Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 04 03 1991

Bollettino ufficiale 12 3 1991 n. 11

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, in conformità alla direttiva 85/ 337 CEE del 27 giugno 1985 e in armonia con l’articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente " Statuto speciale per la Valle d’Aosta ", disciplina con la presente legge la procedura di valutazione di impatto ambientale ( VIA) quale strumento di tutela preventiva dell’ambiente al fine di:

a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;

b) garantire e promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per impatto ambientale si intende l’insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull’ambiente inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni.

2. La procedura di valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica tali effetti e si realizza in quattro momenti:

a) elaborazione, a cura del proponente, di uno studio tecnico - scientifico degli effetti che il piano o il progetto proposto produrrebbe sull’ambiente;

b) attivazione, da parte degli enti competenti, dell’informazione e della consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei cittadini interessati;

c) formulazione del parere da parte del Comitato Scientifico per l’Ambiente;

d) decisione, da parte della Giunta regionale, in merito alla compatibilità ambientale del Piano o progetto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica:

a) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al Titolo II;

b) ai progetti di interventi e di opere di cui al Titolo III.

Art. 4

(Istituzione del Comitato Scientifico per l’Ambiente)

1. È istituito, presso l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale un Comitato Scientifico per l’ambiente composto:

a) dal Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente Naturale e delle Foreste o suo delegato;

b) dal Dirigente del Servizio Selvicoltura o suo delegato;

c) dal Dirigente del Servizio Sistemazioni Idrauliche e difesa del suolo o suo delegato;

d) dal Dirigente dei Servizi agrari ed affari generali o suo delegato.

e) dal Sovrintendente regionale per i Beni Culturali e Ambientali o suo delegato;

f) dal Dirigente dell’Ufficio regionale di Urbanistica dell’Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo delegato;

g) dall’Ingegnere capo dei Lavori Pubblici o suo delegato;

h) dal geologo del Servizio Sistemazioni Idrauliche e di difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

i) dal responsabile del Servizio di igiene pubblica e ambientale, dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro della USL o suo delegato;

l) da un dottore agronomo o forestale designato dal suo ordine professionale;

m) da un esperto in scienze naturali designato dal Comitato scientifico del Museo regionale di scienze naturali;

n) da un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientalistiche operanti in Valle d’Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministro dell’Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

o) da tre membri esperti in architettura o ingegneria o biologia nominati dal Consiglio regionale di cui uno della minoranza.

2. Le competenze del Comitato Scientifico per l’ambiente sono le seguenti:

a) dare pareri in ordine agli indirizzi tecnici scientifici ed amministrativi per l’applicazione degli strumenti di valutazione dell’impatto ambientale;

b) relazionare circa la verifica globale dei risultati conseguiti a seguito dell’applicazione della legge;

c) esaminare la documentazione concernente la valutazione di impatto ambientale, accertare la veridicità ed attendibilità dello studio relativo e valutare ogni altro aspetto rilevante afferente all’oggetto;

d) redigere la relazione tecnica e formulare il parere finale.

Art. 5

(Funzionamento del Comitato Scientifico per l’Ambiente)

1. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente, preso atto delle designazioni e delle eventuali deleghe, è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale. I suoi poteri sono prorogati fino al suo rinnovo.

2. Il coordinamento del Comitato viene svolto da uno dei tre membri designati dal Consiglio regionale scelto dal Comitato stesso.

3. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è convocato d’ufficio dal Coordinatore, o dal suo sostituto ogni qual volta è chiamato ad esprimere parere.

4. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le votazioni avvengono in forma palese ed il loro esito è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.

5. Le funzioni di segretario del Comitato, senza diritto di voto, sono svolte dal capo dell’Ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 23.

6. AI membri del Comitato Scientifico per l’Ambiente non dipendenti dell’Amministrazione, compete una indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali ed un rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

TITOLO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 6

(Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in Valle d’Aosta, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale:

a) Piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico;

b) piani regolatori comunali ed intercomunali;

c) piani urbanistici di dettaglio;

d) Piano energetico regionale;

e) Piano regionale dei trasporti;

f) Piano regionale delle attività estrattive;

g) Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

(Studio di impatto ambientale sugli strumento di pianificazione)

1. Lo studio di impatto ambientale negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici contiene:

a) la descrizione dell’ambiente interessato;

b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;

c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull’ambiente dalle scelte previste;

d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare eventuali effetti negativi sull’ambiente;

e) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

Art. 8

(Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. Prima dell’adozione del Piano l’Ente competente deve acquisire il parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente, di cui all’articolo 4.

