera, le norme regionali concernenti la progressione giuridica ed economica in carriera. La assegnazione della sede sarà disposta, secondo l'ordine della anzianità complessiva di ruolo, tra quelle disponibili alla data di inquadramento.

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti dalla Giunta regionale su documentata istanza, da prodursi dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'esito dell'accertamento della idoneità professionale e con precedenza rispetto ai concorsi da effettuare nel termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 13

Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai coadiutori di ruolo dipendenti regionali in possesso dei requisiti di ammissione al concorso stesso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo da almeno sei mesi presso una segreteria scolastica.

Art. 14

Nei posti di coadiutore, disponibili dopo l'inquadramento del personale di ruolo e del personale di cui all'articolo 12, saranno inquadrati in via straordinaria e a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati non di ruolo in servizio presso le segreterie delle direzioni didattiche e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Regione, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la copertura del posto, ad eccezione del limite massimo di età, che, alla data predetta, svolgano le relative mansioni ininterrottamente da data non posteriore al 31 ottobre 1975.

Le domande di inquadramento in ruolo, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Il personale ausiliario di ruolo dipendente dal comune di Aosta che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta effettivo servizio da data non posteriore al primo gennaio 1977 presso l'Istituto Magistrale di Aosta, potrà essere collocato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale dei bidelli con effetto dalla data di ricezione della domanda di inquadramento.

Al personale suddetto sarà riconosciuto, ai fini dello sviluppo della carriera e della determinazione del trattamento economico, l'intero servizio di ruolo prestato nell'amministrazione di provenienza, maggiorato delle aliquote del servizio pre-ruolo riconosciuto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito alla amministrazione di appartenenza.

Art. 16

Nei posti di bidello, disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli, potranno essere inquadrati in via straordinaria gli aspiranti che, avendo prestato servizio anche non continuo per almeno diciotto mesi complessivi nell'ultimo triennio presso le scuole secondarie dipendenti dalla Regione in qualità di ausiliari, a qualunque titolo assunti, ne faranno domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredandola della necessaria documentazione.

Per l'inquadramento in ruolo del personale suddetto si prescinde dal limite massimo di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per la copertura del posto.

Il personale ausiliario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio o abbia prestato servizio non di ruolo nelle scuole secondarie dipendenti dalla Regione, compreso l'Istituto Magistrale di Aosta, per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nel primo comma, ma non inferiore a tre mesi nell'ultimo biennio, potrà partecipare al primo concorso per posti di bidello, anche in deroga ai limiti di età.

Art. 17

Per il personale proveniente dai ruoli dello Stato o di altra amministrazione, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli artt. 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 18

Per la copertura della maggiore spesa di L. 150.000.000 derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge per il periodo primo ottobre - 31 dicembre 1977 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f), del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 137.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6100 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante L. 13.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5940 - La cui denominazione è così modificata:

" Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole regionali di ogni ordine e grado " L. 150.000.000

Art. 19

Per l'anno 1978 e successivi la maggiore spesa corrente derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue L. 470.000.000, graverà sullo stanziamento corrispondente al cap. 5940 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sarà finanziato con il normale incremento delle entrate tributarie della Regione di cui al cap. 105 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale e per le variazioni di organico disposte ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 20

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale regionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA ALLEGATO A

Organici del personale non insegnante dei Circoli didattici delle scuole elementari e delle scuole e Istituti di istruzione secondaria.

I - Organici del personale non insegnante dei Circoli didattici delle scuole elementari ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Segretari: 1 per circolo

ATTO ALLEGATO

Coadiutori: nessuno sino a 20 classi

1 da 21 a 40 classi

2 da 41 a 65 classi

3 da 66 a 90 classi

4 da 91 a 120 classi.

