Legge regionale 11 novembre 1988, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 11 11 1988

Bollettino ufficiale 13 12 1988 n. 14, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 28 del 9 12 1988

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 43 della Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 1

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento L. 154.808.704.839

in diminuzione L. 134.240.236.228

differenza L. + 20.568.468.611

Art. 2

1. Allo stato di previsione dei residui della parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento ed in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento L. 114. 023.736.848

in diminuzione L. 86.531.610.569

differenza L. + 27.492.126.279

Art. 3

1. L'avanzo di amministrazione determinato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 in complessive Lire 3.548.341.422, applicato al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 in Lire 15.000.000.000, viene ridotto nel bilancio stesso per l'importo di Lire 11.451.658.578.

Art. 4

1. È autorizzata, onde consentire l'equilibrio a pareggio del bilancio, in relazione alle variazioni operate con i successivi articoli 6, 7 e 8, la contrazione, con uno o più istituti di credito, di mutui passivi per complessive Lire 14.500.000.000 ad un tasso massimo del 12 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente previsto in annue Lire 2.107.000.000 a decorrere dal 1989 ed in Lire 1.053.500.000, pari ad una semestralità della rata di ammortamento, per l'anno 1988 graverà sui capitoli n. 50650 e 50700 del bilancio per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante l'iscrizione di costanti maggiori entrate già accertate per pari importo sul capitolo 1400 del bilancio annuale 1988 e pluriennale 1988/1990 derivanti dalle quote fisse di ripartizione delle imposte di fabbricazione sulla benzina di cui all'articolo 4, secondo comma della legge 680/1981.

Art. 5

1. Lo stato di previsione del bilancio per la competenza dell'esercizio finanziario 1988 viene modificato, per effetto delle variazioni analiticamente riportate nei successivi artt. 6, 7 e 8 come segue:

Parte Entrata

in diminuzione L. 11.451.658.578

in aumento L. 15.553.500.000

Parte Spesa

in aumento L. 4.101.841.422

Art. 6

1. Sono approvate le seguenti variazioni alla parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988:

in diminuzione

capitolo 10 " Avanzo di amministrazione " L. 11.451.658.578

in aumento

capitolo 1400 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui al primo comma lettera a), b), c), d) e al secondo comma dell'articolo 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 1.053.500.000

capitolo 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 14.500.000.000

Totale in aumento L. 15.553.500.000

Art. 7

1. Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l'esercizio 1987 e non impegnati, sono approvate le variazioni in aumento per complessive Lire 2.651.565.250 dei capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 8

1. Sono approvate, altresì, le seguenti variazioni in aumento per l'esercizio finanziario 1988: Capitolo 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 870.000.000

capitolo 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " L. 183.500.000

Capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste "L. 396.000.000

capitolo 50900 " Spese casuali " L. 776.172

Totale in aumento L. 1.450.276.172

Art. 9

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, viene così determinato:

Entrata L. 516.795.468.611

Spesa L. 537.719.126.279

2. Il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 pareggia nella risultanza di complessive Lire 1.397.612.631.577 per effetto delle seguenti variazioni:

Lire 4.101.841.422 variazioni approvate con la presente legge.

Lire 68.010.790.155 per iscrizioni assegnazioni statali e variazioni relative a capitoli della contabilità speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 2 e dell'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, nonché delle leggi regionali n. 19/88 e n. 48/88.

Art. 10

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988/90 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in aumento

Titolo 1

: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione. Categoria seconda: Compartecipazione di tributi erariali.

anno 1989 L. 2.107.000.000

anno 1990 L. 2.107.000.000

Totale in aumento L. 4.214.000.000

Parte Spesa

Settore 3. Oneri ripartibili

Programma 3.2. Altri oneri non ripartibili

anno 1989 L. 2.107.000.000

anno 1990 L. 2.107.000.000

Totale in aumento L. 4.214.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Tabelle di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1988.