Legge regionale 26 maggio 1993, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, concernente norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate, alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, concernente coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria nonché norme particolari in materia di marmi e pietre affini ad uso ornamentale.

CAPO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1987, N. 108, CONCERNENTE NORME PER IL RECUPERO DEI MATERIALI INERTI NATURALI AI FINI DELLE OPERE PUBBLICHE E PER IL RIASSETTO DELLE ESCAVAZIONI ABBANDONATE

Art. 1

(Modifiche al titolo)

1. Il titolo della legge regionale 22 dicembre 1987, n 108, concernente norme per il recupero dei materiali inerti ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate, è così sostituito:

"Norme per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate".

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all’articolo uno)

1. La rubrica dell’articolo 1 della lr 108/1987 è così sostituita:

"( Individuazione di aree estrattive per la realizzazione delle opere pubbliche e private) ".

2. Il comma 1 dell’articolo 1 della lr 108/1987 è sostituito dai seguenti due commi uno e uno bis:

" 1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere od interventi di competenza dello Stato, della regione, dei Comuni, di ogni altro ente e dei privati, e per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione determina biennalmente i quantitativi e le qualità dei materiali inerti naturali e degli altri materiali utilizzabili direttamente per le opere e per gli interventi sopraindicati.

1 bis. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale non si fa luogo a determinazione biennale dei quantitativi ".

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all’articolo due)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della lr 108/1987 è aggiunto il seguente comma quattro bis:

" 4 bis. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale la Regione, inoltre, qualora venga a conoscenza dell’esistenza di un giacimento, dispone la revisione del piano al fine di salvaguardare tale risorsa di rilevante interesse per l’economia regionale ".

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della lr 108/1987 è aggiunto il seguente comma quattro ter:

" 4 ter. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, il piano viene redatto tenuto conto, ove esistano, dei dati e degli elementi storico-produttivi, contenuti in apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo, e delle pietre affini ad uso ornamentale, considerate la esclusività e tipicità della produzione e la rilevanza per l’economia regionale della coltivazione di tali minerali ".

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all’articolo tre)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della lr 108/1987 è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad individuare le aree di cava dismesse e a valutare la possibile riutilizzazione o recupero ambientale tenuto conto delle indicazioni della pianificazione estrattiva ".

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della lr 108/1987 sono aggiunti i seguenti commi sette bis e sette ter:

" 7 bis. Ove le aree individuate al comma 1 non presentino convenienza all’ulteriore sfruttamento ma necessitino di recupero ambientale, anche ai fini della sicurezza, può essere predisposto un opportuno progetto di recupero ambientale da parte del proprietario o dell’Amministrazione regionale.

7 ter. I progetti di cui al comma 7 bis sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale ai lavori pubblici ".

3. Il comma 8 dell’articolo 3 della lr 108/1987 è così sostituito:

" 8. Per gli interventi di cui al comma 7 bis, la Regione può prevedere contributi per l’esecuzione delle opere di recupero ambientale o procedere direttamente all’esecuzione delle stesse ".

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della lr 108/1987 sono aggiunti i seguenti commi 8 bis e 8 ter:

" 8 bis. Su istanza del richiedente, la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data della domanda, assegna con proprio atto una somma fino ad una massimo del 60 per cento dei costi da sostenere per il recupero ambientale di cui al comma 7 bis, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico - consultiva per le cave e torbiere di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67 concernente coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria.

8 ter. Le modalità per la liquidazione della somma e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici ".

5. Il comma 10 dell’articolo 3 della lr 108/1987 è abrogato.

CAPO II

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 1989, N. 67, CONCERNENTE COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E RELATIVA POLIZIA MINERARIA

Art. 5

(Modifiche all’articolo uno)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della lr 67/1989 sono annullate le seguenti parole " con esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale ".

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle cave di marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, intendendosi per tali tutti i materiali diversi dalla sabbia, dalla ghiaia e dal pietrame ".

Art. 6

(Integrazione all’articolo due)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 2:

" 2. Sino a quando non viene approvato il piano regionale delle attività estrattive relativamente alla tipologia di materiale per cui è presentata la domanda di autorizzazione, la Giunta regionale può autorizzare l’apertura di nuove cave o torbiere, sentiti i Comuni interessati, secondo le procedure di cui ai successivi articoli 4 e 5 e con le indicazioni di cui all’articolo 20, comma 4 ".

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni all’articolo tre)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 1. L’autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all’apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni nonché alle opere ed agli impianti fissi, ivi compresi quelli di frantumazione e vagliatura, a servizio della coltivazione, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati e della Commissione tecnico - consultiva di cui all’articolo 5 nonché, ove necessario, del Comitato scientifico per l’ambiente di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente disciplina della procedura di valutazione dell’impero ambientale ".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

" 1 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 15 della lr 6/1991, la predisposizione dei relativi atti amministrativi è curata dall’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici ".

