Legge regionale 21 agosto 1990, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Rifinanziamento della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap, č autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di lire 800.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą per L. 800.000.000 sul capitolo 42580 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 800.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 800.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 42580 " Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap " L. 800.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.