Legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 29 01 1979

Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2

Sistema informativo regionale.

Art. 1

La Regione promuove la realizzazione di un sistema informativo regionale, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate nell’ambito dell’organizzazione regionale e dei settori di interesse regionale;

b) la costituzione e la gestione di archivi di dati di base, a dimensione comunale, interessanti i livelli di governo, di programmazione e di amministrazione regionale e subregionali;

c) la diffusione di una coscienza dell’informazione, quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico, nonché il miglioramento qualitativo nella gestione della cosa pubblica e privata, mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici e privati di un sistema integrato di informazioni e di dati di base.

Art. 2

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di intervento regionale nel settore dell’informatica, che dovrà prevedere la partecipazione degli enti locali.

Il piano sarà preventivamente sottoposto all’esame di un Comitato composto da 5 rappresentanti delle forze politiche eletti dal Consiglio in modo da consentire la rappresentanza di due forze politiche appartenenti alla minoranza e da due tecnici del settore designati dalla Giunta. In attuazione delle decisioni del Consiglio regionale spetta alla Giunta regionale adottare i programmi per lo studio e l’attuazione delle singole iniziative facenti parte del piano.

Art. 3

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in annue lire 70.000.000 graveranno sul capitolo 912 della parte SPESA del bilancio di previsione per l’anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di lire settantamilioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 7 dell’allegato E al Bilancio medesimo);

All’onere, per gli anni successivi, si provvederà con lo stanziamento della somma necessaria all’apposito capitolo, con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 70.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 912 - la cui denominazione è così modificata:

Spese per il funzionamento di apparecchi meccanografici, di elaborazione dati e per il sistema informativo regionale L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.