Legge regionale 10 agosto 1987, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 10 08 1987

Modifica della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione" e delle allegate tabelle A) e B).

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

1. Con decorrenza dal primo gennaio 1987, gli importi di cui alle tabelle A) e B) allegate alla Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, già modificati dalle Leggi regionali del 29 gennaio 1980, n. 7, e del 4 agosto 1982, n. 33, sono modificati secondo la tabella allegata alla presente Legge.

Art. 2

1. La Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 è modificata come segue:

- " Articolo 2 " - I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

" I contributi previsti dall'articolo 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale o quindicinale, un formato minimo di cm. 30 X 40 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e contenuto politico, sindacale o culturale riferito alla Valle d'Aosta, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'articolo 1 della Legge primo agosto 1949, n. 482.

Le pubblicazioni di cui al precedente comma devono essere regolarmente iscritte nel Registro dei giornali e delle pubblicazioni del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano ".

- " Articolo 3 " - L'articolo 3 è sostituito dal seguente: " Il Notiziario regionale denominato " Nouvelles de la Region Autonome de la Vallee d'Aoste", sarà predisposto ogni quindici giorni (ad eccezione del mese d'agosto), occuperà lo spazio di una pagina e dovrà essere stampato verticalmente.

I settimanali o quindicinali sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario " Nouvelles de la Region Autonome de la Vallee d'Aoste", entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, senza omissioni, errori o integrazioni ".

- " Articolo 5 " - L'articolo 5 è sostituito dal seguente: " È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente Legge.

La Commissione è composta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato che la presiede, da tre Consiglieri regionali di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante dell'ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori e da un funzionario dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta regionale. Il parere della Commissione è obbligatorio e le conseguenti decisioni della Giunta regionale sono definitive ".

- " Articolo 6 " - Il primo comma è modificato come segue:

" I periodici che alla data del 31 dicembre 1986 erano ammessi a pubblicare il Notiziario " Nouvelles de la Region Autonome de la Vallee d'Aoste " potranno continuare a fruire dei contributi previsti dalla presente Legge mantenendo il formato in uso a tale data purché garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di 2.000 copie a condizione che il Notiziario occupati lo spazio di una pagina e sia stampato verticalmente ".

Il secondo comma viene interamente soppresso.

Art. 3

1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla Legge 15 maggio 1974, n. 13, già modificate dalle Leggi regionali del 29 gennaio 1980, n. 7, e del 4 agosto 1982, n. 33, è soppressa la prima colonna concernente la pubblicazione a due fogli (corrispondenti a quattro pagine).

Art. 4

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato in annue L. 75.000.000 a decorrere dall'anno 1987, graverà sul capitolo n. 23850 del bilancio di previsione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1987

- quanto a L. 40.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto accantonamento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.217.000.000;

- quanto a L. 35.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio;

per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle seguenti risorse disponibili iscritte nel bilancio pluriennale 1987/ 1989:

Programma 2.1.2. - altri interventi, per L.70.000.000.

Programma 3.2 - altri oneri non ripartibili, per L. 80.000.000.

Art. 5

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 40.000.000

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " L. 35.000.000

Totale in diminuzione L. 75.000.000

In aumento:

Cap. 23850 " Contributi ai periodici locali per favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione "

- LR 15 maggio 1974, n. 13

- LR 20 giugno 1978, n. 38 art. 2, comma 2

- LR 10 giugno 1983, n. 45

- LR 10 agosto 1987, n. 62 L. 75.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Importo dei contributi da corrispondere per ogni notiziario inserito (settimanali).

ATTO ALLEGATO

Accanto alla tiratura viene indicato l'importo del relativo contributo: //

Tiratura da 2.000 a 3.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 600.000; //

Tiratura da 3.001 a 5.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 800.000; //

Tiratura oltre 5.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 1.000.000

(al netto IVA)

TABELLA B)

Importo dei contributi da corrispondere per ogni notiziario inserito (quindicinali)

ATTO ALLEGATO

Accanto alla tiratura viene indicato l'importo del relativo contributo: //

Tiratura da 2.000 a 3.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 400.000; //

Tiratura da 3.001 a 5.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 600.000; //

Tiratura oltre 5.000 copie, Minimo 4 fogli (8 pagine)

L. 800.000

(al netto IVA)