Legge regionale 27 maggio 2022, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 27 maggio 2022, n. 6
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. del 1° giugno 2022, n. 28)
CAPO I
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono autorizzate le variazioni, dettagliate nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'ambito del Titolo 1 (spesa corrente) per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro:
a) 2.557.600 di cassa e competenza per l'anno 2022;
b) 1.890.000 di competenza per l'anno 2023;
c) 1.890.000 di competenza per l'anno 2024.
(Allegati)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) "Tabella 1 - Variazioni compensative in parte spesa", riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato a));
b) "Variazioni al bilancio di previsione - spese", riportante il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato b));
c) "Variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere - spese", riportante il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere - parte spesa (Allegato c)).
CAPO II
MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35)
1. All'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità per il triennio 2022/2024), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 3, le parole: "e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19" sono soppresse;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: "e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19" sono soppresse.
(Disposizioni straordinarie in materia di elezione del sindaco e del vice sindaco, nonché del consiglio comunale)
1. Per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti da effettuarsi nel secondo semestre dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e vice sindaco nonché di consigliere comunale, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.
(Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)
1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 20, comma 2".
2. La data delle elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di Valsavarenche, le cui elezioni sono risultate nulle ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 4/1995, già fissata con decreto del Presidente della Regione per il 17 maggio (*) 2022, è posticipata a una domenica ricompresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2022, da stabilire con decreto del Presidente della Regione, con conseguente proroga della durata in carica del Commissario già nominato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(*) Da leggersi "17 luglio".
(1) Articolo abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22.
Nella formulazione originaria l'articolo 4 recitava:
(Iscrizione straordinaria all'Albo regionale dei segretari degli enti locali)
1. In considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), i soggetti ivi elencati; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della l.r. 46/1998, l'iscrizione è subordinata al possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o magistrale, equiparata o equipollente per legge.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 che non accettino l'incarico sono cancellati d'ufficio dall'Albo medesimo.
3. Fermi restando i requisiti di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998.
4. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), e agli incarichi agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.".