Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62

Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(B.U. 13 dicembre 1979, n. 10).

Artt. 1. - 2. (1)

Art. 3.

L'importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore negativo, dovendosi detrarre l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che comprende il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni secondo il loro stato di conservazione.

L'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, che determina il contributo straordinario nel caso che le aree da espropriare risultino edificate o urbanizzate, stabilisce l'ammontare del contributo, quale correttivo del valore negativo di cui al precedente comma, in misura uguale a quello disposto per le sole aree, elidendosi a vicenda i valori delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, egualmente valutate secondo il loro stato di conservazione ai sensi sia della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

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(1) Modificano la L.R. 11 novembre 1974, n. 44.