Legge regionale 28 luglio 1987, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 28 07 1987

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 concernente "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio" è autorizzata la maggiore spesa di lire 9.500.000.000.

2. La spesa di cui al comma precedente graverà sul capitolo 37510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 per gli importi sottoindicati:

cap. 50750 per L. 500.000.000

cap. 50820 per L. 1.000.000.000

cap. 50830 per L. 1.000.000.000

cap. 50150 per complessive L. 7.000.000.000

a valere sui seguenti accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio:

- " Istituzione di una azienda regionale di credito " per L. 250.000.000 utilizzando l'intera disponibilità residua.

- " Interventi per opere edilizie nei centri storici per L. 1.500.000.000; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 500.000.000.

- " Interventi di recupero della zona del Checrouit in comune di Courmayeur " per L. 2.000.000.000, utilizzando l'intera disponibilità residua.

- " Interventi straordinari a favore di società ed enti gestori di impianti di trasporto a fune " per L. 500.000.000; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 195.000.000.

- " Informatizzazione dei sistemi di emissione dei biglietti di controllo dei passaggi presso gli impianti di trasporto a fune " per L. 800.000.000; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L.

200.000.000.

- " Interventi finanziari per la costituzione di una società per l'utilizzo delle acque minerali di Courmayeur " per L. 500.000.000 utilizzando l'intera disponibilità.

- " Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo " per L. 450.000.000; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 200.000.000.

- " Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera " per L. 1.000.000.000; su

detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "

L. 7.000.000.000

Cap. 50750 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie " L. 500.000.000

Cap. 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari "

L. 1.000.000.000

Cap. 50830 " Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi aventi riflessi sulle spese di funzionamento "

L. 1.000.000.000

Totale in diminuzione L. 9.500.000.000

in aumento

Cap. 37510 " Spese per finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio

LR 15 luglio 1985, n. 46

LR 31 dicembre 1985, n. 90

LR 7 agosto 1986, n. 42 articolo 2 comma terzo

LR 28 luglio 1987, n. 60

L. 9.500.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.