Legge regionale 11 agosto 1981, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 11 08 1981

Bollettino ufficiale 21 10 1981 n. 14

Disposizioni di attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

Art. 1

Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59, è inquadrato, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dalla data del primo gennaio 1981, nelle qualifiche e nei livelli funzionali previsti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, secondo quanto disposto dai seguenti commi.

Il personale con la qualifica di collaboratore è inquadrato nella qualifica vice-dirigenziale di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Il personale con le qualifiche di assistente coordinatore e di assistente è inquadrato, con la qualifica di segretario, nel quinto livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Il personale con la qualifica di archivista dattilografo è inquadrato con la qualifica di coadiutore,

nel quarto livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

L’inquadramento è disposto con provvedimento della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. È escluso dall’inquadramento il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia effettuato la richiesta di cui all’articolo 10, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

Art. 2

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dovrà essere bandito il concorso interno per la copertura del posto di direttore dell’ufficio studi e programmazione socio-sanitaria. A tale concorso può partecipare anche il personale di cui al precedente articolo con la qualifica vice-dirigenziale, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e che abbia esercitato in via esclusiva ed in modo continuativo per almeno sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compiti dirigenziali nella amministrazione della Regione.

Il concorso, per titolo ed esami, consisterà in:

a) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento sanitario nazionale e regionale;

- organizzazione sanitaria italiana, regionale ed internazionale;

- ordinamento della Regione Valle d’Aosta;

b) una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

- economia e pianificazione sanitaria;

- legislazione nazionale e regionale sanitaria e socio-assistenziale.

Le prove anzidette sono precedute da una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese consistente in una conversazione.

Agli atti necessari per l’espletamento del concorso di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale.

In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina al posto di dirigente dell’ufficio studi e programmazione socio-sanitaria non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 3

Al fine degli inquadramenti disposti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze operative dei servizi ed uffici dell’amministrazione regionale, nonché dei compiti espletati dal personale interessato e del contenuto di professionalità delle qualifiche attribuite, nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell’amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A e C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Assessorato della sanità ed assistenza sociale:

- un posto di direttore dell’ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

- un posto di vice-direttore dell’ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica vice dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

- due posti di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

- un posto di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo).

Assessorato del turismo, antichità e belle arti:

- un posto di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo).

Art. 4

Nell’elenco dei servizi e degli uffici dell’assessorato della sanità ed assistenza sociale di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 è aggiunto l’ufficio studi e programmazione socio-sanitaria.

Art. 5

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge è riconosciuta per intero a tutti gli effetti giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica o livello risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica.

Art. 6

Al personale di cui alla presente legge, iscritto a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle del personale dell’amministrazione regionale, per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso l’ente di provenienza si applica l’articolo 6 della legge dello Stato 7 febbraio 1979, n. 29.

A tale personale, previa intesa con l’ente previdenziale interessato, è data altresì la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza assistenti presso l’ente di provenienza.

L’opzione deve essere esercitata entro i termini concordati con l’ente di cui al comma precedente e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento di inquadramento di cui all’ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 7

L’onere di L. 80.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

per il 1981 mediante aumento di pari importo delle entrate di cui al capitolo 300 già accertato sul bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981.

Per gli anni 1982- 1983 con il previsto incremento delle entrate provenienti dallo stabilimento speciale di Saint-Vincent.

Per gli anni successivi, l’onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

cap. 00300 Tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent L. 80.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

cap. 20900 Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente L. 80.000.000

Al bilancio pluriennale 1981- 1983, per gli anni 1982- 1983, sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE.

Categoria 1a - Tributi propri

anno 1982 L. 80.000.000

anno 1983 L. 80.000.000

L. 160.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Spese di funzionamento istituzionale

1-2 - Personale regionale

anno 1982 L. 80.000.000

anno 1983 L. 80.000.000

L. 160.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.