Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 22 12 1980

Bollettino ufficiale 23 12 1980 n. 13

Norme per l’utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell’unità sanitaria locale.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

La presente legge disciplina l’ordinamento contabile e l’utilizzazione del patrimonio dell’unità sanitaria locale della Regione Valle d’Aosta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 2

(Strumenti di contabilità )

Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge sono diretti ad attuare la gestione dell’unità sanitaria locale in conformità al piano sanitario regionale.

Detta gestione è fondata sul principio della corrispondenza tra costi e benefici entro i limiti di spesa predeterminati.

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione dell’unità sanitaria locale, di cui al capo II e III della presente legge, sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività dell’unità sanitaria locale stessa.

Art. 3

(Collegamento con il piano sanitario regionale)

L’unità sanitaria locale esercita le funzioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le finalità e gli obiettivi del piano sanitario regionale e sulla base delle indicazioni stabilite nello stesso.

Art. 4

(Informazioni statistiche, economiche e finanziarie)

L’unità sanitaria locale deve fornire alla Regione le informazioni e i dati di carattere statistico e di natura economico - finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e alla gestione dei servizi sanitari ed assistenziali.

In caso di inadempimento alle richieste della Regione si applicano le norme di cui all’articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

CAPO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5

(Natura del bilancio)

L’unità sanitaria locale adotta ogni anno, assieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo triennale del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l’unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l’attuazione degli indirizzi del piano sanitario regionale.

Art. 6

(Struttura, aggiornamento e variazioni)

Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa, la quota relativa all’esercizio iniziale e la quota relativa a ciascuno degli esercizi successivi compresi nel periodo cui si riferisce.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale è sede per il riscontro della copertura finanziaria di spese pluriennali derivanti dall’attuazione del piano sanitario regionale.

Art. 7

(Ripartizione delle entrate)

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli, categorie e capitoli secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo articolo 16.

Art. 8

(Ripartizione delle spese)

Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite in titoli, sezioni, categorie e capitoli secondo lo schema della classificazione delle spese del bilancio annuale di cui al successivo articolo 17.

Art. 9

(Quadro generale riassuntivo)

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al 1+ comma dell’articolo 5, il riepilogo delle entrate distinte per titoli e il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui al 1+ comma del successivo articolo 17.

Art. 10

(Modalità di approvazione)

Il bilancio pluriennale è approvato dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per l’approvazione del bilancio annuale di cui al successivo articolo 14.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

CAPO III

BILANCIO ANNUALE

Art. 11

(Attualità, universalità e integralità del bilancio)

L’unità temporale della gestione dell’unità sanitaria locale è l’esercizio finanziario il quale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Tutte le entrate spettanti all’unità sanitaria locale sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

Tutte le spese che competono all’unità sanitaria locale sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Art. 12

(Criteri di formazione)

Il bilancio annuale dell’unità sanitaria locale è costituito dallo stato di previsione dell’entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l’ammontare delle entrate che si prevedono di accertare o delle spese che si prevede di autorizzare l’impegno nell’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;

3) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio finanziario precedente.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l’ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) il bilancio pluriennale;

2) la relazione generale illustrante i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

3) il preventivo economico;

4) l’elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammesso il prelievo dal fondo di riserva ordinario à sensi del successivo articolo 19.

Art. 13

(Equilibrio del bilancio)

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e alle spese di competenza.

Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 14

(Formazione e approvazione del bilancio annuale)

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale entro il 31 ottobre dell’anno precedente cui il bilancio si riferisce.

Entro il 30 settembre dell’anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, deve far pervenire, al presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, proposte di spesa secondo criteri predeterminati dal comitato di gestione e comunicati agli stessi almeno un mese prima del termine suddetto, mediante lettera raccomandata AR.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall’assemblea dell’unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla Giunta regionale e alla commissione regionale di controllo. Il bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale è allegato al bilancio di previsione dei singoli comuni.

Il termine previsto dall’articolo 41, 1+ comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è modificato in trenta giorni.

