Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3 E 30 AGOSTO 1967 N. 26, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.

Art. 1

L’importo della rendita dovuta, - ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3 e 30 agosto 1967 n. 26, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal primo luglio 1968, in base alla retribuzione massimale rivalutata in lire 1.265.000 annue.

Art. 2

La maggiore spesa derivante a carico della Regione dall’ applicazione della presente legge per il periodo dal primo luglio 1968 al 31 dicembre 1968, - prevista in lire 1.250.000, sarà imputata

al Residuo Passivo " Spese per l’assistenza ai silicotici " (Fondo di lire 13.000.000 impegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5410 del 31 dicembre 1968).

La maggiore spesa annua derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge a decorrere dal primo gennaio 1969, prevista in annue lire 2.500.000, sarà imputata al Capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1970 e per i successivi anni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.