Legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 - Testo storico

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 63

Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti fissati dalla presente legge, interviene in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente nella Regione, nonché degli emigrati che continuano la loro attività all'estero e che siano proprietari di case nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

L'iniziativa regionale è diretta:

a) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento della casa da parte degli emigrati che rientrino definitivamente nella Regione.

b) a favorire l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione in proprietà ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per motivi occasionali o per soggiorni temporanei o casi simili.

Art. 3

Agli emigrati che rientrino definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di immobili ad uso di abitazione di tipo economico e popolare, previsti dall'articolo 2 della legge regionale del 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi per un importo non superiore a Lire 16.000.000, per una durata di anni 20, ed a un tasso a carico del beneficiario non inferiore a quello previsto per l'erogazione di mutui nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 5

Non possono beneficiare dei mutui agevolati per l'acquisizione di immobili i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano il coniuge proprietario, nel territorio della Regione, di una abitazione sufficiente alle esigenze familiari.

Art. 6

Agli emigrati che rientrino in Valle per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili potranno essere concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di abitazione in proprietà.

Art. 7

I mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi per un importo fino al 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione dell'immobile, di importo non superiore a L. 16 milioni, da rimborsare nel periodo massimo di 20 anni ed a un tasso non inferiore a quello praticato ai beneficiari dei mutui di cui all'articolo 5, punto 2), Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

I proprietari che hanno usufruito del contributo regionale dovranno osservare:

- nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 30 novembre 1965;

- nei casi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 2, le disposizioni indicate all'articolo 6 dela legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.

Art. 8

Per la concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge la Regione stipulerà apposite convenzioni con Istituti di credito operanti nella Regione.

Art. 9

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai 20 anni, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a tre anni consecutivi.

Sono da considerarsi parimente emigrati i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrato ai sensi del precedente comma.

La permanenza all'estero di cui al primo comma del presente articolo, deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti.

Art. 10

Per gli scopi e le finalità della presente legge, è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1981, la spesa di Lire 25.000.000.

Tale spesa è così ripartita:

- concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 4, Lire 15.000.000.

- concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 7, Lire 10.000.000.

Art. 11

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte:

- per l'anno 1981 mediante un aumento delle entrate di pari importo già accertato al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso;

- per gli anni 1982 e 1983 si fa fronte alla copertura con l'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint-Vincent;

- per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 12

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

- Variazione in aumento

cap. 00300 " Canone di concessione del Casinò di Saint Vincent " L. 25.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

cap. 25260 (nuova istituzione) " Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore degli emigrati " (limite d'impegno).

- LR 11 agosto 1981, n. 63

L. 25.000.000

Titolo I

(entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione)

Categoria 1a: tributi propri:

anno 1982 L. 25.000.000

anno 1983 L. 25.000.000

L. 50.000.000

Parte spesa

- Variazioni in aumento

Settore 2.2.1. (assetto del territorio e tutela ambientale)

Programma 2.2.1.2. (interventi per l'edilizia abitativa):

anno 1982 L. 25.000.000

anno 1983 L. 25.000.000

L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.