Art. 15

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio)

L’assemblea dell’unità sanitaria locale può autorizzare l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Durante l’esercizio provvisorio i competenti organi dell’unità sanitaria locale sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni finali dell’ultimo bilancio approvato quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio autorizzato.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall’assemblea non sia ancora esecutivo è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio. Per i rimanenti capitoli è autorizzata la gestione provvisoria con riferimento all’ultimo bilancio esecutivo.

Art. 16

(Classificazione delle entrate)

Nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

TITOLO II

Entrate varie.

TITOLO III

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

TITOLO IV

Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

TITOLO V

Entrate per partite di giro.

Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il bilancio contiene, per l’entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 17

(Classificazione delle spese)

Nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale, le spese sono ripartite nei seguenti titoli: TITOLO I - Spese correnti.

TITOLO II

Spese in conto capitale.

TITOLO III

Spese per il rimborso di prestiti.

TITOLO IV

Spese per partite di giro.

Nell’ambito di ciascun titolo, le spese sono ripartite in categorie, secondo l’analisi economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l’unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle spese secondo la classificazione economico-funzionale.

Art. 18

(Quadro generale riassuntivo)

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 19

(Fondi di riserva)

Nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale sono istituiti, nel titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste, che, nel loro insieme non possono superare il 5 per cento delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell’esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato l’elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammessa l’utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell’assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per integrare spese non incluse nell’elenco dei capitoli di cui al comma precedente e non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità e non impegnino in nessun modo i successivi bilanci.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto apposito fondo di riserva il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme di detto fondo e la relativa destinazione all’integrazione dei capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

È in ogni caso vietata l’imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese ai fondi di riserva di cui al presente articolo.

Art. 20

(Fondo di riassegnazione dei residui perenti)

Nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale è istituito, nel Titolo I, un fondo per la riassegnazione dei residui perenti.

Il prelevamento di somme da detto fondo è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell’assemblea generale nella prima riunione successiva, per incrementare sia gli stanziamenti di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza sia per istituire nuovi capitoli nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclamati dagli aventi diritto.

È in ogni caso vietata l’imputazione diretta di pagamento di residui passivi al fondo di cui al presente articolo.

Art. 21

(Storni di fondi)

Sono vietati gli storni di fondi tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio.

Sono altresì vietati gli storni tra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa e tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono deliberati con provvedimento del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell’assemblea generale nella prima riunione successiva.

Art. 22

(Assestamento del bilancio)

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’assemblea generale dell’unità sanitaria locale, delibera l’assestamento del bilancio, su proposta del comitato di gestione, mediante il quale si provvede:

a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell’esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre integrato con le variazioni intervenute alla data del 30 giugno nell’ammontare dei residui attivi e passivi;

c) all’aggiornamento del fondo o deficit di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce; d) all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa conseguenti all’avanzo o disavanzo accertato rispetto a quello iscritto;

e) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza, che di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio previsti dal precedente articolo 13.

Art. 23

(Variazioni al bilancio)

Il comitato di gestione può deliberare nel corso dell’esercizio variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato o della Regione vincolate a scopi specifici.

Ogni altra variazione che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti articoli 19, 20 e 21 è deliberata con provvedimento dell’assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno cui si riferisce il bilancio, tranne quelle di cui al 1° comma del presente articolo e ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

Art. 24

(Funzioni delegate)

Le entrate e le spese per l’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia di sanità sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell’unità sanitaria locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

CAPO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 25

(Disposizioni generali)

La gestione del bilancio si effettua mediante l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti all’unità sanitaria locale, nonché mediante l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

Art. 26

(Accertamento delle entrate)

L’entrata è accertata quando l’ufficio economico -finanziario dell’unità sanitaria locale ha appurato la ragione, determinato l’importo ed individuato il soggetto debitore in base a idonea documentazione. L’entrata accertata costituisce competenza dell’esercizio soltanto per l’ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l’esercizio medesimo.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

All’accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni o all’effettuazione dei relativi pagamenti.

