Legge regionale 21 agosto 1990, n. 63 - Testo storico
Legge regionale n. 63 del 21 08 1990
Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36
Autorizzazione di maggiore spesa annua per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente: ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta, come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente " Ordinamento delle guide e aspiranti guide in Valle d’Aosta ", come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, è autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di lire 125.000.000; il cui onere graverà, rispettivamente, quanto a lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare è fissato in lire 65.000.000 e quanto a lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare è fissato in lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1990, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.
1. Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo si provvede:
a) per l’anno 1990 mediante riduzione di lire 125.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1990 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ", a valere sul seguente intervento iscritto all’allegato 8 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990:
" Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle guide e dei portatori alpini ".
b) per gli esercizi 1991- 1992 mediante utilizzo, per lire 250.000.000, delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo ".
c) per gli anni successivi, l’onere derivante dall’applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 125.000.000
Variazione in aumento
Cap. 37310 " Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Unione stessa "
LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera d)
LR 31 maggio 1983, n. 39 artt. 10 e 12
L. 20.000.000
Cap. 37400 " Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna "
LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera a) e c)
LR 8 maggio 1979, n. 29 articolo 15
LR 22 marzo 1983, n. 12 articolo 2
LR 31 maggio 1983, n. 39 articolo 12
LR 21 dicembre 1984, n. 70 articolo 15
L. 105.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.