Legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 11 03 1968

Bollettino ufficiale 31 3 1968 n. 4

NORME SULL’ORDINAMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FORESTALI REGIONALI NONCHÉ SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE FORESTALE DELLA REGIONE.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme sull’ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.

TITOLO I

CAPO I

CORPO FORESTALE VALDOSTANO

Art. 2

È costituito il " Corpo Forestale Valdostano " al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;

b) sistemazioni idraulico - forestali ed idraulico - agrarie dei bacini montani, e sistemazione idraulico - forestale dei comprensori di bonifica;

c) incoraggiamento alla selvicoltura e all’alpicoltura;

d) tutela tecnica ed economica dei boschi;

e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici;

f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;

g) protezione della flora spontanea;

h) polizia forestale;

i) addestramento del personale forestale;

l) ricerche ed applicazioni sperimentali forestali;

m) statistica e catasto forestale;

n) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e sulla caccia;

o) propaganda forestale;

p) gestione tecnica ed amministrativa sulle foreste demaniali regionali ed ampliamento del demanio forestale della

Regione;

q) quant’altro sia richiesto per la difesa e l’incremento delle foreste e, in genere, dell’economia montana.

Art. 3

La direzione dei Servizi forestali ha sede nei locali dell’Assessorato per l’Agricoltura e per le Foreste.

Per svolgere la propria attività, la direzione dei servizi stessi si avvale delle Stazioni forestali periferiche, le cui sedi e circoscrizioni sono istituite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e Foreste, sentito il Capo dei Servizi Forestali.

Art. 4

Capo dei

Servizi Forestali

Il Corpo Forestale Valdostano è comandato da un Ispettore forestale, coadiuvato da un Vice Ispettore e da un Ispettore addetto.

L’Ispettore forestale, Capo dei Servizi Forestali, sovraintende all’attività forestale e montana indicata all’articolo 2 della presente legge ed esercita il controllo ed il coordinamento

dell’azione esecutiva dei suoi dipendenti. Egli risponde personalmente del buon andamento dei Servizi forestali all’Assessore per l’Agricoltura e Foreste ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Compiti delle Stazioni forestali

Le Stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo - pastorale della giurisdizione alle

dirette dipendenze del Capo dei Servizi Forestali e degli Ispettori forestali, ed osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, nonché quelli generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell’articolo 2 della presente legge.

Art. 6

Qualifiche del personale del Corpo Forestale Valdostano

Il personale del Corpo Forestale comprende:

a) personale della carriera direttiva con le qualifiche di Ispettore Forestale, Vice Ispettore Forestale e Ispettore Forestale addetto.

b) personale della carriera ausiliaria con le qualifiche di Maresciallo, Brigadiere e Guardia Forestale.

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera direttiva del Corpo Forestale Valdostano è stabilito dalle

norme delle leggi regionali 28- 7- 1956 n. 3 e 10- 11- 1966 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 7

Qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

Al personale forestale di ogni grado sono riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria, con attribuzione della qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

L’autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e secondo le vigenti leggi.

TITOLO I

CAPO II

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO

Art. 8

Pianta organica

La nuova pianta organica dei posti, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal 1-1-1968, data nella quale sono soppressi i posti del Servizio di Sorveglianza Forestale previsti per il Servizio stesso dalla tabella Allegato C alla legge regionale 28-7-1956 n. 3.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

Art. 9

Requisiti generali

Per la nomina a posti della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano gli aspiranti debbono comprovare di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) avere buona conoscenza della lingua francese;

c) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego; d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

e) essere di condotta morale e civile irreprensibile;

f) avere età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salve le eccezioni di legge;

g) aver adempiuto agli obblighi di leva;

h) non essere stati revocati, nè dispensati, nè licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;

i) essere in possesso del titolo di studio di proscioglimento dall’obbligo scolastico;

l) avere una statura di almeno metri 1,65.

L’esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con comunicazione motivata.