Le entrate derivanti da alienazione o trasferimento di beni mobili, immobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni destinato all’unità sanitaria locale, devono essere accertate ed utilizzate esclusivamente per spese di investimento relative ad opere di realizzazione o ristrutturazione o ammodernamento dei presidi sanitari, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 65 - secondo comma - e 66 - 7° comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 27

(Riscossioni delle entrate)

Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria e di cassa, mediante reversali di incasso, con le modalità, nei termini e alle condizioni generali fissate nella convenzione stipulata per l’affidamento del servizio medesimo.

L’istituto tesoriere non può ricusare l’esazione di somme che vengono pagate in favore dell’unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversale di incasso, salvo chiedere, entro tre giorni, la regolarizzazione contabile.

Le reversali d’incasso devono essere firmate dal funzionario responsabile dell’ufficio economico -finanziario dell’unità sanitaria locale o da chi legittimamente lo sostituisce.

Le reversali di incasso sono emesse con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell’esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Le reversali di incasso devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) numero d’ordine progressivo;

b) titolo, categoria e capitolo del bilancio cui l’entrata va imputata;

c) debitore che effettua il versamento;

d) causale del versamento;

e) somma da incassare scritta in lettere ed in cifre;

f) data e luogo di emissione.

Art. 28

(Versamento delle entrate)

Le somme a qualsiasi titolo spettanti all’unità sanitaria locale sono integralmente versate nella cassa dell’istituto tesoriere.

Art. 29

(Operazioni di credito)

All’unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento. L’unità sanitaria locale può contrarre anticipazioni con l’istituto tesoriere, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - iscritta nel Titolo I dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio cui l’anticipazione si riferisce.

Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte.

Art. 30

(Residui attivi)

Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell’esercizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell’esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Art. 31

(Impegni di spesa)

Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l’esercizio finanziario le somme dovute dall’unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione da parte dell’assemblea generale, ovvero assunte dal comitato di gestione per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal comma precedente devono contenere la dimostrazione della relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Art. 32

(Registrazione degli impegni di spesa)

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell’unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, all’ufficio economico - finanziario, il quale accertata la completezza e regolarità della documentazione, l’esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell’impegno.

Gli atti di impegno formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi all’ufficio economico finanziario per la registrazione dell’impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al predetto ufficio per le occorrenti annotazioni contabili.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti ritenuti non regolari o errati dall’ufficio economico finanziario sono rimessi con relazione motivata all’ufficio proponente, a cura del responsabile del settore amministrativo, con invito alla regolarizzazione, indicando le misure necessarie.

Le proposte degli atti amministrativi provenienti dai comitati di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, che comportino autorizzazioni di spesa, devono essere trasmesse al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale che le fa proprie e provvede tramite l’ufficio economico finanziario alla prenotazione dell’impegno.

Art. 33

(Liquidazione della spesa)

Le spese di cui ai precedenti articoli 31 e 32 sono liquidate quando, sulla base di idonea documentazione e nei limiti dell’impegno assunto, è individuato il creditore e determinato l’ammontare, nonché quando sono indicate le modalità per il pagamento.

La liquidazione è effettuata dall’ufficio economico finanziario dell’unità sanitaria locale previa verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa.

Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l’ufficio economico finanziario verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Qualora le somme liquidabili risultino eccedenti l’ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici dell’unità sanitaria locale promuovono l’adozione dei provvedimenti relativi all’integrazione degli impegni medesimi.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi dell’unità sanitaria locale se tali deliberazioni e atti non sono vistati dall’organo regionale di controllo.

