Legge regionale 17 dicembre 1976, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 17 12 1976

Bollettino ufficiale 30 12 1976 n. 14

Aumento, limitatamente all’anno 1976, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Per l’anno 1976 č autorizzata la maggiore spesa di Lire centotrentamilioni per l’applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all’anno 1976, le spese annue a carico della Regione, di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000

b) Titolo II - Acquedotti rurali L. 75.000.000

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 280.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di Lire centotrentamilioni graverą sul capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di Lire centotrentamilioni.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire centotrentamilioni č assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 16 - Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 130.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 372 - Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) L. 130.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.