Legge regionale 11 maggio 1965, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965

APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21-7- 1961, n. 6.

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, sono determinate ed approvate in complessive Lire 16 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e graveranno sull'apposito capitolo di spesa 442 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Al finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 14 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvederà mediante aumento, da Lire 2 milioni a Lire 16 milioni, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965, mediante prelievo della somma di Lire 14 milioni dal capitolo 150 della parte spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.