2. A tal fine copia della bozza di Piano con relativo studio di impatto ambientale viene trasmesso al Servizio Tutela dell’Ambiente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

3. Il motivato parere sulla bozza di Piano deve essere espresso, in forma scritta, dal Comitato Scientifico per l’Ambiente entro 60 giorni dal deposito della documentazione presso il Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Art. 9

(Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione)

1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione, ai sensi della legislazione vigente, gli Enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.

2. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso il Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Art. 10

(Pareri, deliberazioni e approvazioni degli strumenti di pianificazione)

1. Gli organi di controllo e le commissioni o i comitati consultivi esprimono i pareri e le deliberazioni di loro competenze sentito il Comitato Scientifico per l’Ambiente.

2. L’approvazione per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica è effettuata dagli organi competenti a norma della legislazione regionale vigente.

TITOLO III

(PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE)

Art. 11

(Progetti di interventi e di opere)

1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all’allegato n. 1, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.

2. Gli importi monetari indicati negli allegati 1 e 2 saranno aggiornati ogni anno con Decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dell’indice ISTAT dell’aumento del costo di costruzione. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alla volumetria fuoriterra.

3. I limiti quantitativi riportati negli allegati 1 e 2 hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali nonché aree tutelate ai sensi delle leggi 1497/ 1939 e 431/ 1985, i valori sono ridotti del venti per cento.

4. Gli allegati n. 1 e n. 2 possono essere integrati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere conforme della Commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente.

5. Progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale su esplicita richiesta rivolta dal proponente alla Giunta regionale.

6. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono.

7. Nel caso in cui l’opera, o l’intervento, sia o possa configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale il programma generale.

Art. 12

(Studio di impatto ambientale su progetti)

1. Tutti i progetti di cui all’articolo 11 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.

2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente fisico, biologico ed antropico;

b) la descrizione delle opere degli interventi proposti, e delle modalità e dei tempi di attuazione;

c) la descrizione delle componenti dell’ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali (compreso il patrimonio architettonico e archeologico) al paesaggio, agli aspetti socio - economici ed all’interazione tra questi vari fattori;

d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto, sull’ambiente:

1) dovuti all’esistenza del progetto;

2) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;

3) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

4) dovuti agli effetti derivanti da possibili incidenti;

5) dovuti all’impatto cumulativo dei vari fattori;

e) l’illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

f) l’esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione e di intervento, ivi compresa l’opzione zero;

g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o interventi;

h) l’analisi costi - benefici dell’opera;

i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, comma secondo. In tal caso di proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell’opera o dell’intervento destinata a essere resa pubblica.

Art. 13

(Domande di valutazione di impatto ambientale)

1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a valutazione di impatto ambientale deve presentare apposita domanda alla Regione, presso il Servizio Tutela dell’Ambiente dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, allegando, in duplice copia, il progetto di massima ed il relativo studio di cui all’articolo 12. Copia del rapporto di sintesi di cui al punto i) dell’articolo 12, deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto.

2. I Comuni devono dare notizia dell’avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro 7 giorni e per la durata di 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.

3. Dell’avvenuto deposito dello studio, al momento in cui è completo della documentazione richiesta dall’articolo 12, deve essere dato avviso, entro quindici giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il procedimento s’intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.

4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e/ o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune, proprie osservazioni scritte al Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Art. 14

(Forme e finalità della partecipazione)

1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. L’Assessore a cui sono affidate le competenze per l’Ambiente promuove consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:

a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) favorire l’effettivo esercizio della facoltà prevista al quarto comma dell’articolo 13;

c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;

d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell’impatto ambientale.

3. Di tale consultazioni ed udienze pubbliche è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.

4. Nel corso della procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale l’illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione alla quale deve essere invitato il proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da uno o più Consiglieri comunali.

Art. 15

(Istruttoria)

1) L’istruttoria sullo studio dell’impatto ambientale è condotta dal Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale che si avvale dell' ufficio preposto disponendo gli accertamenti necessari. Il Servizio richiede ai Servizi ed agli uffici regionali e alle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l’approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l’ufficio ritenga opportuno acquisire per l’assunzione della decisione sulla valutazione di impatto ambientale.

