Legge regionale 24 agosto 1982, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Modificazioni alla normativa regionale riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle di Aosta.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione, č aumentata da lire sessantamilioni a lire ottantamilioni, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 2

Il fondo di lire ottantamilioni č ripartito tra gli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dell’organizzazione e dell’attivitą relative all’anno precedente, secondo i criteri di cui all’articolo successivo.

Ai fini della ripartizione dei contributi, il valore di ogni punto č determinato dal coefficente tra il fondo di lire ottantamilioni e la somma dei punteggi accumulati da tutti gli enti interessati.

Art. 3

Per l’organizzazione degli uffici, sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) sedi regionali con personale dipendente (che superano 1000 punti di attivitą all’anno)

punti 2.000

b) sedi regionali con personale dipendente (che non raggiungono i 1000 punti di attivitą all'anno)

punti 1.000

c) sedi di zona (riconosciute come tali dall’Ispettorato del Lavoro) che raggiungono almeno 500 punti di attivitą all’anno

punti 1.000

d) sedi zonali con presenza di personale dipendente almeno una volta alla settimana (non riconosciute dall’Ispettorato del lavoro)

punti 500

e) sedi capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti)

punti 100

Per l’attivitą di patrocinio, si applicano i criteri fissati dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 26 giugno 1981, attuativo dell’articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112.

Art. 4

Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 1983 e da tale data č abrogato l’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59.

Art. 5

Per l’applicazione della presente legge č autorizzata la maggiore spesa di lire ventimilioni, il cui onere graverą sul Capitolo 41300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di lire ventimilioni dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 41400 " Spese per l’estensione dell’indennitą giornaliera per inabilitą temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura L. 20.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 41300 " Contributi ad Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale "L. 20.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.