Legge regionale 16 luglio 1960, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 16 07 1960

Bollettino ufficiale 31 7 1960

Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame.

Art. 1

Per alleviare la crisi in cui versa l’economia agricola in Valle d’Aosta, fino a quando non sarà disposta con legge dello Stato la auspicata abolizione della imposta comunale sul bestiame, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta provvede, a decorrere dal 1Ï gennaio 1961, al pagamento dell’imposta sul bestiame e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge, applicata dai Comuni della Regione nei confronti dei detentori e dei proprietari di bestiame residenti in Valle d’Aosta tenuti al pagamento del tributo previsto dall’articolo 122 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2

In base alle denuncie presentate dai singoli contribuenti e alle rettificazioni apportate d’ufficio, previ accertamenti eseguiti a mezzo degli agenti comunali, le Giunte Municipali provvedono ad approvare, separatamente dalle altre imposte e tasse comunali, l’elenco delle persone tenute al pagamento dell’imposta sul bestiame, indicando, per ognuna, il numero dei capi di bestiame posseduto suddiviso per specie, nonché l’ammontare dell’imposta.

L’elenco di cui al precedente comma, da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi, è notificato alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta a cura dei Comuni interessati.

La Regione ha facoltà di disporre opportuni controlli in ordine alla fedeltà degli elenchi.

Art. 3

Nulla è innovato per quanto riguarda l’osservanza dei termini prescritti dal capo XIX del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Nei casi previsti dall’articolo 292 del citato Testo Unico, modificato dal DL 26 marzo 1948 n. 261 e dalla legge 2 luglio 1952 n. 703, i Comuni provvedono all’applicazione delle soprattasse a carico degli inadempienti.

Il pagamento delle soprattasse non è sostenuto dalla Regione ed i relativi importi non devono essere inclusi nei ruoli della imposta sul bestiame, di cui al seguente articolo 4.

Art. 4

I ruoli dell’imposta sul bestiame sono formati dai Comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 2, separatamente dai ruoli degli altri tributi comunali, in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 5

Ai fini del pagamento del tributo dovuto dai contribuenti iscritti a ruolo, gli Esattori Comunali, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta un’unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell’imposta sul bestiame con indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell’ammontare complessivo della imposta e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge.

Art. 6

Le spese per il pagamento dell’imposta sul bestiame di cui alla presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale in base all’ammontare annuo dei ruoli comunali desunti dalle cartelle esattoriali e sono liquidate con imputazione all'

apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione.

Art. 7

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in lire venticinque milioni all’anno, sarà istituito l’apposito seguente capitolo di spesa sui bilanci di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961 (con lo stanziamento di L. 25 milioni) e per i successivi esercizi finanziari: " Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all’imposta comunale sul bestiame ".

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.