2. I Servizi e Uffici dell’Amministrazione regionale sono tenuti a prestare la collaborazione richiesta dal Servizio competente ai fini degli accertamenti e, comunque, a fornire il loro parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per le altre amministrazioni pubbliche decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto.

3. Il Servizio competente può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall’inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione egli ritenga necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell’istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.

4. Il dirigente del servizio competente è tenuto a regolare lo svolgimento della partecipazione e dell’istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti, corredati, con tutti i pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa, al Comitato scientifico per l’ambiente, di cui all’articolo 4, entro novanta giorni dall' inizio del procedimento.

5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità la Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente, può autorizzare il Servizio competente a prolungare lo svolgimento dell’istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.

6. Il termine di cui al comma quarto è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.

Art. 16

(valutazione dell’impatto ambientale sui progetti)

1. La decisione, positiva o negativa sulla compatibilità ambientale dell’opera è effettuata con motivata deliberazione dalla Giunta regionale, acquisito il motivato parere del Comitato Scientifico per l’ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l’istruttoria.

2. Il parere, positivo o negativo, del Comitato scientifico per l’ambiente è reso, in forma scritta, entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico - sanitaria, alla tutela dell’aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico - paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore concernenti la protezione delle bellezze naturali, e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.

3. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale è assunta dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla formulazione del parere da parte del Comitato Scientifico per l’Ambiente.

4. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria - alle esigenze di prevenzione e tutela igienico - sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

b) siano stati espressi pareri positivi dai competenti servizi ed uffici regionali in merito alle norme già in vigore per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.

5. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

6. La deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale ai sensi delle norme per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, per il vincolo idrogeologico, per la tutela delle acque e dell’atmosfera ed ha effetto ai fini di tali autorizzazioni.

7. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell’opera.

Art. 17

(Opposizione)

1. Contro la deliberazione della Giunta regionale che esprime una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale è ammesso ricorso, da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al Presidente della Giunta regionale e depositato presso il Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

3. Sul ricorso si pronuncia la Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico per l’ambiente. Il Comitato è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuto il ricorso; entro i successivi trenta giorni è tenuta a pronunciarsi, con decisione motivata, la Giunta regionale. In attesa della decisione della Giunta regionale sui ricorsi gli Enti competenti non possono rilasciare autorizzazioni per la realizzazione dell’opera.

Art. 18

(Efficacia temporale della valutazione dell’impatto ambientale)

1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato scientifico per l’ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente, la Giunta regionale, sentito il Comitato, può prorogare il predetto termine.

2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale cessa di avere efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato Scientifico per l’Ambiente, può prolungare la validità.

Art. 19

(Procedura semplificata)

1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all’allegato n. 2 sono soggetti ad una procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale.

2. Lo studio di impatto ambientale per tali progetti può limitarsi ad una relazione, del progettista dell’opera, contenenti i seguenti elementi:

a) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, e delle modalità e dei tempi di attuazione;

b) la descrizione dei probabili effetti rilevanti dei progetti proposti sull’ambiente;

c) l’illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione, territoriale ed urbanistica;

d) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente che sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o interventi.

3. Per i progetti ed opere dell’allegato n. 2 i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4 dell’articolo 13, sono ridotti a 30 giorni ed i termini per la conclusione dell’istruttoria, di cui al comma 5 dell’articolo 15, sono ridotti a 60 giorni.

Art. 20

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di valutazione positiva della compatibilità ambientale, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede alla revoca della deliberazione di valutazione positiva.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell’impatto ambientale ove prescritta dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. Chiunque con un’azione o omissione non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell’impatto ambientale ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove del fatto derivi una violazione delle medesime.

3. Qualora verificatasi l’ipotesi di cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denato da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l’emissione dell’ordinanza - ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al Dirigente del Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.

6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l’obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati.

Le autorità competenti al controllo nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente, procedono all’emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale il quale, prefisso un breve termine per l’adempimento, dispone l’esecuzione di ufficio dei lavori necessari per la riduzione in ripristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l’osservanza del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. All’accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono gli organismi a cui compete la vigilanza, in base alla legislazione vigente, nelle materie concernenti l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.

Art. 22

(Aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale)

1. Nel caso di modificazioni non sostanziali degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, la Giunta regionale può richiedere al responsabile della gestione dell’intervento o dell’opera un aggiornamento dello studio stesso.