Art. 10

Modalità per l’applicazione della carriera a ruolo aperto

Il personale ausiliario del Corpo Forestale Valdostano titolare di posti a ruolo, ha diritto alla progressiva attribuzione

di nuovi stipendi in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l’attribuzione dei nuovi stipendi sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Per ottenere l’attribuzione dei successivi nuovi stipendi il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al " distinto " nel triennio immediatamente precedente l’attribuzione del nuovo stipendio o salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Dall’anzianità di servizio conseguita e richiesta per l’attribuzione dei nuovi stipendi o salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica di cui al punto 1) del precedente comma, nonché i periodi

di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 11

Aumenti periodici biennali di stipendio o salario Per l’attribuzione di aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Art. 12

Nomina - Modalità

La nomina a ruolo, per chiamata, a posti iniziali di Guardia Forestale, è subordinata alla frequenza, con esito positivo

e a spese dell’Amministrazione Regionale, di appositi corsi di specializzazione istituiti dall’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta o dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste o da altre Regioni Autonome.

Nel caso in cui l’Amministrazione Regionale stabilisce di istituire propri corsi di specializzazione, questi avranno una durata pari a mesi sei.

Per il reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi di specializzazione l’Amministrazione Regionale, in relazione alle disponibilità tabellari, provvederà tramite prove di selezione consistenti in una prova preliminare di lingua francese e in una prova scritta di cultura generale.

Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l’obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica e tenuto conto delle norme dell’articolo 38 dello Statuto Speciale della Regione, nonché degli articoli 75 e 93 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956 n. 3.

L’Amministrazione Regionale sottoporrà i candidati ad una preventiva visita medica, atta ad accertare la prestanza e l’attitudine fisica al disimpegno delle mansioni di Guardia Forestale.

La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera (Brigadieri e Marescialli) viene fatta nei seguenti modi: a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo, secondo le modalità precisate nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta allegate al presente regolamento, ed alle condizioni previste dal successivo articolo della presente legge;

b) per concorso interno, per titoli ed esami, fra il personale regionale di ruolo in servizio, qualora non sia possibile procedere alla promozione; nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, sarà bandito ed espletato, entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data di accertamento delle condizioni che hanno determinato la nullità del precedente concorso, un ulteriore concorso interno;

c) per concorso pubblico, per titoli ed esami, nel caso in cui non sia possibile procedere alla nomina tramite concorso interno secondo le modalità fissate al precedente punto b). Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Amministrazione Regionale deve accertare la disponibilità dei posti vacanti d’organico che, nel termine di un anno dalla data di accertamento, devono essere ricoperti da titolari secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 13

Promozioni - Commissione Consultiva

Per le promozioni a posti di Brigadiere e di Maresciallo il personale deve:

1) aver conseguito, nel gruppo regionale di appartenenza, l’attribuzione dell’ultimo salario dopo il prescritto periodo di tempo previsto per lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto;

2) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Giunta Regionale, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.

Le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa, dell’anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio, con particolare riguardo alla idoneità conseguita al termine dei corsi di specializzazione di cui al successivo articolo 14. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all’anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza o di preferenza spettanti, a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.

Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su parere di una Commissione Consultiva così composta:

a) dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste, che la presiede;

b) dal Segretario Generale, o dal Vice Segretario Generale;

c) dall’Ispettore Forestale o dal Vice Ispettore Forestale;

d) da due Consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio Regionale;

e) da due dipendenti di Amministrazione Regionale, Provinciale o Comunale appartenenti ad un gruppo di carriera non

inferiore a quello dell’interessato, designati per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale regionale.

La Commissione Consultiva di cui al comma precedente deve, inoltre, esprimere un parere per i licenziamenti per fine

periodo di esperimento, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari.

Art. 14

Corsi di specializzazione

Il personale forestale può essere inviato a frequentare, a spese dell’Amministrazione Regionale, corsi di specializzazione istituiti dallo Stato o da altri Enti.

Art. 15

Supplenze e reggenze

Nel caso di vacanza di posti di Brigadiere o di Maresciallo, possono essere affidate con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste, al personale appartenente al gruppo immediatamente inferiore, le reggenze di tali posti, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell’anzianità del personale stesso.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato dell’espletamento di mansioni di gruppo superiore è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico, commisurata alla differenza fra gli assegni lordi iniziali del posto di titolarità e quelli lordi iniziali previsti per il posto per il quale è conferito l’incarico.

Al personale forestale incaricato dell’espletamento di mansioni di gruppo superiore, i compensi per ore di lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure previste per i posti d’incarico.

