Legge regionale 6 settembre 1991, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 06 09 1991

Bollettino ufficiale 24 9 1991 n. 43

Approvazione del rendiconto generale della regione per l’esercizio finanziario 1990.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

Art. 2 - Gestione di competenza: entrate

Art. 3 - Gestione di competenza: spese

Art. 4 - Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

Art. 5 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

Art. 6 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

Art. 7 - Situazione finanziaria

Art. 8 - Situazione patrimoniale

Art. 9 - Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi.

Art. 10 - Convalida prelievi dal fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari.

Art. 11 - Accertamenti su capitoli di contabilità speciali

Art. 12 - Disposizioni relative a limiti di impegno

Art. 13 - Economie di stanziamento su fondi assegnati

Art. 14 - Disposizioni diverse

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Approvazione del rendiconto generale: situazione di cassa, finanziaria e patrimoniale)

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1990 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa

- Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 1989 L. 13.362.245.543

- Riscossioni nell’esercizio 1990 L. 1.631.845.001.089

- Totale delle riscossioni L. 1.645.207.246.632

- pagamenti nell’esercizio 1990 L. 1.314.684.690.652

Fondo cassa al 31 dicembre 1990 L. 330.522.555.980

Situazione finanziaria

- Fondo cassa al 31 dicembre 1990 L. 330.522.555.980

- Residui attivi al 31 dicembre 1990 L. 293.323.407.240

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1990 L. 623.845.963.220

- Residui passivi al 31 dicembre 1990 L. 524.054.962.779

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990 L. 99.791.000.450

Situazione patrimoniale

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1989 L. 416.155.221.076

- Variazioni attive nell’esercizio 1990 L. 2.394.319.222.222 di cui:

in aumento dell’attivo L. 1.977.539.889.704

in diminuzione del passivo L. 416.799.332.518

TOTALE L. 2.810.474.443.298

- Variazioni passive nell’esercizio 1990 L. 2.291.219.815.815

di cui:

in diminuzione dell’attivo L. 1.902.730.501.184

in aumento del passivo L. 388.489.314.631

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1990 L. 519.254.627.483

Art. 2

(Gestione di competenze: entrate)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1990 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 1.335.158.786.195

- Riscosse L. 1.164.042.992.273

- Rimaste da riscuotere L. 171.115.793.922

Art. 3

(Gestione di competenza: spese)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1990 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in L. 1.370.050.435.308

- Pagate L. 994.009.953.809

- Rimaste da pagare L. 376.040.481.499

Art. 4

(Gestione di competenza: riassunto entrate e spese)

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1990;

- Entrate L. 1.335.158.786.195

- Spese L. 1.370.050.435.308

Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1990 L. 34.891.649.113

Art. 5

(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario)

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1990 sono riassunti ed approvati in complessive L. 293.323.407.240 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1990 L. 591.706.961.112

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 1.697.338.978

Differenza L. 590.009.622.134

- Residui attivi riscossi L. 467.802.008.816

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1990 L. 122.207.613.318

- Residui attivi accertati in conto

esercizio 1990 (articolo 2) L. 171.115.793.922

Totale residui attivi al 31 dicembre 1990 L. 293.323.407.240

Art. 6

(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario)

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1990 sono riassunti ed approvati in complessive L. 524.054.962.770 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1990 L. 507.164.966.129

- Residui passivi pagati L. 320.674.736.853

Differenza L. 186.490.229.286

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 38.475.748.015

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1990 L. 148.014.481.271

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1990 (articolo 3) L. 376.049.481.499

Totale residui passivi al 31 dicembre 1990 L. 524.054.962.770

Art. 7

(Situazione finanziaria)

1. È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 99.791.000.450 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1990, risultante come segue: Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1989 L. 97.904.240.526

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 38.475.748.015

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 34.891.649.113

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 1.697.338.978

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1990 L. 99.791.000.450

Art. 8

(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1990 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO

Beni immobili L. 208.985.989.207

Beni mobili L. 48.350.138.348

Crediti diversi L. 582.584.737.715

Fondo cassa L. 330.522.555.980 L. 1.170.443.421.250

PASSIVO

Mutui passivi L. 11.126.982.185

Debiti diversi L. 640.061.811.582 L. 651.188.793.767

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1990 L. 519.254.627.483

Art. 9

(Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi)