Art. 34

(Ordinazione delle spese)

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell’articolo precedente è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse, dai responsabili dei servizi che attestano, per quanto di loro competenza, la regolarità della spesa.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un componente del comitato stesso all’uopo delegato dal presidente e controfirmati dal responsabile dell’ufficio economico finanziario dell’unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce;

essi sono tratti sull’istituto tesoriere dell’unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero d’ordine progressivo;

b) titolo, categoria, capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato;

c) lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

d) creditore e creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato al rilascio della quietanza;

e) la causale del pagamento;

f) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

g) indicazione dei documenti autorizzanti il pagamento;

h) data e luogo di emissione.

Art. 35

(Termine di pagamento delle forniture)

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, l’unità sanitaria locale è tenuta a includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta.

Si intendono pervenute:

- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell’unità sanitaria locale.

Scaduti i termini per il pagamento delle forniture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi legali.

Art. 36

(Registrazione dei pagamenti)

I titoli di spesa di cui all’articolo 34 sono registrati dall’ufficio economico finanziario dell’unità sanitaria locale con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto delle competenze ovvero nel conto dei residui.

Art. 37

(Estinzione dei titoli di spesa)

I titoli di spesa di cui al precedente articolo 34 sono trasmessi al tesoriere dell’unità sanitaria locale che li estingue mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione nei relativi titoli, l’unità sanitaria locale può disporre che i titoli di spesa siano estinti dall’istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell’istituto tesoriere a favore del creditore.

I titoli di spesa rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio in assegni circolari con le modalità previste al punto b) del precedente comma e, agli effetti del conto finanziario si considerano titoli pagati.

Art. 38

(Residui passivi)

Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma del precedente articolo 31 e non pagate entro il termine dell’esercizio finanziario.

Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno è stato assunto.

Le somme di cui al precedente comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi, nonché le somme non ulteriormente conservabili à sensi del comma precedente costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

Art. 39

(Affidamento del servizio di tesoreria)

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un istituto di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, operante nell’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale, con provvedimento del comitato di gestione, sulla base dei criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali stabiliti ai sensi dell’articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e di condizioni generali di affidamento del servizio stesso, approvate dal Consiglio regionale.

L’istituto cui sarà affidato il servizio dovrà:

a) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza dell’unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;

c) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa dell’unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.

Art. 40

(Servizio economato)

Presso l’ufficio tecnico economale dell’unità sanitaria locale è costituito il servizio di cassa economale, disciplinato con apposito regolamento, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, approvato dall’assemblea generale.

Art. 41

(Funzionari delegati)

Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all’esecuzione di spese di natura operativa, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Possono essere nominati funzionari delegati dell’unità sanitaria locale i membri dell’ufficio direzione e i responsabili di singole unità operative.

CAPO V

RENDICONTO GENERALE

Art. 42

(Impostazione e presentazione del rendiconto)

I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale dell’unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario, il conto economico e il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale, predisposto dal comitato di gestione, entro il 30 aprile dell’anno successivo cui si riferisce deve essere approvato dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale entro il 30 giugno dello stesso esercizio successivo cui si riferisce.

Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell’esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati all’unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale.

Art. 43

(Conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell’ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l’ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell’esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di competenza;

4) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza;

7) l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio finanziario;

8) l’eccedenza delle entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni;

9) l’ammontare dei residui attivi, accertati all’inizio dell’esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell’esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell’esercizio stesso;

10) l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare a nuovo esercizio finanziario;

11) l’ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell’esercizio finanziario;

12) l’ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell’ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di competenza;

4) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

7) l’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio finanziario;

8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell’esercizio stesso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell’esercizio medesimo;

10) l’ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti rideterminati alla fine dell’esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alla cancellazione ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare a nuovo esercizio;

11) l’ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell’esercizio finanziario;

12) l’ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell’esercizio finanziario.

Art. 44

(Risultanze del conto finanziario)

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell’esercizio, il totale dei residui attivi accertati per gli esercizi precedenti e detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell’esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 45

(Conto economico)

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 46

(Conto del patrimonio)

Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferisce delle attività e passività finanziarie e dei beni mobili ed immobili.

