Legge regionale 25 maggio 2020, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 25 maggio 2020, n. 6
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
(B.U. del 26 maggio 2020, n. 31 (*))
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
"1bis. Ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.".
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 5/2020)
1. All'articolo 5 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche" sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori familiari e ai soci d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione o controllo pubblico, che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020.";
c) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
d) il comma 3 è abrogato.
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 5/2020)
1. L'articolo 7 della l.r. 5/2020 è sostituto dal seguente:
"Art. 7
(Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito)
1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 7, disponendo un'indennità a favore dei seguenti soggetti, residenti in Valle d'Aosta:
a) lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) lavoratori autonomi occasionali, titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) soci prestatori d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
d) lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro;
e) collaboratori coordinati continuativi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, con regolare contratto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata INPS titolari di incarichi di amministrazione;
f) i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto alla data dell'11 marzo 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
g) gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private.
2. L'erogazione di 400 euro non è riconosciuta ai dirigenti né ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percettori di reddito da pensione;
b) percettori di reddito di cittadinanza;
c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA.
3. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera g), sono destinatari di un'indennità di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e di aprile 2020. Ogni persona fisica può inoltrare un'unica domanda di indennità ai sensi del presente articolo; l'indennità di cui al presente articolo non è, inoltre, cumulabile con l'indennizzo di cui all'articolo 5.
4. Sono destinatari di un'indennità di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera g). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.
5. Le richieste dell'indennità di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:
a) dati anagrafici;
b) categoria e posizione previdenziale;
c) codice ATECO ove disponibile, limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1;
d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.
6. Le richieste dell'indennità di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:
a) dati anagrafici;
b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;
c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;
d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.
7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.500.000 per l'anno 2020, di cui euro 6.300.000 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione) e euro 200.000 (04 Istruzione e diritto allo studio - 04 Istruzione universitaria).".
(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 5/2020)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2020 le parole "con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 19 della l.r. 5/2020)
1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni che si rendessero necessarie nell'ambito del medesimo titolo, a prescindere dalla missione e dal programma, per rimodulare, a parità di onere complessivo stanziato ai sensi del comma 1, le previsioni di spesa riferite alle misure di cui alla presente legge.".
(Disposizione finale)
1. Le domande di indennizzo già presentate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2020 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità e sono istruite, per ordine cronologico di arrivo, prioritariamente rispetto a quelle presentate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2020, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(*) A causa di un errore materiale tipografico è stato necessario ripubblicare l'intero testo della legge nel B.U. n. 32 del 27 maggio 2020, fermi restando l'entrata in vigore ed ogni altro effetto conseguente alla pubblicazione nel B.U. n. 31 del 26 maggio 2020.