Legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 06 09 1991

Bollettino ufficiale 24 9 1991 n. 43

Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982 n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49.

Art. 1

(Trasporti gratuiti)

1. I commi da uno a sei dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente: " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ", già modificato dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 e dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 64 e dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 49, sono così sostituiti:

" Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati, al di fuori dei casi di cui ai successivi commi, cessano di aver validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno diritto a fruire della libera circolazione su tutti indistintamente i mezzi di trasporto:

a) i funzionari del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti ed i funzionari della Motorizzazione Civile per l’espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo.

b) gli appartenenti alle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia penitenziaria) e al Capo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Capo forestale valdostano, in divisa e per motivi di servizio.

c) i magistrati, i funzionari, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso le Procure della Repubblica e della Pretura e del Tribunale di Aosta,

d) i guardafili telegrafici o altri agenti del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, muniti del libretto mod. 16, rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Sui mezzi di trasporto pubblico e collettivo, ad esclusione delle seggiovie e delle sciovie, viaggiano gratuitamente, purché residenti in Valle d’Aosta:

a) i decorati di Medaglia d’Oro e di Argento al valore militare e civile,

b) i Cavalieri di Vittorio Veneto,

c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori,

d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori,

e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicaps, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all’80 percento, i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto,

f) le persone a partire dall’età di 60 anni compiuti,

g) i giovani di leva che, ancorché non residenti in Valle d’Aosta, effettuino il servizio militare o il servizio civile in Valle d’Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione, secondo modalità, tessere, buoni, titoli di viaggio, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che fissa anche le condizioni di rimborso dell’onere relativo ai concessionari.

La Giunta regionale può autorizzare secondo modalità o convenzioni speciali:

a) la libera fruizione, per le categorie indicate al comma quattro, di particolari servizi di trasporto a noleggio quali, per esempio, navette, istituite su percorsi non serviti da linee ordinarie,

b) la fruizione gratuita di altri servizi e mezzi di trasporto, quali taxi, autobus da noleggio, altri veicoli attrezzati, da parte di persone impedite nei movimenti, che devono servirsi di sedie a rotelle o apparecchi analoghi, paraplegici, motolesi, inabili, personale di servizio, personale addetto all’accompagnamento, e, occasionalmente, altre persone aventi particolari impedimenti, motivi di carattere sanitario, sociale, scolastico, lavorativo, assistenziale e urgenti necessità di mobilità,

c) l’applicazione di tariffe preferenziali, speciali e agevolate per le categorie di persone indicate nell’articolo 42 della legge regionale 15 luglio 1982 n. 32 ".

2. La circolazione gratuita prevista al comma uno del presente articolo è estesa anche al trasporto ferroviario, secondo modalità, condizioni e convenzioni con l’Ente Ferrovie dello Stato, approvate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. È abrogato l’ultimo comma dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32.

Art. 2

(Studenti universitari)

1. Nell’ambito degli interventi della Regione per l’attuazione del diritto allo studio universitario, l’Assessorato regionale competente per i trasporti provvede a rilasciare agli studenti universitari residenti in Valle d’Aosta e agli altri soggetti indicati nel comma uno dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, concernente: " Interventi della Regione per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario " - secondo modalità, condizioni e convenzioni approvate con deliberazione dalla Giunta regionale - tessere, buoni, titoli di viaggio per ottenere lo sconto del 60 percento sul prezzo di viaggio di qualunque mezzo e servizio di trasporto pubblico purché relativo e finalizzato alla sede di studio.

2. In caso di particolare difficoltà o carenza di linee e servizi di trasporto pubblico oppure di impossibilità a stipulare convenzioni con gli esercizi di trasporto, l’Assessorato regionale competente per i trasporti provvede a supplire con altre iniziative, anche su noleggio, a carico della Regione oppure mediante il concorso nelle spese di altre modalità di trasporto, anche privato, debitamente documentate dagli interessati. 3. Ad integrazione di quanto previsto nel comma uno del presente articolo, in caso di carenza di corse e di coincidenze utili alle esigenze di studio, l’Assessore regionale competente per i trasporti, valutate opportunamente le condizioni obiettive di mancanza di alternative, nonché quelle di interesse e di partecipazione tali da giustificarne l’iniziativa, è autorizzato a istituire servizi di noleggio.

Art. 3

(Carta giovane)

1. Al fine di promuovere tra i giovani l’uso del trasporto pubblico e di ridurre la facile tendenza al trasporto privato, viene istituita, a cura dell’Assessorato regionale competente per i trasporti, una speciale "Carta giovane", che dà diritto, per coloro che hanno fino a ventisei anni d’età, a ottenere secondo modalità, condizioni e convenzioni approvate dalla Giunta regionale, sconti del 30 percento sulle tariffe dei trasporti pubblici collettivi della Regione e degli esercizi di trasporto, tra cui quelli delle Ferrovie dello Stato, convenzionati con la stessa.

2. Le riduzioni tariffarie ottenibili con la " Carta giovane " sono cumulabili con quelle indicate nell’articolo 2 e con quelle previste nella lettera b) del comma uno dell’articolo 42 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32.

3. Il prezzo di vendita della " Carta giovane " e le modalità e condizioni relative al suo uso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4

(Assistiti e immigrati)

1. L’Assessorato regionale competente per i trasporti è autorizzato a concedere occasionalmente buoni e documenti di viaggio a persone aventi particolari necessità, segnalate allo scopo - per le loro condizioni di bisogno - dal Presidente della Giunta regionale, dal Questore e dai Sindaci.