Art. 23

(Istituzione dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale)

1. Nell’ambito dell’Assessorato dell’Agricoltura Foreste ed Ambiente Naturale è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale.

Art. 24

(Pianta organica)

1. La pianta organica dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale è così composta:

- un posto di capo ufficio (ruolo del personale tecnico 8° livello), con laurea in discipline tecnico - ambientali;

- un posto di geometra (ruolo del personale tecnico 7° livello);

- un posto di segretario (ruolo del personale amministrativo - 7° livello) diploma di scuola media superiore;

- un posto di coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - 6° livello);

- due posti di coadiutore (ruolo del personale amministrativo - quinto livello);

- un posto di fattorino cassiere (ruolo del personale - quarto livello).

2. L’allegato A) della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 viene modificato in base all’allegato terzo della presente legge.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Le norme di cui ai Titoli II e III si applicano dal giorno seguente la costituzione del Comitato Scientifico per l’ambiente e comunque non oltre centottanti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. I piani di cui all’articolo 6 già adottati ed i progetti di cui agli allegati 1) e 2) che abbiano ottenuto le autorizzazioni amministrative richieste prima delle scadenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi dall’applicazione della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARI

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutati in annui 5 milioni, gravano sull’istituendo capitolo 38350 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24 della presente legge, valutati in complessive lire 265 milioni per l’anno 1991, gravano sui capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per il 1991, mediante riduzione di lire 270 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente " Servizi e uffici della Regione (Piante organiche) " (Area istituzionale A 0.6); su detto intervento risulta quindi la minor somma di lire 1730 milioni.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri di cui ai commi 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 27

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 270.000.000

In aumento

Cap. 30500 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 200.000.000

Cap. 30501 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 65.000.000

Cod. ISTAT: 2.1.1.4.3.3.10.29.04

Programma regionale: 2.2.1.06

Cap. 38350 (di nuova istituzione)

" Spesa per il funzionamento del Comitato scientifico per l’ambiente " L. 5.000.000

Totale in aumento L. 270.000.000

Art. 28

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO

Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale.

ATTO ALLEGATO

Agricoltura e zootecnica:

a) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre 20 ha

b) dissodamenti oltre 20 ha

c) impianti per volatili da cortile oltre 50.000 capi

d) impianti per suini oltre 100 capi

e) impianti per bovini oltre 150 UBA

f) impianti per conigli oltre 10.000 capi

g) pescivolture oltre 5 ha

h) serre oltre 6.000 mq.

Industria estrattiva:

a) estrazione della torba oltre 50.000 mc

b) estrazione da cave di materiale da costruzione oltre 50.000 mc

c) estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica oltre 50.000 mc

d) estrazione di combustibili solidi, petrolio e gas naturale tutti i progetti

e) estrazione di minerali metalliferi e non metalliferi tutti i progetti

f) distillazione a secco del carbone e delle scisti bitumose tutti i progetti

g) impianti produttivi per cemento calce, gesso e refrattari tutti i progetti

h) raffinerie di petrolio greggio tutti i progetti

Industria energetica:

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda oltre 10 Mw

b) trasporto di energia elettrica mediante linee aeree oltre 100 kv

c) stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi oltre 10.000 mc

d) stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti oltre 500 mc

e) stoccaggio di combustibili solidi oltre 10.000 mc

f) impianto di ricerca, produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili tutti i progetti

g) impianti di produzione, arricchimento e trattamento di combustibili nucleari tutti i progetti

h) impianti di raccolta, stoccaggio e trattamento di residui radioattivi tutti i progetti

i) impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energie oltre 3 mw

l) impianti per la produzione di energia idroelettrica oltre 220 kw

m) impianti per la produzione di energia elettronucleare tutti i progetti

Industria siderurgica e metallurgica:

a) acciaierie di prima fusione di ghisa ed acciaio tutti i progetti

b) stabilimenti siderurgici e fonderie tutti i progetti

c) fucine, trafilerie e laminatoi tutti i progetti

d) stabilimenti metalmeccanici oltre 10.000 mc.

Industria del vetro:

a) produzione di vetro tutti i progetti

b) produzione di lana di vetro e lana di silicati tutti i progetti

Industria chimica:

a) impianti chimici integrati tutti i progetti

b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici tutti i progetti

c) produzione di antiparassitari, prodotti farmaceutici, elastomeri e perossidi tutti i progetti

d) produzione di mastici, pitture, vernici ed inchiostri tutti i progetti

e) produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e profumi oltre 10.000 mc

f) stoccaggio di petrolio e derivati oltre 10.000 mc

g) stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici oltre 1.000 mc

h) produzione di fibre artificiali e sintetiche oltre 10.000 mc.