Art. 16

Rinvio alle norme generali per il personale regionale

Per quanto concerne l’attribuzione delle note di qualifica, le aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità, di applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 17

Passaggio ad altri ruoli

Al personale forestale non più idoneo al servizio di campagna per l’infermità contratta in attività di servizio ma ancora idonea al servizio sedentario, e che non abbia conseguito il diritto a pensione potrà essere concesso, purché vi sia vacanza di posti, il passaggio in altri ruoli organici dell’Amministrazione Regionale, a seconda delle attitudini, delle capacità e

del titolo di studio del singolo, con attribuzione del trattamento economico previsto per il nuovo posto di assegnazione, qualora detto trattamento non sia inferiore a quello acquisito.

Art. 18

Note di encomio

Il Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore alla Agricoltura e le Foreste, facente seguito a segnalazione del Capo dei Servizi Forestali, indirizza note di encomio al personale forestale che si sia particolarmente distinto nell’espletamento del proprio servizio.

Di tali note di encomio, da includere nel fascicolo personale dei singoli appartenenti al Corpo Forestale Valdostano, si terrà conto sia al momento della compilazione delle annuali note di qualifica, sia quale titolo di merito in occasione dei concorsi interni e degli scrutini per l’avanzamento, rispettivamente, ai gradi di brigadiere e maresciallo.

TITOLO I

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 19

Disciplina

In considerazione della particolare natura del servizio forestale, ai componenti del Corpo Forestale Valdostano le sanzioni disciplinari sono applicate tenendo conto delle norme degli articoli dal 148 al 162 della legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni e di quelle degli articoli dal 20 al 24 della presente legge, nonché delle norme particolari in vigore per gli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 20

Censura

Essa viene inflitta, con comunicazione scritta del Presidente della Giunta:

a) per deviamento senza giustificato motivo dall’itinerario di servizio prestabilito.

b) per alterazione o la modificazione dell’uniforme.

c) per negligenza nella cura dell’uniforme, delle armi, degli oggetti ed istrumenti in dotazione.

Art. 21

Riduzione temporanea dello stipendio o salario

a) Per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l’abuso delle medesime.

b) Per aver altercato con i colleghi o per aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico.

c) Per l’uso non autorizzato dell’abito civile in giorno di servizio.

d) Per vizio del gioco d’azzardo.

e) Per omesso rapporto sulle mancanze di dipendenti.

f) Per abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette.

g) Per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

h) Per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina.

i) Per debiti contratti con i dipendenti.

Art. 22

Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario

a) Per aver prestato, o costretto dipendenti a prestare,

opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice Penale nel caso che il fatto costituisca reato).

b) Per ubriachezza abituale.

c) Per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti, e per qualunque abuso di autorità commesso verso

i dipendenti.

d) Per l’esercizio della caccia e della pesca nell’ambito della giurisdizione in cui il singolo presta servizio.

Art. 23

Revoca dall’impiego (licenziamento)

a) Per il ritardo non giustificato nella presentazione alla autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o di denuncia, o nella consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio.

b) per debiti contratti con imprenditori di tagli boschivi, o con contravventori, o con altre persone soggette al controllo da parte del personale forestale.

c) Per essere incorsi in reati previsti dalle leggi forestali.

d) Per avere svolto contrabbando.

Art. 24

Destituzione

a) Per la richiesta ed accettazione, da parte di terzi soggetti al controllo del personale forestale, di retribuzioni o compensi. b) Per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall’autorità superiore nell’interesse di privati. c) per la riscossione di indennità in denaro fatta direttamente presso gli interessati, anzichè per il tramite dell’Amministrazione.

d) Per uso doloso del martello forestale, o consegna del medesimo a terzi per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice Penale.

TITOLO I

CAPO IV

CONGEDI - COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 25

Congedi ordinari

Al personale addetto ai Servizi di sorveglianza forestale, in considerazione della particolare natura del suo servizio che non consente l’adozione della settimana corta, spetta un periodo di congedo ordinario annuale così ripartito a seconda dell’anzianità di servizio:

- giorni 30 al personale avente non più di dieci anni di anzianità di servizio.

- Giorni 37 al personale avente da 10 a 25 anni di anzianità di servizio.

- Giorni 45 al personale avente oltre 25 anni di anzianità di servizio.

Detti periodi di congedo non saranno comprensivi delle domeniche.

