Legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 14 01 1988

Bollettino ufficiale 12 02 1988 n. 3, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0003 del 10 02 1988.

Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 1

(Forma giuridica e ragione sociale)

1. la Regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una Società per Azioni, denominata Digrava SpA.

Art. 2

(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della DIGRAVA - SpA, oltre alla Regione

Valle d'Aosta:

a) il Comune di Aosta;

b) gli altri Comuni della Regione che, singolarmente od in consorzio tra loro, intendono procedere alla costruzione di gasdotti nei rispettivi territori ed alla gestione dei medesimi mediante " concessione " ad Aziende specializzate;

c) Impresa specializzata nella progettazione, costruzione e gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas, di comprovata solidità, esperienza e capacità nel settore, in quanto ad entità di capitale sociale, a numero e rilevanza di esercizi di gestione e numero di utenti serviti.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1. La DIGRAVA - SpA assumere quali proprie finalità:

- la predisposizione di un piano pluriennale per la metanizzazione del territorio della Valle d'Aosta;

- la gestione " Concessioni " dai Comuni della stessa Valle e/ o Consorzi tra di essi costituiti per la progettazione, la costruzione e la gestione di gasdotti comunali e/ o consortili;

- la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea per incentivare lo sviluppo del servizio, le attività produttive indotte e la qualificazione professionale degli addetti e delle Ditte installatrici locali.

Art. 4

(Capitale sociale)

1. Alla Regione Valle d'Aosta viene riservata la proprietà del 45 percento delle azioni.

2. Al Comune di Aosta viene riservata la proprietà del 2 percento delle azioni.

3. Agli altri Comuni e/o Consorzi di Comuni soci azionisti viene riservata la proprietà complessiva del 2 percento delle azioni.

4. Il capitale sociale della DIGRAVA SpA viene inizialmente costituito in L. 200.000.000 (duecentomilioni) suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000 (mille).

5. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione della DIGRAVA SpA, una quota del capitale sociale pari a L. 90.000.000 (novantamilioni) corrispondente a 90.000 (novantamila) azioni.

6. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni, entro un anno dalla iscrizione della Società nel Pubblico Registro delle Imprese, una ulteriore quota di capitale fino ad un massimo di lire 1.910.000.000 (unmiliardonovecentodiecimilioni).

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

1. La DIGRAVA - SpA è amministrata da un Consiglio composto da 11 membri così attribuiti:

- n. 3 alla Regione Valle d'Aosta, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno da designare dalla minoranza consiliare;

n. 1 al Comune di Aosta;

- n. 1 ad altri Comuni e Consorzi soci;

- n. 6 da nominarsi dall'Assemblea degli azionisti.

2. L'Amministratore delegato è nominato di comune accordo su proposta del Presidente della Società.

Art. 6

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di legge e non versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 CC.

2. Durano in carica per tre esercizi.

3. Alla Regione Valle d'Aosta vengono attribuiti un Sindaco effettivo con funzioni di Presidente ed un Sindaco supplente.

4. Gli altri Sindaci vengono designati dall'Assemblea degli azionisti.

Art. 7

(Norme di rinvio)

1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano l'attività delle Società per Azioni.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 2.000.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul seguente capitolo n. 38240 " Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della " DIGRAVA - SpA" per la metanizzazione del territorio regionale. Lr 14 gennaio 1988, n. 6 ", di nuova istituzione del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano, all'uopo interamente utilizzato.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ". L. 2.000.000.000

in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.

Cap. 38240 di nuova istituzione

Codificazione 2.1.2.5.4.3.10.28 Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della " DIGRAVA SpA " per la metanizzazione del territorio regionale.

Lr 14 gennaio 1988, n. 6 L. 2.000.000.000

Art. 10

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarazione urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.