Industria alimentare:

a) Produzione di grassi, oli vegetali ed animali oltre 10.000 mc

b) produzione di conserve oltre 10.000 mc

c) fabbricazione di prodotti lattiero - caseari oltre 10.000 mc

d) produzione di vino, di acquavite, di birra, di liquori, di sciroppi, di dolciumi, di cioccolato, di gelato, di amidacei oltre 10.000 mc

e) macellazione di animali grossi oltre 5.000 capi annui

f) macellazione di animali da bassa corte oltre 50.000 capi annui

g) preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del tè oltre 10.000 mc

h) lavorazione e conservazione, del pesce e prodotti ittici oltre 10.000 mc

i) conservazione, lavorazione e trasformazione di frutti ortaggi e funghi oltre 10.000 mc

l) zuccherifici oltre 10.000 mc.

Industria dei tessili, del cuoio, della carta

a) concia e tintura di pelli, cuoio e tessuti tutti i progetti

b) produzione di pasta per carta, carta, cartone e cellulosa tutti i progetti

c) trattamento chimico di fibre tessili tutti i progetti

Industria della gomma e della plastica:

a) Industria della gomma e degli elastomeri tutti i progetti

b) costruzione e trattamento dei pneumatici tutti i progetti

c) industria delle materie plastiche tutti i progetti

Altre industrie:

a) trattamento e trasformazione dell’amianto e derivati tutti i progetti

b) produzione di mole ed abrasivi tutti i progetti

c) produzione industriale di ceramica tutti i progetti

d) produzione e trattamento di materiali da costruzione oltre 10.000 mc

e) servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini oltre 10.000 mc

f) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 10.000 mc

g) produzione e trattamento di cemento, calce e gesso oltre 10.000 mc

h) impianti di verniciatura oltre 10.000 mc.

Progetti di infrastrutture:

a) lavori per l’attrezzamento di zone industriali oltre 3 ha

b) impianti funiviari bifuni e ad agganciamento automatico tutti i progetti

c) strade poderali, interpoderali, foreste e comunali oltre 2 km

d) strade regionali e statali tutti i progetti

e) gallerie stradali, paravalanghe, paramassi, ponti e viadotti oltre 3 miliardi

f) costruzione e ampliamento aeroporti ed altiporti tutti i progetti

g) canalizzazione e regolarizzazione delle acqua oltre 3 miliardi

h) dighe ed impianti di trattenimento acque oltre 50.000 mc di capacità

i) tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee tutti i progetti

l) funicolari tutti i progetti

m) oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua e vapore oltre 250 mm. di diametro della condotta a 40 Kml

n) acquedotti (con esclusione delle reti di distribuzione urbana) oltre 30 Kml.

Altri progetti:

a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive strutturali, edifici di culto, edifici di abitazione ecc.) oltre 3 ha. o 10.000 mc

b) centri turistici e residenziali tutti i progetti

c) complessi alberghieri oltre 5.000 mc

d) campeggi oltre 5 ha

e) piste permanenti per corse automobilistiche e motociclistiche tutti i progetti

f) piste di prova per autoveicoli tutti i progetti

g) smaltimento rifiuti urbani tutti i progetti

h) smaltimento di rifiuti speciali tutti i progetti

i) smaltimento inerti oltre 50.000 mc

l) stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali tutti i progetti

m) smaltimento di rifiuti tossici e nocivi tutti i progetti

n) centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi oltre 5 T¨

o) impianti di depurazione delle acque e smaltimento dei fanghi oltre 30.000 abitanti equivalenti

p) piste da sci da discesa oltre 2 Km

q) fabbricazione e trattamento di fibre minerali artificiali tutti i progetti

r) fabbricazione e trattamento di polveri ed esplosivi tutti i progetti

s) banchi di prova per motori, turbine e reattori tutti i progetti

t) capannoni industriali e commerciali oltre 10.000 mc.