2. Nel caso di segnalazioni provenienti dai servizi regionali e comunali di assistenza sociale, dai patronati, dai sindacati, dai comitati o altri organismi di assistenza e di solidarietà sociale, l’Assessorato regionale competente per i trasporti provvede a richiedere l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale al fine della concessione dei buoni e documenti di viaggio indicati nel comma uno.

3. Per favorire l’inserimento nelle attività lavorative e nella comunità regionale, l’Assessorato regionale competente per i trasporti è autorizzato, secondo modalità e condizioni approvate dalla Giunta regionale, a rilasciare, per periodi limitati nel tempo, tessere, buoni, documenti di viaggio recanti facilitazioni tariffarie o, in via occasionale e temporanea, anche la gratuità, a immigrati stranieri, in regola con le prescrizioni di legge che disciplinano la loro permanenza nel territorio della Repubblica.

Art. 5

(Linee di interesse regionale)

1. L’Assessore regionale competente per i trasporti previa deliberazione della Giunta regionale è autorizzato, in caso di carenza di servizi e orari sulle linee di trasporto pubblico o sulle direttrici e sui percorsi di competenza concessionale statale, ma privi di linee, a richiedere al Ministero dei trasporti il riconoscimento dell’interesse regionale di corse e linee automobilistiche in relazione all’articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 in modo da rendere, con il rispetto di tutte le procedure previste dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, in via concessionale, permanenti, ordinarie e di competenza del regime contributivo previsto dalla Legge regionale 24 agosto 1982, b. 38, concernente: " Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi ", le iniziative di carattere sperimentale, straordinario e sostitutivo, effettuate, con varie modalità di trasporto, anche di noleggio privato, ai sensi della presente legge, per sopperire alle necessità dell’utenza ivi indicata.

Art. 6

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sulla corretta utilizzazione dei documenti di viaggio, dei buoni, delle tessere, circa la gratuità e le agevolazioni da parte degli utenti autorizzati, spettano, oltreché alle aziende concessionarie, all’Assessorato regionale competente per i trasporti, che li esercita, anche per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni e la stesura dei relativi verbali, per mezzo del Servizio della comunicazione e dei trasporti.

2. L’uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, la contraffazione e l’alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l’uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti o alterati sono puniti ai sensi delle leggi penali e di quelle speciali e regionali in materia di trasporti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente: " Modifiche al sistema penale ".

Art. 7

(Accordi di servizio e oneri per gli utenti)

1. Per le procedure e le pratiche relative all’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad aprire, anche in via temporanea, sportelli decentrati sul territorio regionale e a stabilire, sentito il parere della competente Commissione consiliare, accordi con i Comuni, con i Comandi militari e delle forze dell’ordine, con i sindacati, con le associazioni di categoria, di volontariato e assistenziali.

2. Le persone ammesse alle facilitazioni e ai servizi previsti dalla presente legge sono tenute al pagamento di una quota minima stabilita dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare per il ritiro delle tessere e comunque per poter essere ammesse a usufruire per un determinato periodo delle facilitazioni e dei servizi stessi, e questo da titolo di partecipazione e di rimborso delle spese procedurali.

Art. 8

(Oneri regionali e statali)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è a carico della Regione.

2. Per la sola parte delle agevolazioni tariffarie riconosciuta valida ai fini del ripiano e della copertura a carico dello Stato, della minore entrata in forza del comma tre dell’articolo 1 del decreto - legge 4 marzo 1989, n. 77 concernente " Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime " convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160 e dei decreti ministeriali applicativi della predetta norma, l’Assessorato regionale competente per i trasporti provvede alle procedure di richiesta di ammissione agli interventi finanziari statali previsti per lo scopo.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 1.200.000.000

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà per L. 700.000.000 sul capitolo di nuova istituzione 48195 " Spese per la gratuità dei trasporti, per le iniziative e i servizi integrativi dei trasporti, per le facilitazioni e tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione ", e per L. 500.000.000 sul capitolo 48200 " Spese per il trasporto gratuito dei portatori di handicaps e per i benefici riconosciuti agli invalidi, agli anziani e ad altre persone, nonché ai militari sui servizi di trasporto pubblico - legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, articolo 46 - legge regionale 16 giugno 1988, n. 49 ".

3. Alla copertura, per il 1991, degli oneri di cui al comma uno, si provvede mediante iscrizione per pari importo di maggiore entrata sul cap. 9200 (Interessi su giacenze di cassa) del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi Bilanci di previsione ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta".

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 9200 " Interessi su giacenze di cassa " L. 1.200.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Programma regionale 2.2.2.14

Codificazione 1.1.1.4.1.2.8.7.5.

Cap. 48195 (di nuova istituzione)

" Spese per la gratuità dei trasporti, per le iniziative e i servizi integrativi dei trasporti, per le facilitazioni e tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione "

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 62

L. 700.000.000

Cap. 48200 " Spese per il trasporto gratuito dei portatori di handicaps e per i benefici riconosciuti agli invalidi, agli anziani e ad altre persone, nonché ai militari sui servizi di trasporto pubblico

Legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, articolo 46

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 49 "

L. 500.000.000

Totale in aumento L. 1.200.000.000

Art. 11

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.