Legge regionale 30 novembre 1976, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Art. 1

La spesa annua per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38, e 29 dicembre 1975, n. 45, è aumentata a lire 67 milioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1976.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 30 milioni, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di 30 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui capitoli 10 - 13 - 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971, n. 1065 " L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 755 - " Spese per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d’Aosta (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38, e 29 dicembre 1975, n. 45) " L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.