Legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 29 11 1978

Bollettino ufficiale 14 12 1978 n. 12

Organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali della Regione.

Titolo I

Finalità e obiettivi

Art. 1

Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma dell'assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio - assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.

Art. 2

L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:

a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali, nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;

c) l'adeguata articolazione territoriale dell'attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;

d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;

e) il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico - fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.

L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:

1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extra - ospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità dell'organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;

3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio - assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;

4) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, la occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3

Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguarda le seguenti materie:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, pronto intervento ed assistenza sociale;

b) profilassi delle malattie infettive;

c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti; d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;

e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;

g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e dell'infanzia ed assistenza ai minori;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico - medico - pedagogica, salvo quanto di competenza dei servizi scolastici, e tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;

l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

m) tutela della salute degli anziani;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico - fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;

q) educazione sanitaria;

r) informazione e documentazione sui problemi socio - sanitari del territorio;

s) raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano.

Art. 4

La Regione persegue le finalità della presente legge articolando il proprio territorio in distretti sanitari e socio - assistenziali di base ed attribuendo le funzioni amministrative in materia di igiene, assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'articolo 3 di tale legge e dall'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi funzionalmente articolati nei distretti sanitari e socio - assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio - assistenziali ( ULSSS) della Valle d'Aosta.

Titolo II

Zonizzazione e consorzi

Art. 5

I distretti di cui al precedente articolo sono delimitati avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, alla continuità degli interventi ed al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio - economiche e di distribuzione della popolazione sul territorio.

Ai fini della determinazione dei distretti il territorio della Regione è articolato secondo l'allegata proposta di suddivisione che costituisce parte integrante della presente legge. Tale proposta all'atto dell'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è immediatamente trasmessa a cura dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale ai comuni i quali, entro venti giorni dalla data di trasmissione, esprimono il loro parere e possono presentare eventuali motivate proposte di modifica.

La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto è approvata dal Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale e tenuto conto anche dei pareri espressi dai comuni - nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori modificazioni alle zone delimitate ai sensi della presente legge possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati, tenuto conto delle esigenze di adeguamento dell'assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio - economica, delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali delle zone.

Art. 6

Il comune di Aosta, ai fini della presente legge, articola funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio - sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 7

Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del Consiglio regionale,i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.

Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una comunità montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto - tipo a tal fine predisposto dalla Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio - assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.

Art. 9

Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:

a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;

d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle altre forze sociali presenti sul territorio;

e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio - assistenziali;

f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;

g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;

h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.

Titolo III

Articolazione delle funzioni e loro livello di gestione

Art. 10

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:

1° livello, corrispondente all'espletamento delle seguenti attività:

a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;

b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;

c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio assistenziale;

d) distribuzione dei farmaci;

e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;

f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;

2° livello suddiviso in:

a) ambito multizonale o territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base;

b) ambito regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonché di quegli interventi socio - assistenziali, di assistenza sanitaria,

di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio - sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati in precedenza.

Art. 11

Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo livello di cui al precedente articolo, nonché al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuati a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi specialistici e di assistenza ospedaliera costituito presso l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Tale Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, che ha voto consultivo, ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali di base e da due rappresentanti per il comune di Aosta.

I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale stabilita dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 12

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonché in particolare:

a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;

b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;

c) la disciplina amministrativo - contabile della gestione.

Titolo IV

Deleghe

Art. 13

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;

c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;

e) le autorizzazioni ed i controlli igienico - sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;

f) l'attuazione del sistema regionale informativo socio - sanitario;

g) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;

h) gli interventi di protezione - sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:

1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;

3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;

4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonché di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio - assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;

6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio - assistenziali;

7) il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Art. 14

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio - assistenziali e della presente legge.

Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvedere direttamente la Giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 15

Le norme di cui alla presente legge sono immediatamente applicabili nelle parti che non comportano oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed alle modalità di riparto della spesa si provvederà con successive leggi regionali.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO A

AMBITI TERRITORIALI

DEI DISTRETTI DI BASE

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Distretto n. 1: comuni di Courmayeur, La Salle,

La - Thuile, Morgex, Pré - Saint - Didier.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Distretto n. 2: comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhemes - Notre - Dame, Rhemes -

Saint - Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Distretto n. 3: comuni di Aymavilles, Cogne, Saint - Nicolas, Saint - Pierre, Villeneuve.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Distretto n. 4: comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace,

Roisan, Saint - Oyen, Saint - Rhemy, Valpelline.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

Distretto n. 5: comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovencan, Pollein, Saint Christophe, Sarre.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

Distretto n. 6: comuni di Brissogne, Fenis, Nus, Quart, Saint - Marcel.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

Distretto n. 7: comuni di Antey - Saint - Andrè, Chamois, La Magdeleine, Torgnon,

Valtournenche.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

Distretto n. 8: comuni di Chambave, Saint - Denis, Verrayes.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

Distretto n. 9: comuni di Chatillon, Saint - Vincent, Emarese, Pontey.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

Distretto n. 10: comuni di Ayas, Brusson, ChallandSaint Anselme.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

Distretto n. 11: comuni di Arnad, Challand - SaintVictor, Champdepraz, Issogne,

Montjovet, Verres.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

Distretto n. 12: comuni di Bard, Champorcher,

Donnas, Hone, Pontboset.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

Distretto n. 13: comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont - Saint - Martin.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

Distretto n. 14: comuni di Gaby, Gressoney - La - Trinitè, Gressoney - Saint - Jean, Issime.