L’elencazione dei beni mobili ed immobili assegnati all’unità sanitaria locale sono raggruppati in relazione all’appartenenza al patrimonio dei singoli comuni, con la specificazione del servizio cui sono destinati.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:

a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico sanitarie o tecnico economali;

b) il servizio al quale sono assegnati;

c) il periodo presunto di utilizzo.

Art. 47

(Collegamento con il rendiconto dei comuni)

Il rendiconto generale annuale dell’unità sanitaria locale è allegato del conto consuntivo dei singoli comuni.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

Art. 48

(Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell’ufficio di direzione)

Gli amministratori dell’unità sanitaria locale ed i responsabili dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l’approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell’unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 49

(Responsabilità del titolare dell’ufficio economico finanziario)

Il responsabile dell’ufficio finanziario dell’unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni del precedente articolo 32; 2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell’unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 50

(Responsabilità dei dipendenti dell’unità sanitaria locale)

I dipendenti dell’unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi dell’unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell’unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell’esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 51

(Responsabilità per danni)

Gli amministratori e i dipendenti dell’unità sanitaria locale rispondono in ogni caso, dei danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell’unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 52

(Responsabilità del tesoriere)

Per le responsabilità del tesoriere dell’unità sanitaria locale si fa riferimento alla convenzione per l’affidamento del relativo servizio di cui all’articolo 39 della presente legge.

Art. 53

(Responsabilità per il maneggio di denaro) Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro dell’unità sanitaria locale, ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 54

(Riscontri sui risultati economici e di efficienza dell’attività dei distretti)

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ai fini del conto economico di cui all’articolo 45 della presente legge, i comitati di zona devono presentare al comitato di gestione, nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell’esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nell’organizzazione dell’attività e nell’attuazione dei progetti e programmi loro affidati, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 55

(Controllo di gestione)

Il controllo sulla gestione compete all’assemblea dell’unità sanitaria locale e alla Giunta regionale.

Art. 56

(Verifiche di cassa)

L’assemblea individua l’organo competente ad effettuare le verifiche di cassa allo scadere di ogni bimestre al fine di accertare eventuali disavanzi. Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesti un disavanzo, l’assemblea generale dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 57

(Rendiconti trimestrali)

I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa previsti dal secondo comma dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere trasmessi alla Regione - assessorato sanità ed assistenza sociale - nei termini ivi stabiliti.

Ove dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo, il comitato di gestione deve informare contestualmente l’assemblea generale.

Art. 58

(Obbligo di denuncia)

Gli amministratori e i responsabili degli uffici e servizi dell’unità sanitaria locale che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 48, 49 e 50 devono fare denuncia al procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso è imputabile ad un componente l’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto è imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio l’obbligo di denuncia incombe ai componenti l’ufficio di direzione.

CAPO VII

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 59

(Beni immobili e mobili)

I beni immobili e mobili di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell’inventario dei comuni in cui sono ubicati o collocati e sono altresì iscritti nell’inventario dell’unità sanitaria locale.

La gestione dei beni immobili e mobili dello stabilimento di ricovero e cura " Mauriziano " di Aosta è disciplinata nell’ambito di applicazione della presente legge, dell’articolo 44 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, nonché degli artt. 41 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a seguito di ricognizione, individuazione, elencazione e accertamento di provenienza dei beni stessi espletate d’intesa fra il rappresentante legale dell’Ordine Mauriziano e la Regione.

Art. 60

(Inventario)

L’inventario dei beni immobili a disposizione dell’unità sanitaria locale consiste in uno stato descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e l’ubicazione;

2) la descrizione e i dati catastali;

3) titolo di provenienza;

4) servizio cui sono destinati;

5) numero progressivo di carico.

I beni mobili sono indicati in un inventario descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) denominazione e descrizione dei singoli beni;

2) numero di inventario attribuito ad ogni bene;

3) indicazione dell’ufficio che li ha presi in carico;

4) data di presa in carico;

5) titolo di provenienza;

6) estremi dell’eventuale discarico.