Al personale forestale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale si applicano le norme previste per il rimanente personale degli uffici regionali.

Art. 26

Congedi straordinari

Fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura, comprensiva dei giorni festivi intermedi:

a) giorni dieci al personale avente persone a carico;

b) giorni cinque al personale non avente persone a carico.

Art. 27

Collocamento a riposo

Il personale della carriera ausiliaria è collocato a riposo secondo le norme previste dall’articolo 177 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

TITOLO I

CAPO V

TRASFERIMENTI

Art. 28

Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede del personale forestale viene proposto per iscritto all’Assessore all’Agricoltura e Foreste dall’Ispettore Capo dei Servizi Forestali, che, nel far ciò, tiene conto delle esigenze del servizio e dell’interesse dell’Amministrazione Regionale, nonché delle esigenze familiari o personali dei trasferendi.

Il trasferimento di sede viene autorizzato dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste che, sentita la Giunta, lo notifica per iscritto al dipendente con almeno 20 giorni di preavviso, e ne informa le Autorità e gli Uffici interessati al movimento del personale, ivi compresa la Commissione interna.

Il dipendente a cui viene notificato l’ordine di trasferimento è tenuto ad obbedirvi.

Il trasferimento di sede può essere disposto per motivi disciplinari, nel qual caso può venir notificato con un preavviso di almeno 10 giorni.

Il trasferimento di sede può anche essere disposto in accoglimento di domanda scritta e motivata, inoltrata per via gerarchica dal dipendente.

Art. 29

Spese di trasferimento

Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento della domanda inoltrata dal dipendente, prima di due anni di permanenza nella sede, sono a completo carico del trasferito.

Le spese di trasferimento di sede disposto d’ufficio dall’Amministrazione per esigenze di servizio, per motivi disciplinari, od in seguito a domanda accolta del dipendente qualora questi abbia una permanenza di oltre due anni nella sede, sono a carico dell’Amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabilita dall’articolo seguente. Uguali indennità e rimborsi spesa spettano al personale forestale all’atto del collocamento a riposo.

Art. 30

Rimborso spese di trasferimento

Le spese di trasferimento relative all’imballaggio, presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie, sino ad un massimo di quintali 40, saranno rimborsate dall’Amministrazione Regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla Ditta autotrasportatrice e documentata con regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica accertante il peso dei mobili e delle masserizie trasportate.

Al personale medesimo, trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, sarà corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:

a) mezza mensilità netta al dipendente con 4 o più persone a carico;

b) ai quattro decimi della paga netta al dipendente con 3 persone a carico;

c) ai tre decimi della paga netta al dipendente con 2 persone a carico;

d) ai due decimi della paga netta al dipendente con 1 persona a carico;

e) ad un decimo della paga netta al dipendente celibe o vedovo senza prole.

TITOLO II

CAPO I

COMPITI E FUNZIONI

Art. 31

Servizio di Istituto

Il servizio di istituto si riassume in funzioni di sorveglianza e custodia, ovunque siano prescritte dalle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia, e comprendono:

a) accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia;

b) repressione dei reati contro la proprietà nei terreni sottoposti a sorveglianza;

c) identificazione dei colpevoli con tutti i mezzi che la legge concede: conseguente arresto e denuncia nei casi previsti dalla legge e compilazione dei relativi rapporti verbali;

d) assistenza ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e dei lavori di rimboschimento in genere;

e) sorveglianza e cura dei vivai forestali;

f) vigilanza sulla utilizzazione dei tagli boschivi; g) valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o pascoli abusivi;

h) martellate di piante, perizie di utilizzazioni boschive e rilievi danni ad utilizzazione ultimate;

i) stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente;

l) disposizioni d’urgenza nei casi di incendi boschivi, direzione lavori di spegnimento e valutazione dei relativi danni;

m) rilievo e segnalazione dei danni prodotti da agenti parassitari, ecc., da valanghe, dal vento, dai geli precoci o tardivi, dalle frane o inondazioni, in genere, ecc.;

n) statistica forestale;

o) ogni altra funzione che potrà essere proposta dai Servizi Forestali regionali per l’incremento e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale, della pesca e della caccia.