Art. 8

(Modifiche ed integrazioni all’articolo quattro)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è così sostituita:

" b) l’ubicazione della cava o della torbiera, l’indicazione della dimensione dell’area oggetto della domanda ed il quantitativo di materiale da estrarre ".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

" 1 bis. Tale domanda sostituisce la domanda di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 13, comma 1 della lr 6/1991 ".

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della lr 67/1989 le parole " duplice copia " sono sostituite con le parole " quadruplice copia ".

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è così sostituita:

" c) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, concernente norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale primo giugno 1988, n. 127, serie generale, che illustrino dettagliatamente la compatibilità dell’intervento estrattivo con la stabilità dell’area interessata nonché studio idrogeologico ".

5. Nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della lr 67/1989, la denominazione dell’Assessorato è sostituita dalla seguente: " Assessorato dell’industria, commercio ed artigianato ".

6. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è abrogata.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della lr 67/1989 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

" 2 bis. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 riguardi anche gli impianti indicati all’articolo 3, comma 1, la stessa va integrata con i seguenti dati:

a) l’ubicazione dell’impianto e dell’opera con l’indicazione dell’area a servizio dello stesso e necessaria allo stoccaggio del materiale;

b) il presunto quantitativo di materiale annualmente lavorato; c) la durata di mantenimento dell’impianto o dell’opera in sito.

2 ter. La domanda di cui al comma 2 bis deve essere anche corredata dei seguenti allegati in quadruplice copia che ne costituiscono parte integrante:

a) schema dell’impianto;

b) relazione che illustri le opere da realizzare per l’esercizio dello stesso, i metodi di lavorazione adottati, le indicazioni inerenti la movimentazione del materiale nell’area a servizio dell’impianto, i macchinari da impiegare.

2 quater. La documentazione di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter può essere integrata secondo quanto sarà indicato dall’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici ".

8. Il comma 3 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è sostituito dai seguenti commi 3 e 3 bis:

" 3. È soggetto a valutazione di impianto ambientale l’intervento estrattivo che, in base alla domanda, preveda la coltivazione di oltre diecimila metri cubi di materiale di cava.

3 bis. Ove sia prevista la valutazione di impianto ambientale sui progetti, il richiedente dovrà inoltre corredare la domanda della documentazione prevista dalle norme di cui alla lr 6/1991 ".

9. Il comma 4 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 4. L’istruttoria è curata dall’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici il quale provvede a:

a) acquisire il parere della Commissione prevista all’articolo 5 della lr 67/1989 che deve essere emesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del Servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti, dell’avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale;

b) trasmettere tale parere al sopracitato Servizio;

c) ricevere dallo stesso Servizio il parere del Comitato scientifico per l’ambiente di cui all’articolo 4 della lr 6/1991 da acquisirsi a cura dello stesso Servizio secondo la procedura prevista dalla sopracitata legge ".

10. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

" 5 bis. Qualora il recupero ambientale dell’area oggetto di coltivazione sia attuata con il riporto di rifiuti provenienti da altre escavazioni, la domanda è trasmessa dall’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici anche all’Assessorato della sanità e assistenza sociale che esprime il parere di competenza in sede di Commissione tecnico-consultiva per le cave e torbiere ".

11. Il comma 6 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è abrogato.

12. Il comma 9 dell’articolo 4 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 9. Il Comune interessato deve esprimere il parere di cui all’articolo 3, comma 1 entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte dell’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici, mediante deliberazione consiliare, e trasmetterlo al sopracitato ufficio: decorso inutilmente tale termine si intende dato parere favorevole ".

Art. 9

(Modifiche ed integrazioni all’articolo cinque)

1. Le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 5 della lr 67/1989 sono così sostituite:

" b) dall’ingegnere capo dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell’Assessorato dei lavori pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nella ipotesi di impedimento dell’Assessore ai lavori pubblici, o suo sostituto;

c) dal dirigente del Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio ed artigianato o suo sostituto;

d) dal dirigente del Servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

e) dal dirigente della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali dell’Assessorato del turismo, sport e beni culturali, o suo sostituto ".

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della lr 67 /1989 sono aggiunte le seguenti lettere e bis), e ter) ed e quater):

" e bis) dal dirigente del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell’ambiente dell’Assessorato della sanità e assistenza sociale, o suo sostituto;

e ter) dal dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

e quater) dal responsabile del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave di cui all’articolo 18 della presente legge al momento in cui verrà istituito ".

3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della lr 67/1989 è così sostituita:

" h) da un rappresentante designato dalla Associazione degli industriali e delle imprese di marmo, graniti e pietre della Valle d’Aosta nel caso di istanze concernenti i marmi e le pietre affini per uso ornamentale oppure da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori negli altri casi "

4. Il comma 6 dell’articolo 5 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 6. Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell’Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali ed un rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per dipendenti regionali ".