Art. 61

(Consegnatari dei beni mobili)

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino alla loro formale discarica e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

Art. 62

(Dichiarazione di fuori uso)

I beni mobili a disposizione dell’unità sanitaria locale, di cui all’articolo 59 della presente legge, non più idonei all’uso loro assegnato, sono dichiarati fuori uso con deliberazione del comitato di gestione e cancellati dall’inventario.

Copia dell’atto deliberativo è trasmesso al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

Art. 63

(Manutenzione del patrimonio)

L’unità sanitaria locale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ad essa assegnati.

Art. 64

(Acquisto, alienazione e utilizzazione di beni patrimoniali)

L’acquisto e l’alienazione di beni immobili è deliberato dall’assemblea, su proposta del comitato di gestione, previo parere del comune nel cui ambito è ubicato l’immobile ed autorizzazione della Giunta regionale.

All’acquisto e alla alienazione di beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le variazioni di inventario.

La diversa utilizzazione dei beni può essere disposta dal competente organo dell’unità sanitaria locale nel rispetto del piano sanitario regionale, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dall’unità sanitaria medesima.

Art. 65

(Contabilità di magazzino)

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all’atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico devono essere effettuate giornalmente.

Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente documento di carico del relativo centro di costo.

La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dei singoli magazzini.

Art. 66

(Contabilità dei costi)

La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire:

a) l’esatta cognizione del costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori di impiego diretto;

b) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;

c) l’elaborazione su base regionale di standards di riferimento.

L’attivazione di centri di costo è disposta dalla Giunta regionale.

La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata all’ufficio economico finanziario dell’unità sanitaria locale.

CAPO VIII

CONTRATTI

Art. 67

(Legittimazione a contrarre)

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti riguardanti l’unità sanitaria locale provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell’assemblea ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 64 della presente legge.

Art. 68

(Contenuto e limiti)

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 3 anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per l’esecuzione del contratto.

Devono prevedere l’obbligo per l’aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento dell’importo della fornitura o del lavoro.

Le spese di contratto sono a carico del contraente privato, ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso.

I contratti relativi alle forniture di beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a 90 giorni.

Art. 69

(Forme di contrattazione)

Tutti i contratti dell’unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all’asta pubblica, ove ritenuto conveniente per l’unità sanitaria locale.

Art. 70

(Scelta delle procedure)

Il comitato di gestione delibera, su proposta dei competenti uffici, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente articolo.

Art. 71

(Capitolati generali e speciali)

Il comitato di gestione, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all’oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 72

(Licitazione e trattativa privata)

I contratti di importo pari o superiore a lire 50.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 50.000.000, purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

2) quando l’urgenza, espressamente riconosciuta dal comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 2.000.000 (due milioni) possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi:

1) per l’acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell’unità sanitaria locale.

Art. 73

(Procedimento per l’asta pubblica)

L’asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell’unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la gara.

L’avviso deve contenere, oltre all’oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l’ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l’ammissione alla stessa, e per l’esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 75.

Art. 74

(Procedimento per la licitazione privata)

Nei casi in cui si procede a licitazione privata l’unità sanitaria locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l’oggetto del contratto mediante invio di uno schema di atto in cui siano descritti l’oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto stesso.

Tale schema deve essere restituito entro il termine stabilito, munito della firma e con l’indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l’indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo articolo 75 in base al quale si procederà alla aggiudicazione.

L’individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione e avvalendosi di elenchi distinti per categorie merceologiche, predisposti e aggiornati dai competenti uffici.

Art. 75

(Criteri di aggiudicazione dell’asta pubblica e di licitazione privata)

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni o da un funzionario verbalizzante.

L’aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali deriva una entrata per l’ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell’avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l’ente, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l’unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 30 per cento alla media delle offerte pervenute.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L’aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 76

(Procedimento per l’appalto - concorso)

Per speciali forniture l’unità sanitaria locale può ricorrere all’appalto - concorso.

