Legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 30 10 1958

Bollettino ufficiale 31 10 1958

Conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell’Amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico, totalmente conglobati, spettanti al personale regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50 percento degli importo annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica:

TABELLA RISTRUTTURATA

In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell’Amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico, totalmente conglobati, spettanti al personale regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50 percento degli importo annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica:

Grado regionale Stipendi e salari totalmente conglobati

1° 2.700.000

2° 2.239.000

3° 2.010.000

4° 1.500.000

5° 1.206.000

6° 975.000

7° 813.000

8° 687.000

9° 606.000

10° 540.000

11° 471.000

XII° a 540.000

XII° b 519.000

XII° c 477.000

XII° d 453.000

XII° e 426.000

Trattamento per il posto "ad personam" di Ispettore dei Comuni, di cui all’articolo 224 del regolamento organico, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1956 al 1° agosto 1957: L. 2.224.000.

Art. 2

Il secondo comma dell’articolo 180 del sopracitato vigente regolamento organico regionale è modificato come segue:

"La corresponsione dei predetti assegni al personale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che:

a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: assegno integrativo mensile netto; indennità di carovita base; assegni di caropane; premio giornaliero di presenza;

b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobati nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: indennità di funzione e assegno perequativo;

c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell’eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, à sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato".

Art. 3

Gli articoli 104, 203, l’ultimo comma dell’articolo 180 e il nono comma dell’articolo 184 del sopracitato regolamento organico regionale sono abrogati con effetti dal 1° luglio 1956. Da tale data sono applicate le norme dell’articolo 1 del DPR 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 4

La Giunta regionale, con deliberazioni di esecuzione in applicazione delle norme della presente legge regionale, provvederà alla determinazione del nuovo trattamento economico singolarmente spettante al personale regionale, nonché all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese, previste in annue lire diciassette milioni e da finanziare come segue:

a) per lire trentaquattro milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, con imputazione all’apposito stanziamento straordinario del capitolo 113 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1958-1959, che offre la necessaria disponibilità di fondi;

b) per lire diciassette milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, con imputazione agli appositi stanziamenti ordinari di spesa dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 84, 95 e 178 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1958- 1959, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali e che offrono la necessaria disponibilità di fondi;

c) per annue lire diciassette milioni, dal 1° luglio 1959 in poi, con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa da istituire nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, capitoli riguardanti gli emolumenti del personale dei vari servizi regionali e corrispondenti ai sopracitati capitoli di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1958-1959.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1958.