Art. 32

Servizio complementare

Il servizio complementare, da svolgersi a richiesta o per accidentalità, comprende:

a) servizio d’ordine pubblico nei casi di calamità o di consultazioni elettorali, su richiesta di competente Autorità.

b) assistenza su richiesta delle varie Autorità, per interventi indifferibili;

c) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;

d) notizie di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori d’indole forestale, su richiesta di competente autorità.

Art. 33

Continuità di servizio

Il servizio forestale, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente del Corpo Forestale Valdostano deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o del servizio esterno.

La continuità del servizio comporta l’obbligo della reperibilità e della disponibilità dei dipendenti in qualsiasi tempo e

luogo.

Art. 34

Comando delle Stazioni

Il Comando delle singole stazioni forestali è affidato, di norma, ad un sottufficiale.

Alle stazioni forestali di maggiore importanza è addetto un secondo sottufficiale, vice comandate di stazione.

Il Comandante della Stazione forestale coordina e sovraintende il servizio del reparto, ed è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell’irregolare andamento della stazione cui è preposto.

Art. 35

Pianta organica delle Stazioni

Il numero di personale distaccato presso le singole Stazioni forestali è proporzionato alle esigenze del momento, in dipendenza del lavoro di sorveglianza da eseguire e delle varie condizioni che possono influire su una maggiore o minore necessità di personale.

Art. 36

Firma della corrispondenza

La firma della corrispondenza è riservata al Comandante della stazione.

In caso di assenza del Comandante della Stazione per giustificati motivi sia di lavoro che personali, egli è sostituito, nella firma della corrispondenza, dal vice comandante della Stazione e, scalarmente per ordine di anzianità di grado, dagli altri membri della Stazione, in modo che l’attività amministrativa non subisca alcun ritardo.

Art. 37

Perlustrazioni giornaliere

Il servizio esterno, che di norma deve essere eseguito da due dipendenti forestali insieme, e, in difetto di numero, con

l’eventuale ausilio delle guardie campestri dei comuni o di altri enti, dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi, ed avrà la durata giornaliera di almeno otto ore, anche se divise da una pausa meridiana. Durante il periodo invernale, il servizio esterno potrà anche essere inferiore alle ore 8 giornaliere, in considerazione delle particolari condizioni climatiche stagionali. La durata della perlustrazione giornaliera dovrà essere prolungata oltre le otto ore, quando occorra assicurare la visita anche delle località site a maggiore distanza dalla sede: località, queste, che dovranno essere visitate almeno una volta al mese, salvo impedimento da innevamento nel periodo invernale, o di altro genere.

Il Comandante di stazione ha l’obbligo di partecipare al servizio di campagna, subordinando tuttavia tale obbligo alla

disponibilità di agenti nella stazione ed alle altre responsabilità a lui incombenti.

Art. 38

Itinerario di servizio

È obbligo del Comandante della Stazione, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, di provvedere alla compilazione dello itinerario di servizio, secondo le modalità che verranno emanate di volta in volta, con apposite norme interne, dal Capo dei Servizi Forestali.

Art. 39

Riposo settimanale

Il personale in servizio nelle stazioni forestali ha diritto a un giorno di riposo settimanale. In tale giorno è consentito al

personale medesimo la più ampia libertà di movimento nell’ambito della Regione, con l’obbligo, tuttavia, di segnalare l’assenza al proprio comandante di stazione e rendersi reperibile in qualunque luogo e momento.

Il Comandante di Stazione annoterà su apposito registro le assenze del personale a riposo.

Il Comandante di Stazione, volendo assentarsi dalla propria sede durante il giorno di riposo, annoterà la propria assenza sul registro di cui al precedente capoverso, ed avrà cura di rendersi reperibile, per qualunque evenienza, dal personale dipendente rimasto in sede.

Il Comandante di stazione, per esigenze eccezionali di servizio, ha il dovere di rimanere in servizio anche in giorni di

riposo settimanale, e di negare per iscritto ai propri dipendenti il permesso di allontanarsi dalla sede in detti giorni, o di rinviare ad altra data i giorni di riposo settimanale.

Sempre per eccezionali esigenze di servizio il Comandante di Stazione ha facoltà di ritardare la partenza del dipendente per congedi, permessi e trasferimenti. Di ciò egli darà motivata comunicazione scritta agli Organi superiori che disporranno per l’aggiornamento di detti congedi, permessi e trasferimenti.

