Legge regionale 4 aprile 1978, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 04 04 1978

Bollettino ufficiale 27 4 1978 n. 3

Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l’approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan.

Art. 1

(Modificazione dell’allegato B)

L’allegato B) della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, è modificato come segue:

- è soppressa la zona 3);

- è soppressa l’edificazione nell’ambito denominato Jardin Alpin della zona 2);

- l’indice di fabbricazione comprensoriale della zona 2) è ridotto a mc / mq 0,41.

Art. 2

(Modificazione dell’allegato D)

I commi 2° e 3° del punto 1) dell’allegato D) alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

" Il settore di prima attuazione è a sua volta diviso in tre zone:

zona prima) Chacard ovest

zona 1b) Chacard Pila

zona 2) Soleil - Gorraz Printemps

Dette zone prima), 1b) e 2) sono residenziali e destinate all’insediamento delle attrezzature e degli edifici della stazione turistica ".

La tabella di cui al punto 2 dell’allegato D) alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, è sostituita dalla seguente:

TABELLA RISTRUTTURATA

Zona prima) Chacard ovest: la costruibilità totale di 0,50 mc / mq è così ripartita secondo la destinazione: abitazione 0,40 mc / mq; a tipo alberghiero 0,10 mc / mq.

Zona 1b) Chacard Pila: la costruibilità totale di 0,70 mc / mq è così ripartita secondo la destinazione: abitazione 0,40 mc / mq; collettivi 0,11 mc / mq; a tipo alberghiero 0,19 mc / mq.

Zona 2) Soleil - Gorraz Printemps: la costruibilità totale di 0,41 mc / mq è così ripartita secondo la destinazione: abitazione 0,225 mc / mq; collettivi 0,045 mc / mq; a tipo alberghiero 0,14 mc / mq.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.