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni all’articolo sei)

1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della lr 67/1989 dopo le parole " La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione " vanno aggiunte le seguenti parole: " per la coltivazione di cave o torbiere ".

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della lr 67/1989 è sostituito dai seguenti commi 2, 2 bis e 2 ter.

" 2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 16 della lr 6/1991, il provvedimento amministrativo contiene anche la decisione sulla compatibilità ambientale di cui al comma 3 del menzionato articolo e, in caso di valutazione positiva, le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo nonché le prescrizioni concernenti le modalità di coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma 1.

2 bis. Qualora il recupero ambientale dell’area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di rifiuti inerti provenienti da altre escavazioni, l’autorizzazione contiene altresì il nullaosta per l’utilizzo di detti rifiuti.

2 ter. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione per le opere ed impianti fissi limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito nonché alla compatibilità degli stessi con il territorio e con l esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri interventi amministrativi secondo le vigenti leggi ".

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della lr 67/1989 le parole " venti giorni " sono sostituite dalle parole " trenta giorni ".

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

" 4 bis. Laddove è prevista la valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici del parere del Comitato scientifico per l’ambiente di cui all’articolo 4 della lr 6/1991, con comunicazione al richiedente ed al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni ".

Art. 11

(Integrazioni all’articolo otto)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma:

" 6. La Giunta regionale provvede in merito, sentita la Commissione tecnico - consultiva per le cave e torbiere di cui all’articolo 5, entro novanta giorni dalla data della domanda ".

Art. 12

(Modifiche all’articolo nove)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 2. La domanda di proroga deve essere presentata all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, Ufficio miniere e cave in data non anteriore agli otto e non posteriore ai quattro mesi antecedenti la data di scadenza del provvedimento autorizzato ".

Art. 13

(Modifiche all’articolo dieci)

1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 10 della lr 67/1989 è così sostituita:

" a) lire 760.000 per le pietre da costruzione, per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale ".

Art. 14

(Modifiche all’articolo tredici)

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, ove siano allocati nelle aree individuate dai piani stessi, si devono uniformare alle prescrizioni ivi contenute ".

Art. 15

(Modifiche all’articolo sedici)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere nonché sulla conformità delle opere e degli impianti fissi alle norme della presente legge è attuata dall’Amministrazione regionale tramite l’Ufficio miniere e cave dell’Assessorato dei lavori pubblici. ".

Art. 16

(Modifiche ed integrazioni all’articolo diciotto)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

" 1 bis. Chiunque installi impianti fissi e/o ne eserciti la relativa attività, all’interno delle aree individuate nei piani delle attività estrattive, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 10.000.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge. ".

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della lr 67/1989 è così sostituito:

" 4. Nell’ipotesi di cui al comma 1 e 1 bis il Presidente della Giunta regionale provvede all’immediata sospensione dei lavori illegittimi. ".

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 5:

" 5. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale può provvede all’immediata sospensione dei lavori non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione. ".

Art. 17

(Regime transitorio per le cave di marmo e pietre affini ad uso ornamentale nonché

modifiche all’articolo venti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, alle cave di marmo e delle pietre affini per uso ornamentale si applica il regime transitorio previsto dall’articolo 20 della lr 67/1989 con le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il termine di sei mesi previsto al comma 1 dell’articolo 20 della lr 67/1989 è sostituito con un anno.

3. Il comma 2 dell’articolo 20 della lr 67/1989 è cosi sostituito:

" 2. La Giunta regionale provvede in merito entro un anno, restando esclusa in fase transitoria l’applicazione della lr 6/1991. ".

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della lr 67/1989 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

" 1 bis. Per le coltivazioni di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale che siano legittimamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge e che già dispongano di piani e programmi dei lavori e delle coltivazioni approvati dalle competenti autorità in forza della precedente normativa, le domande di autorizzazione, se non concernono nuovi piani di coltivazione, devono essere corredate dei sopracitati piani e programmi approvati nonché dei dati di cui all’articolo 4, comma 1 e degli allegati indicati al comma 2 del citato articolo 4, ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) e c). ".

Art. 18

(Ordinamento degli uffici)

1. Ai fini dell’ordinamento degli uffici ed in relazione alle funzioni attribuite alla Regione in materia estrattiva, con apposita legge e regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, recante disposizioni sulla normativa in materia di contrattazione collettiva, sarà istituito il Corpo regionale di polizia delle miniere e cave.

CAPO III

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI MARMI E PIETRE AFFINI AD USO ORNAMENTALE

Art. 19

(Finalità della normativa)

1. Scopo delle norme del presente capo è quello di disporre provvidenze specifiche per assicurare l’ordinato utilizzo delle risorse naturali costituite dal marmo e pietre affini ad uso ornamentale quali individuate ai sensi dell’articolo 5 del capo II della presente legge nonché lo sviluppo socio-economico e tecnologico del settore nel rispetto dei beni culturali ed ambientali, nella promozione dei valori tradizionali, artistici ed architettonici locali.