Art. 40

Comunicazioni

Il Comandante di Stazione riferisce per iscritto, ed in caso d’urgenza per telefono, all’Ispettore Capo dei Servizi Forestali o chi per lui:

a) sulle mancanze commesse nella Stazione forestale e sui provvedimenti presi o che si propongono;

b) sull’andamento del servizio e sulle misure necessarie per assicurarne la responsabilità;

c) sulle malattie e sulle assenze giustificate o arbitrarie;

d) sugli incendi boschivi, le valanghe, o altri eventi dannosi e catastrofici, nonché sulle contravvenzioni accertate in

ordine agli incendi;

e) su tutti gli altri fatti di una qualche importanza che concernano il servizio d’istituto o complementare.

Art. 41

Tenuta dei registri

Il Comandante della Stazione Forestale avrà cura che siano costantemente tenuti aggiornati i registri in dotazione, il cui tipo è fissato con apposite norme interne del Capo dei Servizi Forestali.

Art. 42

Visite periodiche ed ispezioni

Le visite e le ispezioni, di regola, sono eseguite senza preavviso, avendo lo scopo di dare agli Ispettori, o sottufficiali più elevati in grado, la possibilità di accertare il regolare funzionamento delle varie Stazioni e del servizio in genere, e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

L’Ispettore, Capo dei Servizi Forestali, non ha obbligo di visite periodiche, ma dovrà ispezionare, con la frequenza che riterrà necessaria, quelle stazioni forestali che speciali circostanze consigliassero di visitare, nell’interesse del servizio e della disciplina.

TITOLO II

CAPO II

DOTAZIONI IN ARMI, UNIFORMI, ISTRUMENTI ED OGGETTI

Art. 43

Uniforme

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale sarà dotato, a spese dell’Amministrazione, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per il servizio.

La foggia e il tipo dell’uniforme sono stabiliti dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e Foreste e previa intesa con i competenti organi dello Stato.

Il personale forestale periferico ha l’obbligo di indossare l’uniforme in giorno di servizio. Esso è dispensato da tale obbligo nei periodi dei congedi, permessi e giorni di riposo.

Art. 44

Armi

L’Amministrazione Regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l’armamento da portare in servizio.

L’armamento in dotazione dovrà essere restituito all’Amministrazione Regionale all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo.

Art. 45

Istrumenti ed oggetti

Le Stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell’Amministrazione Regionale, di strumenti e materiale vario necessario all’espletamento del servizio tecnico e di campagna. In particolare il martello forestale è affidato, per operazioni boschive, personalmente agli Ispettori ed ai sottufficiali e se comandanti di Stazione, anche alle Guardie.

Chi abbia in consegna il martello forestale è responsabile della sua buona conservazione, nè dovrà mai affidarlo a chicchessia per nessuna ragione, pena i provvedimenti disciplinari del caso.

L’eventuale smarrimento o deterioramento del martello forestale e degli altri oggetti in dotazione alla stazione forestale, comporterà, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, l’addebito dell’oggetto smarrito o deteriorato, ammenochè non se ne

possa giustificare lo smarrimento o deterioramento con regolare verbale amministrativo, nel qual caso l’istrumento verrà rinnovato a cura e spese dell’Amministrazione Regionale.

Art. 46

Uso in servizio di veicolo a motore di proprietà degli Agenti forestali

Al personale forestale che, per motivi di servizio, faccia uso del mezzo motorizzato proprio, e che sia in regola con la

assicurazione personale e verso terzi, è corrisposta, ai sensi dell’articolo 183 della legge regionale 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni, l’indennità chilometrica per uso del mezzo proprio. L’uso del mezzo proprio è consentito per un più veloce ed efficace espletamento del servizio. Il personale forestale dovrà tener presente che l’uso del mezzo motorizzato non deve assolutamente avere come conseguenza una diminuzione delle ispezioni a piedi, essenziali per una ottima conoscenza del territorio affidato alla sorveglianza di ogni singola Stazione forestale.

Art. 47

Indennità di missione

Ai sottufficiali e guardie, impiegati in operazioni di martellata, perizie e stima di piante, consegna e misurazione di legname

ed altre operazioni forestali nei boschi di proprietà di Comuni ed altri Enti pubblici, o nei terreni vincolati di privati, entro l’ambito della giurisdizione, competono le normali indennità di missione previste per i servizi resi fuori sede, a carico di coloro nell’interesse dei quali l’operazione viene eseguita.

