Legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 17 marzo 1986, n. 6

Funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 25 marzo 1986, n. 8, S.S. 3 aprile 1986, n. 1).

Art. 1

(Oggetto). (1)

1. La presente legge contiene disposizioni sulle dotazioni assegnate ai Gruppi consiliari costituiti in conformità al Regolamento interno del Consiglio e disciplina l'erogazione e le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari stessi.

Art. 2

(Sede e attrezzature).

1. Ai Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, la disponibilità di una sede proporzionata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3

(Mezzi a disposizione).

1. I Gruppi consiliari possono avvalersi, per la redazione dei documenti inerenti la loro attività, del personale degli uffici di segreteria della Presidenza del Consiglio assegnato ai Gruppi stessi dall'Ufficio di Presidenza e, per la riproduzione di detti documenti, delle attrezzature esistenti presso gli uffici sopracitati e presso il centro stampa dell'Amministrazione regionale.

2. Ai Gruppi consiliari sono altresì forniti, con onere a carico del bilancio del Consiglio, i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

3. I Gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca e di documentazione.

Art. 4

(Contributi finanziari). (2)(2a)

1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).

2bis Qualora, in sede di convalida, il Consiglio annulli l'elezione di uno o più candidati per la sussistenza di una causa di ineleggibilità, il contributo erogato al gruppo consiliare di appartenenza dei consiglieri eletti nella stessa lista dei candidati non convalidati è calcolato decurtandolo dell'importo che sarebbe stato attribuito al gruppo consiliare per i componenti non convalidati.

2ter. I contributi finanziari sono erogati:

a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista;

b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto;

c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri dagli stessi.

Art. 5

(Rendiconto annuale). (3)

1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1, e sono state da egli stesso preventivamente autorizzate.

4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente la data di convalida delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro 30 giorni dalla data di convalida delle elezioni.

5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.

6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

7. In sede di rendiconto di fine legislatura o di rendiconto di Gruppi cessati, le eventuali somme che costituiscono avanzo dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.

7bis. Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto è allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito del rendiconto, i consiglieri appartenenti al Gruppo possono riscattare tali beni. In caso di riscatto, il ricavato della compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il valore dei beni riscattati è determinato detraendo dal prezzo d'acquisto dei beni stessi l'ammortamento, calcolato con le percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7ter. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma 7bis e non oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli stessi al patrimonio del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del Consiglio regionale.

7quater. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 7ter o al momento della cessazione del Gruppo, i beni di cui al comma 7bis sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

7quinquies. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.

Art. 5bis

(Controllo e pubblicità). (4)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la relativa documentazione.

3. Qualora la sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare. In caso di fine legislatura o di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità ai rendiconti nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 6

(Finanziamento della spesa).

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 260.000.000, graverà sul capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1986 mediante utilizzo dello stanziamento di lire 140.000.000 già iscritto al capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e prelievo della rimanente somma di lire 120.000.000 dal capitolo n. 50000 " Fondo globale ecc. " con diminuzione di pari importo dell'apposito accantonamento iscritto al settore 1. Spese di funzionamento istituzionale dell'allegato n. 8 al bilancio medesimo;

- per gli anni 1987 e 1988, mediante utilizzo per L. 520.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale del bilancio pluriennale 1986/1988. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge finanziaria in base all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 7

(Variazioni di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

- Parte spesa

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 120.000.000

In aumento

Cap. 20020 la cui denominazione è così modificata: "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari"

LR 17 marzo 1986, n. 6 L. 120.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

_______

NOTE

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35. Nella formulazione originaria, l'articolo 1 così recitava:

"(Finalità della legge)

1. Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento interno del Consiglio, si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal primo gennaio 1986.".

.

(2) L'articolo 4 è stato sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 3 agosto 2006, n.15 nel modo seguente:

"(Contributi finanziari)

1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

a) euro 1500 per componente, fino al quinto;

b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo;

c) euro 900 per componente, a partire dall'undicesimo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).";

e, precedentemente, già sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3 nel modo seguente:

"(Contributi finanziari)

1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

a) lire 1.800.000 per componente, fino al quinto;

b) lire 1.300.000 per componente, dal sesto al decimo;

c) lire 1.100.000 per componente, a partire dall'undicesimo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica nel mese di dicembre, rispetto al mese di dicembre del precedente biennio.";

e, precedentemente, già sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1990, n. 78 nel modo seguente:

"(Contributi finanziari)

1. Con effetto dal primo gennaio 1991, le lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari" sono sostituite dalle seguenti:

"a) un contributo fisso di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) un contributo di L. 1.000.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo, oltre al primo.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 così recitava:

"(Contributi finanziari)

1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi Capi Gruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

a) un contributo fisso di L. 1.000.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;

b) un contributo di L. 400.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo, oltre il primo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo potrà essere aggiornato ogni due anni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT nel mese di dicembre, rispetto al mese di dicembre del precedente biennio.".

Il comma 1 dell'articolo 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Il comma 2bis dell'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 2ter dell'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(2a) Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 21 aprile 2020, n. 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e sino al 31 dicembre 2020, i contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono ridotti del 50 per cento. Le economie conseguenti a tale riduzione sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

(3) L'articolo 5 era stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35, nel modo seguente:

"(Rendiconto annuale)

1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.

5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.

6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale."

Nella formulazione originaria, l'articolo 5 così recitava:

"(Rendicontazione)

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i Capi Gruppo presentano all'Ufficio di Presidenza una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci secondo uno schema predisposto dall'Ufficio di Presidenza stesso.

2. Il mancato adempimento della prescrizione di cui al precedente comma comporta l'automatica

sospensione del contributo di cui alla presente legge, fino a regolarizzazione avvenuta."

Il comma 3 dell'articolo 5 è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 4 dell'articolo 5 è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7 dell'articolo 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera c), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7bis dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7ter dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera e), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7quater dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera f), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7quinquies dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera g), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(4) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.