Art. 20

(Durata e proroga dell’autorizzazione)

1. In considerazione delle caratteristiche tecnico - economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di venti anni e può essere prorogata per lo stesso periodo e così di seguito, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell’articolo 6 della lr 67/1989, seguendo la procedura di cui all’articolo 4 della stessa legge.

Art. 21

(Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge viene istituito, con provvedimento della Giunta regionale, il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

2. Detto catasto comprende:

a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto come risultano censiti dai competenti organi ministeriali e regionali, delle cave inattive e abbandonate, dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;

b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti per ogni cava;

c) i dati storici per ogni cava;

d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.

3. L’aggiornamento viene effettuato contemporaneamente alla revisione del piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

4. Il catasto è pubblico.

Art. 22

(Investimenti ammessi a contributo)

1. In conformità alle previsioni di cui all’articolo 19, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, entro centocinquanta giorni dalla data della domanda e previo parere obbligatorio della Commissione tecnico - consultiva per le cave e torbiere di cui all’articolo 5 della lr 67/1989, a favore delle imprese aventi sede legale e fiscale in Valle d’Aosta, che esercitano cave di marmo e pietre affini ad uso ornamentale, una somma sino ad una massimo del 30 per cento dei costi da sostenere per le operazioni volte a mettere allo scoperto il giacimento ed alla preparazione dei fronti di lavorazione del giacimento in conformità alle prescrizioni autorizzative.

2. Le modalità per l’erogazione della somma e la documentazione necessaria saranno determinati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai

lavori pubblici.

3. A precisazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 giugno 1988, n. 51, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell’attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini, sono identificate come infrastrutture inerenti all’attività di coltivazione dei giacimenti, alla lavorazione e al trasporto del materiale lapideo e alla sicurezza e l’igiene dell’ambiente di lavoro le seguenti opere:

a) strade necessarie per il trasporto del materiale dalla cava agli opifici di trasformazione con relative zone di carico e scarico;

b) opere per la sicurezza e l’igiene prescritte dalla Polizia mineraria e dalle altre autorità competenti;

c) capannoni, depositi, ripari e altre opere per garantire il ricovero e la sicurezza dei macchinari e delle attrezzature di cava;

d) rete idrica e di distribuzione energia;

e) discariche liquide e solide;

f) stabilimenti per la lavorazione e la trasformazione del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale;

g) opere accessorie imputabili direttamente all’allacciamento e all’installazione dei macchinari;

h) opere esterne agli stabilimenti attinenti all’attività di carico e scarico del materiale.

4. I contributi di cui al presente articolo e di cui all’articolo tre della lr 108/1987, come modificato ed integrato dall’articolo 4 della presente legge, non sono cumulabili con contributi in conto capitale previsti da altre leggi regionale e statali per gli stessi interventi; sono cumulabili con contributi in conto interesse e con gli interventi connessi ai finanziamenti previsti dalle leggi sui fondi di rotazione e sui mutui per favorire l’accesso al credito di attività industriali ed artigianali.

Art. 23

(Norma programmatica)

1. La Regione provvederà a nuove iniziative volte a promuovere il settore della lavorazione del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale e la protezione e lo sviluppo dei relativi prodotti ed impieghi.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della lr 108/1987 nonché dell’articolo 22 della presente legge, valutati in complessive lire 560 milioni, graveranno sugli istituendi capitoli n. 52105, per lire 550 milioni, e n. 52107, per lire 10 milioni, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della somma di lire 560 milioni dallo stanziamento previsto al capitolo n. 69020 del bilancio per l’esercizio in corso " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione concernente coltivazione di cave e torbiere (tutela ambiente e valorizzazione territorio - valorizzazione e recupero territorio - C. 2.7.).

3. A decorrere dall’anno 1994 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente disposizioni in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Valle d’Aosta.

Art. 25

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 sono apportate in termini di competenza le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 560.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.1.06.

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.13.06

cap. 52105 (di nuova istituzione)

" Contributi per il riassetto e per il ripristino delle cave abbandonate nonché per lo sviluppo delle attività estrattive delle cave di marmo e pietre affini ad uso ornamentale

Legge regionale 22/12/1987, n. 108, articolo 3 Legge regionale 26 maggio 1993, n. 61 articolo 22 " lire 550.000.000;

programma regionale 2.2.1.06.

codificazione 2.1.2.0.3.10.13.06

cap. 52107 (di nuova istituzione)

" Spese per il riassetto e per il ripristino delle cave abbandonate

Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, articolo 3

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 61 "

lire 10.000.000

Art. 26

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.