Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6

Celebrazione del cinquantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

(B.U. 8 marzo 1944, n. 12 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ispirandosi alle proprie tradizioni di libertà e di lotta contro ogni forma di dittatura, di prevaricazione e di fanatismo nazionalista, elabora un programma di celebrazioni in occasione del cinquantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia, al fine di approfondire la riflessione sullo specifico contributo dato dalla popolazione valdostana alla lotta per la democrazia e per l'autonomia, in una prospettiva di impegno per la salvaguardia di tali valori nel presente e nel futuro.

Art. 2

1. Il programma di cui all'articolo 1 comprende tutte le iniziative intese alla diffusione della conoscenza storica della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia nell'ambito della comunità valdostana, tramite la divulgazione di materiale documentario nelle forme più opportune nonché tramite la promozione e l'organizzazione di manifestazioni celebrative, con la partecipazione delle istanze politiche, sociali e culturali della Regione.

Art. 3

1. Nei 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un "Comitato promotore delle celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia", con sede presso la Presidenza della Giunta regionale e presieduto dal Presidente della Giunta o da suo delegato. Il Presidente del Consiglio regionale è membro di diritto.

2. Il Comitato promotore resta in carica fino al 31 dicembre 1995 ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale che ne sceglie i componenti in modo tale da assicurare la rappresentanza e la partecipazione delle forze presenti in Consiglio regionale, degli ex partigiani, degli enti locali e delle forze sociali e culturali della Regione.

3. Il Comitato promotore esprime al suo interno un Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio o da suo delegato, con funzioni di coordinamento delle varie iniziative.

4. Su decisione del Comitato esecutivo, possono essere costituite in seno al Comitato promotore apposite commissioni per l'organizzazione di singole manifestazioni o di iniziative specifiche: in tal caso, i comuni interessati alla manifestazione o all'iniziativa in questione vengono rappresentati in seno all'apposita commissione dal sindaco o da suo delegato.

5. La partecipazione ai lavori degli organi di cui al presente articolo non comporta remunerazione alcuna.

Art. 4

1. Per l'attuazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per gli anni 1994 e 1995, una spesa complessiva di L. 200.000.000.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 100.000.000 sul capitolo di spesa di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1994: "Spese per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia" e per lire 100.000.000 sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1995.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69360 "Fondo di riserva per spese impreviste" del bilancio di previsione per l'anno 1994 e al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare le variazioni di bilancio annuali e pluriennali.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.