Legge regionale 21 luglio 1961, n. 6 - Testo storico
Legge regionale n. 6 del 21 07 1961
Bollettino ufficiale 31 7 1961
Istituzione di una Emoteca regionale in Aosta.
Per assicurare la efficienza dei servizi locali di trasfusione del sangue nel campo dell’assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica, è approvata la istituzione di una Emoteca regionale presso l’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.
L’Emoteca regionale sarà gestita e funzionerà, sotto il controllo dell’Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale, con la osservanza delle norme di legge vigenti in materia nonché à sensi dell’apposito regolamento speciale.
Al funzionamento dell’Emoteca regionale si provvederà mediante il seguente personale già in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione regionale:
a) per la parte tecnico - sanitaria: il Direttore e l’Assistente del Reparto Medico - Micrografico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi; un Sanitario e personale ausiliario dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta designati dall’Assessore regionale della Sanità e Assistenza Sociale.
b) per la parte amministrativa: il Ragioniere - Economo dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.
L’Emoteca regionale provvederà, con l’osservanza delle norme vigenti in materia e à sensi dell’apposito regolamento speciale:
a) ai prelievi di sangue e alla sua classificazione sistematica, mediante i necessari esami di laboratorio, alla sua eventuale trasformazione e alla conservazione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue;
b) alla distribuzione del sangue, del plasma, o di altri derivati del sangue, occorrenti per l’assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica.
Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Istituti ed Enti ospedalieri, assistenziali e mutualistici, con Associazioni di donatori volontari di sangue, con la Croce Rossa Italiana, con il Corpo di Soccorso Alpino e con Autorità Militari, convenzioni recanti accordi e modalità regolanti i prelievi, la conservazione e la distribuzione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue.
L’Emoteca regionale deve essere costantemente provvista delle apparecchiature tecnico - sanitarie e delle suppellettili di laboratorio prescritte e atte ad assicurare il buon funzionamento dei servizi.
Le spese straordinarie iniziali per l’istituzione, l’arredamento e l’attrezzatura tecnico - sanitaria dell’Emoteca regionale, previste in complessive Lire nove milioni saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta e con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa straordinaria della parte " SPESA " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1Ï luglio 1961 30 giugno 1962: Capitolo 179: " Spese per l’arredamento e l’attrezzatura dell’Emoteca regionale ", con lo stanziamento di lire nove milioni.
Le spese per il funzionamento e la gestione dell’Emoteca regionale, previste in iniziali annue Lire due milioni, saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta, con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa ordinaria del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari: Capitolo 179: " Spese per la gestione della Emoteca regionale ", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire due milioni.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.