Legge regionale 22 novembre 1984, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 22 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Rifinanziamento, per l’esercizio 1984, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, (Contributi per l’incremento del patrimonio alpinistico).

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1984, la maggiore spesa di lire 300 milioni. Il relativo onere graverą sul capitolo 37350 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, previsto in lire 300 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni nomali - spese di investimento - settore 2, sviluppo economico) - Allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984, debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984, n. 44.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "

L. 300.000.000

Variazione in aumento

cap. 37350 " Contributi e sussidi ad enti e privati per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

L. 300.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.