ALLEGATO 2

Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata

Agricoltura e zootecnica:

a) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva da 5 a 20 ha

b) progetti di idraulica agraria ed irrigazione oltre 125 1/ s o 500 ha

c) dissodamenti da 5 a 20 ha

d) impianti per volatili da cortile da 5.000 a 50.000 capi

e) impianti per suini da 50 a 100 capi

f) impianti per bovini da 80 a 150 UBA

g) impianti per conigli da 5.000 a 10.000 capi

h) pescicolture da 1 a 5 ha

i) serre da 2.000 mq a 6.000 mq

l) alpeggi oltre 150 UBA.

Industria estrattiva

a) estrazione della torba da 10.000 a 50.000 mc

b) estrazione da cave di materiale da costruzione da 10.000 a 50.000 mc

c) estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica da 10.000 a 50.000 mc

d) trivellazione in profondità a fini estrattivi oltre 30 m.

Industria energetica:

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda da 1 a 10 Mw

b) trasporto di energia elettrica mediante linee aeree da 20 a 100 Kw

c) stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi da 1.000 a 10.000 mc

d) stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti da 50 a 500 mc

e) stoccaggio di combustibili solidi da 1.000 a 10.000 t.

f) impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia da 1 a 3 Mw.

Industria chimica:

a) produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e profumi da 1.000 a 10.000 mc

b) stoccaggio di petrolio e derivati da 1.000 a 10.000 mc

c) stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici da 100 a 1.000 mc

d) produzione di fibre artificiali e sintetiche da 1.000 a 10.000 mc.

Industria alimentare:

a) macellazione di animali grossi da 1.000 a 5000 capi annui

b) macellazione di animali di bassa corte da 20.000 a 50.000 capi annui

Altre industrie:

a) produzione e trattamento di materiale da costruzione da 5.000 a 10.000 mc

b) servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini fino a 10.000 mc

c) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici fino a 10.000 mc

d) produzione e trattamento di cemento, calce e gesso fino a 10.000 mc

e) impianti di verniciatura fino a 10.000 mc

f) tipografie oltre 5.000 mc.

Progetti di infrastrutture:

a) lavori per l’attrezzamento di aree industriali da 1 a 3 ha

b) impianti meccanici monofune di risalita oltre 500 ml

c) strade poderali, interpoderali, forestali e comunali da 500 m. a e Km

d) gallerie stradali, paravalanghe, paramassi, ponti e viadotti da 500 milioni a 3 miliardi

e) canalizzazione e regolarizzazione delle acque da 500 milioni a 3 miliardi

f) dighe ed impianti di trattenimento delle acque tutti i progetti

g) oleodotti, gasdotti ed impianti per il trasporto di acqua e vapore da 2 a 40 Km

h) acquedotti (con esclusione delle reti di distribuzione urbana) da 10 a 30 Km.

Altri progetti:

a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione ecc.) da 1 a 3 ha. oppure da 5.000 a 10.000 mc

b) campeggi da 1 a 5 ha

c) smaltimento di inerti fino a 50.000 mc

d) stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali fino a 50.000 mc

e) centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi fino a 5 t.

f) impianti di depurazione delle acque e smaltimento fanghi da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti

g) raccolta, rottamazione e stoccaggio dei rottami di ferro e simili oltre 1 ha

h) piste di sci da discesa da 500 m. a 2 Km

i) rifugi alpini, bivacchi, rifugi di tappa tutti i progetti

ALLEGATO 3

L’Allegato A alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 è così modificato:

Dotazioni organiche ex articolo 2

Qualifica o livello: Dirigente posti di ruolo 27 Posti non di ruolo 3 totale posti 30

Qualifica o livello: Vicedirigente Posti di ruolo 92 Posti non di ruolo 3 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 2 totale posti 97

Qualifica o livello VIII livello: Posti di ruolo 175 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 1 Totale posti 176

Qualifica o livello VII livello: Posti di ruolo 551 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 1 Totale posti 552

Qualifica o livello Vi livello: Posti di ruolo 102 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 32 Totale posti 134

Qualifica o livello V livello: Posti di ruolo 540 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 7 Totale posti 547

Qualifica o livello IV livello: Posti di ruolo 190 Posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento 3 Totale posti 193

Qualifica o livello III livello: Posti di ruolo 369 Totale posti 369

Qualifica o livello II livello: Posti di ruolo 3 Totale posti 3

Qualifica o livello I livello: per memoria Totale: Posti di ruolo 2.049 Posti non di ruolo 6 Posti del

ruolo soprannumerario ad esaurimento 46 Totale posti 2.101