Legge regionale 11 novembre 1992, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 11 11 1992

Bollettino ufficiale 17 11 1992 n. 49

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Art. 1

(Finanziamento fondi di rotazione)

1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia č finanziata per l'esercizio 1992 con uno stanziamento di lire 15.000 milioni.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 50760 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020: " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio concernente: B. 3.2, fondi di rotazione per l'industria edilizia. 3. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 15.000.000.000

in aumento

Cap. 50760 " Spese per l costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia " lire 15.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.