Le indennità di missione vengono pagate al personale forestale esclusivamente dall’Amministrazione Regionale, che richiede, di volta in volta a Comuni, altri Enti e privati per il cui conto viene svolta l’operazione tecnica, il versamento della somma necessaria.

Per tutte le missioni fuori dell’ordinaria giurisdizione di competenza competono le normali indennità a seconda della distanza, durata e popolazione del Comune ove viene svolta la missione. La spesa fa carico all’Amministrazione Regionale o a quella amministrazione o persona nel cui interesse viene compiuta la missione.

Uguale indennità viene corrisposta per le operazioni di spegnimento di incendi boschivi nell’ambito giurisdizionale di competenza, purché esse si protraggano oltre le 24 ore di tempo, e la relativa spesa fa carico all’Amministrazione Regionale.

L’indennità di missione viene corrisposta al personale forestale anche per il servizio notturno svolto nell’ambito territoriale della giurisdizione.

Art. 48

Obbligo di residenza del personale

Ogni componente del Corpo forestale ha l’obbligo di risiedere nella sede della stazione forestale cui è assegnato, e di assumere domicilio anche con la propria famiglia, nella casa forestale di proprietà dell’Amministrazione Regionale, nelle sedi in cui essa esiste e purché i locali siano sufficienti. L’alloggio nelle case forestali di proprietà dell’Amministrazione è gratuito per il personale forestale in attività di servizio ed i familiari loro conviventi. Non sono invece a carico della Amministrazione le spese per il consumo di elettricità e di combustibile. L’Amministrazione Regionale provvede, tramite l’Ufficio patrimoniale dell’Assessorato per le Finanze, alla manutenzione straordinaria dei fabbricati delle case forestali, e alla rimessa in atto degli appartamenti lasciati disponibili dai trasferiti o messi in congedo definitivo.

Al personale di sorveglianza forestale non fruente di alloggio gratuito in case forestali, per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata alla sua situazione familiare ed al costo medio di affitto nella zona. Tale indennità viene stabilita dalla Giunta Regionale tenuto conto del parere espresso dall’Ufficio patrimoniale dell’Assessorato alle Finanze.

Art. 49

Personale trasferito di sede

Il personale trasferito di sede deve lasciar disponibile l’alloggio occupato per la data fissata di volta in volta dall’Amministrazione. Il personale collocato a riposo, o non più riconosciuto idoneo al servizio, deve lasciar disponibile l’alloggio occupato entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio. I familiari di personale forestale deceduto in attività di servizio deve lasciar disponibile l’alloggio occupato entro il termine massimo di due mesi dal decesso del congiunto.

Contro gli inadempimenti l’Amministrazione Regionale adotterà la procedura dello sfratto, computando, inoltre, a loro carico le spese di affitto dei locali per il periodo di tempo eccedente i termini prefissati, spese che verranno fissate dall’Ufficio patrimoniale dell’Assessorato alle Finanze.

Art. 50

Assegnazione di sede

I dipendenti del Corpo Forestale Valdostano non possono essere assegnati in servizio a stazioni forestali entro la cui

circoscrizione territoriale sia compreso il Comune di origine loro, della loro consorte o dei loro rispettivi genitori.

Art. 51

Tesserino di riconoscimento

Ad ogni dipendente del Corpo Forestale Valdostano viene rilasciato dall’Amministrazione Regionale, all’atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento strettamente personale attestante la qualifica, da parte del titolare, di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.

Detto tesserino sarà soggetto a sostituzione in occasione di avanzamento o per causa di deterioramento.

Il tesserino di riconoscimento deve essere restituito alla Amministrazione Regionale all’atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione dal grado.

In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, dovrà essere fatta immediata denuncia alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonché ai competenti Organi superiori. Qualora lo smarrimento del tesserino di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, saranno presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

TITOLO III

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

Assegnazione del personale ai posti della nuova pianta organica

Assegnazione ai posti della nuova pianta organica e sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio e giornaliero.