In tal caso il comitato di gestione, fissato le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine il comitato di gestione procede all’esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta che presentano gli offerenti, nonché sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, il comitato di gestione può sentire il parere di una commissione di tre esperti all’uopo da esso nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l’appalto - concorso il comitato di gestione dà luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 77, quinto comma.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 77

(Stipulazione del contratto)

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico - amministrativa - da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell’articolo 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l’altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando l’altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell’invito alla gara.

Art. 78

(Ufficiale rogante)

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico - amministrativa e ricevuti dall’ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti nonché quelli di cui alla lettera a) del comma quarto dell’articolo 77, sono registrati nel repertorio tenuto dall’ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L’ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell’unità sanitaria locale.

Art. 79

(Cauzione)

A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

Art. 80

(Esecuzione dei contratti)

Nell’esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo previa deliberazione del comitato di gestione.

Art. 81

(Servizi in economia)

I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

Art. 82

(esecuzione dei lavori in economia)

Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi può disporre l’esecuzione di lavori in economia, per un importo non superiore a lire 20.000.000.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell’ente;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all’ente.

L’acquisto di materiali occorrenti all’esecuzione dei predetti lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo.

Art. 83

(Provviste in economia)

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a lire 5.000.000, che l’approvvigionamento sia effettuato in economia.

Art. 84

(Collaudi)

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d’opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell’unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell’affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l’importo dei lavori o delle forniture non supera due milioni, è sufficiente l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell’unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l’accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all’approvazione del contratto medesimo.

Art. 85

(Imprese fornitrici)

La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare una efficace informazione, un esatto indirizzo economico e una gestione più efficiente dell’assistenza sanitaria giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui l’unità sanitaria locale potrà rivolgersi.

In tale caso è consentito il ricorso alla trattativa privata anche in carenza dei presupposti di cui al precedente articolo 72.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

(Trasferimento ai comuni del patrimonio)

In relazione a quanto previsto dall’articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, d’intesa con il comune competente, la ricognizione dei beni immobili e mobili, da trasferire al patrimonio di quest’ultimo. I comuni procedono all’acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari.

Art. 87

(Trasferimento alle unità sanitarie locali del patrimonio)

I comuni, con deliberazione consiliare, attribuiscono all’unità sanitaria locale i beni immobili e mobili già destinati ai servizi sanitari, siano essi di precedente proprietà comunale o trasferiti ai sensi del precedente articolo, con l’eccezione dei beni per i quali è prevista l’utilizzazione diretta da parte dei comuni stessi.

Art. 88

(Predisposizione bilancio 1981)

Per l’esercizio 1981, entro venti giorni dall’avvenuto insediamento dell’assemblea generale e del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, quest’ultimo propone all’assemblea generale il bilancio di previsione limitatamente alle spese e alle entrate relative al funzionamento degli organi istituzionali, comprese le eventuali spese generali.

Il comitato di gestione con i poteri dell’assemblea generale provvede entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione ai comuni, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, alle variazioni del bilancio di previsione per l’anno 1981, sulla base degli stanziamenti assegnati per la spesa corrente all’unità sanitaria locale contestualmente al trasferimento delle predette funzioni.

Il bilancio inizialmente approvato e le deliberazioni di variazione adottate dal comitato di gestione devono essere inviati ai singoli comuni.

Art. 89

(Gestione dei servizi sociali)

Le entrate e le spese relative ai servizi sociali devono essere esposte in un’apposita contabilità speciale allegata al bilancio dell’unità sanitaria locale.

La gestione dei servizi sociali deve avere una propria e distinta contabilità con propri atti e documenti contabili. La stessa gestione si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dei servizi sanitari.

Al bilancio dei servizi sociali si applicano le norme di cui alla presente legge.

Art. 90

(Rinvio alle norme di contabilità generale)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell’emanando decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme sulla contabilità dello Stato e della Regione.

Art. 91

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.