Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 12 12 1986

Bollettino ufficiale 19 12 1986 n. 16, 1° S.S. al n. 30 del 17 12 1986

Integrazione dell'articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo Stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. UNICO

All'articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, recante norme sullo stato giuridico del personale della Regione, è aggiunto il seguente comma:

"Il collocamento a riposo previsto alla precedente lettera b) può essere differito, per esigenze di servizio e previo esplicito assenso del dipendente interessato, con provvedimento della Giunta o del Consiglio regionali, secondo la rispettiva competenza di nomina, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.