Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 6

Bollettino ufficiale regionale 05 03 1996 n. 12

Concessione di un contributo al Comune di Introd per la realizzazione di una struttura espositiva dedicata al Papa Giovanni Paolo II.

Art. 1

(Finalitą)

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere al Comune di Introd un contributo, per l'esercizio finanziario 1996, fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie alla realizzazione, in frazione Les Combes, di una struttura espositiva dedicata al Papa Giovanni Paolo II, e comunque non superiore a lire 150.000.000.

Art. 2

(Modalitą di erogazione e di liquidazione)

1. Per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 1, il Sindaco del Comune di Introd presenta apposita domanda all'Assessorato della pubblica istruzione.

2. La domanda di cui al comma 1 č corredata di:

a) progetto di ristrutturazione dell'immobile e della relativa concessione edilizia;

b) computo metrico estimativo dei lavori da realizzarsi;

c) progetto espositivo completo di preventivi di spesa;

d) programma di gestione della costituenda struttura espositiva.

3. I Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione esaminano la domanda e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispongono l'atto da sottoporre alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

4. Il contributo č liquidato, anche ratealmente, su presentazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle fatture relative agli acquisti ed alle forniture, nella misura massima prevista all'art. 1.

5. Le spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della struttura espositiva sono a carico del Comune di Introd.

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. Il contributo di cui alla presente legge non č cumulabile con altre provvidenze previste da altre leggi.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, graverą sul capitolo 54275, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996.

2. Alla copertura dell'onere di lire 150.000.000 si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 1 al bilancio stesso (Istituzione di sedi museali ed espositive regionali e di altri enti pubblici e privati - D.9.).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 150.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.1.1.05

codificazione 2.1.2.3.2.3.6.6.

cap. 54275 (di nuova istituzione)

"Concessione di un contributo al Comune di Introd per la realizzazione di una struttura espositiva dedicata al Papa Giovanni Paolo II"

lire 150.000.000.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.