Legge regionale 21 agosto 1990, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni per la realizzazione dell’impianto di compattazione di cui all’articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 1

1. Per la realizzazione di opere accessorie a servizio del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sito in Comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni č autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 relativamente all’anno 1990.

2. Le opere accessorie finanziate con la presente legge sono, di massima: cabina pesa; deposito rifiuti ingombranti privati; depositi per stoccaggio ferro, carta, vetro, pile e farmaci inutilizzabili; autorimessa.

Art. 2

1. L’onere derivante dalla applicazione della presente legge graverą sul capitolo 29980 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 29980 " Spese per la realizzazione dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "

LR 16 agosto 1982, n. 37

LR 16 giugno 1988, n. 44

L. 1.000.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.