Legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 20 05 1964

Bollettino ufficiale 31 5 1964 n. 0

ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI.

Art. 1

È autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d’Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge -, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di Lire 15.000. Per gli aventi diritto agli assegni familiari, o ad altre rendite o pensioni a carattere continuativo, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato, complessivamente, l’importo mensile di Lire quindicimila.

L’assegno mensile è personale, non reversibile, e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell’assistito.

L’assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità e all’Assistenza Sociale.

La concessione dell’assegno mensile di assistenza è subordinata all’accertamento della invalidità del 100 percento.

Art. 2

Non possono ottenere l’assegno gli invalidi irrecuperabili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) usufruiscano di sussidi di assistenza e di pensioni di previdenza, di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all’importo dell’assegno mensile determinato à sensi dell’articolo 1 della presente legge;

b) abbiano un reddito individuale di importo eguale o superiore all’importo massimo di lire quindicimila dell’assegno erogabile pro - capite in base alla presente legge;

c) abbiano figli o coniuge, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti à sensi di legge;

d) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni e Associazioni private.

Art. 3

Per ottenere la concessione dell’assegno mensile di assistenza gli interessati debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d’Aosta.

I titolari dell’assegno debbono trasmettere all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d’Aosta, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l’erogazione dell’assegno.

Art. 4

L’accertamento dell’invalidità sarà effettuato, presso l’Ufficio del Medico Regionale, da un Collegio Medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:

- dal Medico Regionale - Presidente del Collegio Medico;

- da un Medico da scegliersi su terna proposta dal locale Ordine dei Medici;

- da un Medico designato dal Consiglio Regionale;

- da due Medici designati dalle Associazioni degli Invalidi e Mutilati Civili.

L’accertamento delle condizioni economiche degli invalidi e dei loro parenti è effettuato d’ufficio a cura dell’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell’assegno mensile assistenziale è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 5

L’assegno mensile di assistenza è corrisposto a mensilità posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione, salvo quanto previsto all’articolo 9.

Art. 6

L’assegno mensile di assistenza potrà essere revocato, ridotto o aumentato qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell’interessato o dei parenti obbligati agli alimenti; l’assegno mensile di assistenza non è corrisposto e viene revocato qualora l’assistito trasferisca la residenza o il domicilio fuori della Valle d’Aosta.

Art. 7

I titolari dell’assegno mensile di assistenza possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per l’accertamento della permanenza della invalidità.

Le visite mediche sono effettuate dal Collegio Medico di cui all’articolo 4 della presente legge.

Il titolare dell’assegno mensile di assistenza che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto all’assegno.

Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in annue Lire 30 milioni, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

È approvata l’istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 del seguente capitolo di spesa (capitolo 129 bis) " Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili ", con lo stanziamento di Lire 15.000.000 da prelevare dal capitolo 46 della parte SPESA del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ") recante lo stanziamento di Lire ottanta milioni.

Art. 9

Disposizione transitoria

L’assegno mensile di assistenza integrativa di cui alla presente legge può essere concesso con decorrenza arretrata, comunque non anteriore al 1° gennaio 1964, agli invalidi irrecuperabili che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1964 e la cui invalidità abbia accertata decorrenza arretrata.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.