Legge regionale 3 agosto 1971, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 03 08 1971

Bollettino ufficiale 15 8 1971 n. 6

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1971.

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della ENTRATA ( Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1971:

IN AUMENTO

Cap. 109 Fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (à sensi artt. 9 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 25.000.000

Art. 2

È approvata l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1971, sotto la rubrica " Provvedimenti straordinari per la ripresa economica ":

Cap. 152 Fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 53 lettera b) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 120.000.000

Cap. 153 Fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 53 lettera d) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 150.000.000

Cap. 154 Fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 53 lettera f) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 100.000.000

Totale L. 370.000.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA ( Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1971:

IN AUMENTO

Cap. 399 " Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (à sensi artt. 9 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910) L. 25.000.000

Art. 4

Cap. 436 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 53 lettera b) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 120.000.000 ARTICOLO 4

Cap. 437 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 53 lettera d) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 150.000.000 ARTICOLO 4

Cap. 438 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 53 lettera f) del DL 26- 10- 1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18- 12- 1970 n. 1034 L. 100.000.000 ARTICOLO 4

Totale L. 370.000.000

Art. 5

È autorizzata, per l’anno finanziario 1971, sul capitolo 399 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinquemilioni per le finalità previste dall’articolo 9 della legge 27- 10- 1966 n. 910, sull’attuazione del piano quinquennale dello sviluppo dell’agricoltura, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

È autorizzata, per l’anno finanziario 1971, sui capitoli 436, 437, 438 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentosettantamilioni, ripartiti come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle Leggi indicate all’articolo 53 lettere b), d) ed f) del DL 26- 10-1970 n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18- 12- 1970 n. 1034.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.