Legge regionale 21 luglio 1961, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 21 07 1961

Bollettino ufficiale 31 7 1961

Istituzione di una Emoteca regionale in Aosta.

Art. 1

Per assicurare la efficienza dei servizi locali di trasfusione del sangue nel campo dell’assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica, è approvata la istituzione di una Emoteca regionale presso l’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.

Art. 2

L’Emoteca regionale sarà gestita e funzionerà, sotto il controllo dell’Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale, con la osservanza delle norme di legge vigenti in materia nonché à sensi dell’apposito regolamento speciale.

Art. 3

Al funzionamento dell’Emoteca regionale si provvederà mediante il seguente personale già in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione regionale:

a) per la parte tecnico - sanitaria: il Direttore e l’Assistente del Reparto Medico - Micrografico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi; un Sanitario e personale ausiliario dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta designati dall’Assessore regionale della Sanità e Assistenza Sociale.

b) per la parte amministrativa: il Ragioniere - Economo dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.

Art. 4

L’Emoteca regionale provvederà, con l’osservanza delle norme vigenti in materia e à sensi dell’apposito regolamento speciale:

a) ai prelievi di sangue e alla sua classificazione sistematica, mediante i necessari esami di laboratorio, alla sua eventuale trasformazione e alla conservazione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue;

b) alla distribuzione del sangue, del plasma, o di altri derivati del sangue, occorrenti per l’assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica.

Art. 5

Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Istituti ed Enti ospedalieri, assistenziali e mutualistici, con Associazioni di donatori volontari di sangue, con la Croce Rossa Italiana, con il Corpo di Soccorso Alpino e con Autorità Militari, convenzioni recanti accordi e modalità regolanti i prelievi, la conservazione e la distribuzione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue.

Art. 6

L’Emoteca regionale deve essere costantemente provvista delle apparecchiature tecnico - sanitarie e delle suppellettili di laboratorio prescritte e atte ad assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Art. 7

Le spese straordinarie iniziali per l’istituzione, l’arredamento e l’attrezzatura tecnico - sanitaria dell’Emoteca regionale, previste in complessive Lire nove milioni saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta e con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa straordinaria della parte " SPESA " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1Ï luglio 1961 30 giugno 1962: Capitolo 179: " Spese per l’arredamento e l’attrezzatura dell’Emoteca regionale ", con lo stanziamento di lire nove milioni.

Le spese per il funzionamento e la gestione dell’Emoteca regionale, previste in iniziali annue Lire due milioni, saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta, con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa ordinaria del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari: Capitolo 179: " Spese per la gestione della Emoteca regionale ", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire due milioni.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.