Legge regionale 27 agosto 1994, n. 62 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 62

Concessione, per il triennio 1994/1996, di contributi annui all'Hockey Club Cour-mayeur-Aosta, per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A.

(B.U. 13 settembre 1994, n. 40)

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Hockey Club Courmayeur-Aosta, avente sede in Valle d’Aosta, per il triennio 1994/1996, un contributo annuo di lire 350.000.000, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A, per le stagioni agonistiche 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997.

Art. 2

(Modalità di erogazione e di liquidazione)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 l'Hockey Club Courmayeur-Aosta presenta apposita domanda all'As-sessorato regionale del turismo, sport e beni culturali entro il 20 novembre di ogni anno.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una relazione dettagliata illustrante l'attività programmata per la stagione agonistica a cui si riferisce il contributo, anche in riferimento al settore giovanile.

3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e entro trenta giorni dalla data di presentazione predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

4. Il contributo è liquidato come segue:

a) il sessanta per cento dello stanziamento annuo, a titolo di acconto, entro il 31 dicembre;

b) il quaranta per cento dello stanziamento annuo, a titolo di saldo, a campionato concluso e previa presentazione di una relazione attestante l'attività svolta nella stagione sportiva cui si riferisce il contributo, anche in riferimento al settore giovanile.

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 (Interventi a favore dello sport).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, graverà sul capitolo 66506, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corri-spondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, mediante riduzione di lire 350.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 64100 per lire 35.000.000, n. 64440 per lire 45.000.000, n. 66555 per lire 165.000.000 e n. 69020 per lire 105.000.000 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 (Osservatorio astronomico - F 9.) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994.

3. Per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante utilizzo per lire 350.000.000 annui delle disponibilità iscritte sul bilancio pluriennale della Regione 1994/1996 al capitolo 69020 (Iniziative per la realizzazione di strutture per il golf) codice B 2.7.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 64100 "Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche"

lire 35.000.000;

cap. 64440 "Contributi all'Unione val-dostana guide di alta montagna per l'organiz-zazione di corsi di formazione e perfeziona-mento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna"

lire 45.000.000;

cap. 66555 "Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà"

lire 165.000.000;

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 105.000.000.

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.10

codificazione: 01.01.01.06.02.02.08.009.09.32

cap. 66506 (di nuova istituzione)

"Contributo all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A"

lire 350.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.