Legge regionale 28 luglio 1987, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 28 07 1987

Aumento per l'esercizio 1987 della spesa per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale.

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente " Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale ", č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la maggiore spesa di lire 5 miliardi.

2. La spesa di cui al comma precedente graverą sul capitolo 37504 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 5 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente " Istituzione di una azienda regionale di credito "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 250.000.000.

Art. 2

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 5.000.000.000

in aumento

Cap. 37504 " Contributi a societą funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale " LR 7 agosto 1986, n. 42 LR 28 luglio 1987, n. 61 L. 5.000.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.