1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 5.578.436.185 (cinquemiliardi cinquecentosettantottomilioni quattrocentotrentaseimila centoottantacinque) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 2887 in data 30 marzo 1990

n. 3549 in data 20 aprile 1990

n. 3865 in data 4 maggio 1990

n. 4524 in data 25 maggio 1990

n. 4752 in data 1o giugno 1990

n. 4958 in data 8 giugno 1990

n. 5156 in data 15 giugno 1990

n. 5393 in data 21 giugno 1990

n. 5487 in data 29 giugno 1990

n. 5978 in data 20 luglio 1990

n. 6219 in data 27 luglio 1990

n. 6412 in data 3 agosto 19900

n. 6892 in data 24 agosto 1990

n. 7466 in data 7 settembre 1990

n. 7727 in data 14 settembre 1990

n. 7946 in data 21 settembre 1990

n. 8120 in data 28 settembre 1990

n. 8315 in data 28 settembre 1990

n. 8368 in data 5 ottobre 1990

n. 8588 in data 12 ottobre 1990

n. 8876 in data 19 ottobre 1990

n. 9129 in data 26 ottobre 1990

n. 9386 in data 2 novembre 1990

n. 9659 in data 9 novembre 1990

n. 9888 in data 16 novembre 1990

n. 10051 in data 16 novembre 1990

n. 10600 in data 7 dicembre 1990

n. 10677 in data 7 dicembre 1990

n. 10900 in data 14 dicembre 1990

n. 11189 in data 21 dicembre 1990

n. 11478 in data dicembre 1990

n. 11639 in data 31 dicembre 1990

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive L. 3.000.000.000 (tremiliardi) dal capitolo 50790 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 1259 in data 3 febbraio 1990

n. 2249 in data 9 marzo 1990

n. 2701 in data 23 marzo 1990

n. 10602 in data 7 dicembre 1990

n. 11183 in data 21 dicembre 1990

Art. 10

(Convalida prelievi dal fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari)

1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi per complessive lire 790.381.340 (settecentonovantamilioni trecentoottantunomila trecentoquaranta) dal capitolo 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari " come da provvedimento della Giunta regionale n. 10878 in data 7 dicembre 1990.

Art. 11

(Accertamenti sui capitoli di contabilità speciali)

1. Sono approvati i seguenti accertamenti finali:

a) lire 185.862.000 sul capitolo n. 12405 " Gestione del fondo versato dalla SITAV in applicazione dell’art. 16 della convenzione in data 26 febbraio 1978, rep. 5099 e successive modificazioni ed integrazioni " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo n. 52205 della parte Spesa;

b) lire 1.300.489.490 sul capitolo n. 13000 " Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione del servizio - LR 28 luglio 1956, n. 3 artt. 189 e 213 " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo n. 52450 della parte Spesa;

c) lire 43.603.025 sul capitolo n. 13255 " Gestione fondi della borsa di studio Bruno Chatel " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo n. 52575 della parte Spesa;

d) Lire 24.700.835 relativo al capitolo n. 13550 " Gestione fondi versati da Comuni, privati e altri enti per il potenziamento e miglioramento dei boschi per gli interventi previsti dal piano FIO, progetto " Forestazione " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52700 della parte Spesa.

Art. 12

(Disposizioni relative a limiti di impegno)

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 13

(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1990 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell’esercizio 1991 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 14

(Disposizioni diverse)

1. La variazione di stanziamento relativa al capitolo n¿ 29250 della parte Spesa del bilancio per l’anno finanziario 1990, come approvata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2443 in data 16 marzo 1990 e come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11753 in data 31 dicembre 1990, viene rideterminata in lire 58.159.859.

Art. 15

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TABELLA 1

Elenco dei capitoli recanti limiti di impegno considerati economie di spesa da reiscrivere annualmente secondo la proiezione degli impegni assunti - Articolo 12

TABELLA 2

Elenco dei capitoli recanti fondi derivanti da trasferimenti dello Stato non impegnati al 31 dicembre 1990 considerati economie di spesa da reiscrivere sul bilancio di previsione per l’esercizio 1991 con Legge di assestamento - Articolo 13