Legge regionale 27 agosto 1994, n. 60 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 60

Sottoscrizione di capitale azionario della Digrava s.p.a.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39)

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sotto-scrivere ulteriori quote del capitale sociale della Digrava s.p.a., in una o più soluzioni, per un ammontare massimo di spesa di lire 5.000.000.000, al fine di mantenere la par-tecipazione nella suddetta società nella mi-sura minima del quarantacinque per cento, prevista dalla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

l. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 35500 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 5.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finan-ziamento di spese di investimento), a vale-re sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1994 (Ammodernamento reti infrastrutturali - Reti tecnologiche - Sottoscrizione di capitale sociale della Digrava s.p.a. per l'ultimazione della meta-nizzazione del territorio regionale - C 1.1.).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 5.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 35500 "Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della Digrava s.p.a. per la metanizzazione del territo-rio regionale"

lire 5.000.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.