Per l’assegnazione ai posti della nuova pianta organica annessa alla presente legge del personale regionale già titolare di posti di ruolo presso i Servizi di Sorveglianza forestale della Amministrazione Regionale, nonché per la sistemazione a ruolo del personale regionale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai Servizi stessi che, alla data del 1- 1- 1968 risulti in servizio da almeno un biennio presso l’Amministrazione Regionale, si applicano le disposizioni transitorie del Capo III e del Capo IV della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Art. 53

Assorbimento ed inquadramento di personale del Corpo Forestale dello Stato comandato in servizio presso la Regione.

Il personale forestale di ruolo dello Stato, attualmente comandato in servizio presso i Servizi di Sorveglianza Forestale

dell’Amministrazione Regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà essere assunto nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza. Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell’organico, nei ruoli regionali, nella medesima qualifica, e godrà del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell’organico regionale.

Per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di grado al personale di cui al precedente comma, ai fini dello sviluppo della carriera economica e degli aumenti periodici dei salari, si considererà valida esclusivamente l’anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all’atto del passaggio nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano.

A tal fine, per l’inquadramento nel grado regionale di brigadiere, verrà considerata valida anche l’anzianità maturata nel

grado statale di vice - brigadiere e per l’inquadramento nel grado regionale di maresciallo, verrà considerata valida l’intera anzianità maturata presso lo Stato nei tre ordini del grado di maresciallo (" ordinario ", " capo " e " maggiore ").

La domanda di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale dello Stato dovrà essere presentata entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Il personale del Corpo Forestale dello Stato titolare di posti di Guardia scelta conserva " ad personam ", all’atto del passaggio nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano, la qualifica di Guardia scelta, fruendo però solo dei benefici di carriera e del trattamento economico previsto per i posti regionali di Guardia Forestale previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.

Il personale forestale statale comandato presso la Regione

il quale, all’atto dell’approvazione della presente legge, è ammesso a frequentare il corso allievi sottufficiali della Scuola forestale statale potrà, a fine corso, essere assunto nei ruoli regionali.

La relativa domanda di assunzione e di inquadramento dovrà essere presentata entro quattro mesi dal termine del corso stesso, in deroga di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.

Detto personale sarà inserito nel grado di guardia forestale della carriera regionale ed avrà preferenza, a parità di merito, per la successiva promozione a posti vacanti di Brigadiere, dopo il conseguimento della prescritta anzianità di servizio.

Art. 54

Premi straordinari di anzianità ed indennità per cessazione dal servizio

L’anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e della indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni, decorrerà, per il personale del Corpo Forestale dello Stato assunto nei ruoli regionali, dal 1-1-1968, data di entrata in vigore della tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 55

Riserva di posti di brigadiere per il personale regionale già in servizio

In sede di prima applicazione della presente legge è stabilita una riserva di posti nella misura del 60 percento a favore del

personale forestale di ruolo e non di ruolo già in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale, per l’avanzamento ai posti di Brigadiere previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 56

In sede di prima applicazione e per la durata di anni cinque dall’approvazione della presente legge, la licenza elementare sarà considerata sufficiente per la nomina a guardia forestale, in deroga all’articolo 9 lettera i).

Art. 57

Collocamento a riposo

Il personale forestale regionale appartenente alla carriera ausiliaria e assunto in servizio sino al 31 dicembre dell’anno 1952 è collocato a riposo al compimento del 60° anni di età.

TITOLO III

CAPO II

Art. 58

Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto ai Servizi forestali, previste a decorrere dal 1+ - 11968 in complessive annue massime Lire 190.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall’applicazione della presente legge, prevista in annue massime Lire 40 milioni), graveranno sul capitolo 1968 della PARTE SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 59

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta. Aosta, lì 11 marzo 1968.

Allegato A alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6.

Pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo forestale valdostano.

ATTO ALLEGATO

8 posti, gruppo regionale SF1, con la qualifica di maresciallo. 13 posti, gruppo regionale SF2, con la qualifica di brigadiere. 39 posti, gruppo regionale SF3, con la qualifica di guardia forestale.

Allegato B alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6.

Tabella di attuazione della carriera economica a " ruolo aperto ".

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di maresciallo, gruppo regionale SF1, posti 8: //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.950.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.730.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di brigadiere, gruppo regionale SF2, posti 13: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.680.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.550.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.400.000.

I brigadieri possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 13, a posti di maresciallo.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di guardia forestale, gruppo regionale SF3, posti 39: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.350.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.230.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.

Le guardie forestali possono essere promosse, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 13, a posti di brigadiere.