Legge regionale 12 agosto 1977, n. 62 - Testo storico
Legge regionale n. 62 del 12 08 1977
Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9
Aumento, per l’anno 1977 della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1977, la maggiore spesa di L. 700.000.000 (settecentomilioni).
Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 700.000.000 è assicurato da una minore spesa di pari somma accertata sul capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 700.000.000
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 4 dell’allegato E alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da L. 1.300.000.000 a L. 600.000.000.
Variazione in aumento:
Cap. 2565 - Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 L. 700.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.