Legge regionale 12 agosto 1977, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 12 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Aumento, per l’anno 1977 della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1977, la maggiore spesa di L. 700.000.000 (settecentomilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 700.000.000 è assicurato da una minore spesa di pari somma accertata sul capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 700.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 4 dell’allegato E alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da L. 1.300.000.000 a L. 600.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 2565 - Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 L. 700.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.