Legge regionale 23 giugno 1983, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 23 06 1983

Bollettino ufficiale 22 7 1983 n. 19

Proroga per l’anno 1983 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, concernente la concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

Art. 1

L’applicazione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95 č prorogata per un anno.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 500.000.000 graverą sul capitolo 28200 del bilancio della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di Lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti).

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.1. Assetto del territorio e tutela dello ambiente

Programma 2.2.1.06 - Difesa del suolo

Cap. 28200 Premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo - montano e alla difesa del suolo. LR 11 ottobre 1978, n. 50

LR 24 dicembre 1982, n. 95

LR 23 giugno 1983, n. 62 L. 500.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.