Legge regionale 6 settembre 1991, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 06 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali.

Art. 1

1. L’accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d’arte, degli istituti professionali e del convitto regionale " F. CHABOD " di Aosta può avvenire per trasferimento dai corrispondenti ruoli dello Stato, ai sensi del comma due dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta), e per concorso per esami e titoli, previo accertamento, in entrambi i casi, della piena conoscenza della lingua francese secondo le norme vigenti.

2. I trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato sono disposti dal Sovraintendente regionale agli studi, dopo l’effettuazione dei trasferimenti in ambito regionale, in misura superiore alla metà dei posti che si rendono vacanti e disponibili, per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora, alla predetta data, risulti vacante e disponibile un solo posto, lo stesso sarà assegnato prioritariamente ai trasferimenti, sempre che non sia riservato ad un concorso indetto precedentemente.

Art. 2

1. I concorsi per l’accesso ai ruoli indicati nell’articolo 1 sono indetti, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi statali, quando risulti vacante e disponibile anche un solo posto per ciascun ordine, grado e tipo di scuola dopo l’effettuazione delle operazioni annuali di trasferimento, compresi i trasferimenti di personale proveniente dai ruoli statali.

2. I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con l’Assessore regionale alla pubblica istruzione, almeno dodici mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico da cui decorrono le nomine dei vincitori, e si svolgono secondo le modalità e le procedure previste per i corrispondenti concorsi statali, integrate dalle disposizioni di cui ai commi uno e due dell’articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche).

3. A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il Sovraintendente agli studi, comprese la nomina delle commissioni giudicatrici, l’approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori e l’assegnazione della sede.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente universitario o direttore o preside, esperto di lingua francese, il quale partecipa alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese con voto consultivo.

5. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita e rimangano disponibili posti ad esso assegnati, oppure il concorso non abbia avuto esito per mancanza di concorrenti o di vincitori, è facoltà della Regione di indire un concorso supplementare per la copertura dei posti riservati al concorso precedente, rimasti disponibili e vacanti dopo l’effettuazione delle successive operazioni di trasferimento. In tal caso si prescinde dall’osservanza dell’intervallo fissato nel comma due.

Art. 3

1. La riammissione in servizio del personale direttivo, già appartenente ai ruoli regionali all’atto della cessazione del servizio per i motivi indicati nell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato), può essere disposta dal Sovraintendente agli studi, sentito il competente organo del consiglio scolastico regionale, ove ricorrano le condizioni previste per il corrispondente personale statale e per non più di un posto per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, sempre che, detratta l’aliquota di posti assegnati ai concorsi, un posto risulti vacante e disponibile dopo l’effettuazione delle operazioni annuali di trasferimento, compresi i trasferimenti di personale proveniente dai ruoli statali.

2. Il personale riassunto in servizio in conformità al comma uno è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese, secondo modalità stabilite dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, qualora tra la riammissione in servizio e la precedente cessazione siano intercorsi più di tre anni scolastici.

Art. 4

1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.