II - Organici del personale non insegnante delle scuole e Istituti di istruzione secondaria ATTO ALLEGATO

Segretari: 1 per scuola o istituto

ATTO ALLEGATO

Segretari aggiunti: nessuno sino a 24 classi

1 oltre 24 classi

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali, delle sezioni staccate e delle scuole coordinate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.

Per l'Istituto Professionale Regionale il numero dei segretari aggiunti è aumentato di una unità, in considerazione che l'istituto comprende più specializzazioni. I segretari aggiunti saranno assegnati alle scuole coordinate secondo le maggiori esigenze di queste ultime.

ATTO ALLEGATO

Coadiutori: 1 sino a 8 classi

2 da 9 a 16 classi

3 da 17 a 32 classi

4 da 33 a 40 classi

oltre le 40 classi, un coadiutore

in più ogni 10 classi.

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali e delle sezioni staccate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.

Le scuole coordinate dell'Istituto Professionale Regionale sono considerate entità distinte.

ATTO ALLEGATO

Aiutanti tecnici:

1 per scuola o istituto, escluso l'Istituto Professionale Regionale; un secondo aiutante tecnico è assegnato a partire dalla venticinquesima classe (in via sperimentale, sino a diversa disposizione, sarà assegnato un aiutante tecnico alle scuole medie con almeno 15 classi funzionanti nella sede).

ATTO ALLEGATO

Magazziniere:

1 per istituto tecnico industriale e per ciascuna scuola coordinata di istituto professionale

con sezione industriale.

ATTO ALLEGATO

Bidelli: 2 sino a 5 classi

3 da 6 a 8 classi

4 da 9 a 12 classi

5 da 13 a 16 classi

6 da 17 a 20 classi

7 da 21 a 24 classi

8 da 25 a 28 classi

9 da 29 a 32 classi

10 da 33 a 36 classi

11 da 37 a 40 classi

12 da 41 a 44 classi.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato. Ai fini della determinazione dell'organico le succursali, le sezioni staccate e le scuole coordinate sono considerate entità distinte.

Quando la superficie complessiva occupata dalla scuola, istituto, sezione staccata, scuola coordinata o succursale - esclusa la palestra - supera il limite di 300 mq. per ogni bidello, il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni 600 mq. di superficie eccedente o frazione non inferiore a 150 mq.

Nell'Istituto Professionale Regionale il numero dei bidelli aumenta di una unità per ciascuna scuola coordinata con sezione industriale.

Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di una unità fino a 18 classi, di due unità oltre le 18 classi. Quando la palestra è comune a più scuole le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati alla scuola da cui la palestra dipende.

TABELLA ALLEGATO B

Tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale scolastico non docente.

ATTO ALLEGATO

Tabella n. 1 - RUOLO DEI SEGRETARI - Sviluppo del ruolo aperto.

Stipendi annui lordi: //

iniziale L. 1.830.000; //

dopo 4 anni L. 2.120.000; //

dopo 8 anni L. 2.450.000; //

dopo 12 anni L. 2.830.000; //

dopo 16 anni L. 3.330.000; //

dopo 20 anni L. 3.800.000.

ATTO ALLEGATO

Tabella n. 2 - RUOLO DEI COADIUTORI, RUOLO DEGLI AIUTANTI TECNICI E RUOLO DEI MAGAZZINIERI - Sviluppo del ruolo aperto.

Stipendi annui lordi: //

iniziale L. 1.300.000; //

dopo 4 anni L. 1.530.000; //

dopo 8 anni L. 1.770.000; //

dopo 12 anni L. 2.050.000; //

dopo 16 anni L. 2.420.000; //

dopo 20 anni L. 2.790.000.

ATTO ALLEGATO

Tabella n. 3 - RUOLO DEI BIDELLI - Sviluppo del ruolo aperto.

Stipendi annui lordi: //

iniziale L. 1.220.000; //

dopo 4 anni L. 1.410.000; //

dopo 8 anni L. 1.630.000; //

dopo 12 anni L. 1.890.000; //

dopo 16 anni L. 2.230.000.